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mercoledì 13 giugno 2012

agevolazioni

ACE con appeal per i soggetti IRPEF

Con il passaggio in contabilità ordinaria base ACE rafforzata
/ Martedì 12 giugno 2012
Le operazioni di passaggio alla contabilità ordinaria successiva alla rivalutazione degli immobili e i conferimenti d’azienda assumono significativo rilievo ACE se l’avente causa è un soggetto IRPEF.
Al riguardo, anche la circolare Assonime 17/2012 pone in risalto il fatto che il patrimonio netto rilevante ai fini ACE comprende tutte le parti ideali del patrimonio netto, comprese le riserve indisponibili.
Il requisito minimo affinche i soggetti IRPEF applichino l’ACE è la tenuta della contabilità ordinaria per il 2011. Le imprese che sono passate, proprio con decorrenza 1° gennaio 2011, alla contabilità ordinaria, hanno costruito il patrimonio netto iniziale con il prospetto della attività e delle passività.
In questo ambito, assume particolare rilevanza la rivalutazione degli immobili eventualmente eseguita nel 2008. In quella sede, era di tutta convenienza eseguire l’operazione in regime di contabilità semplificata, poiché il saldo attivo da rivalutazione non sarebbe stato configurato quale riserva in sospensione d’imposta.
Ora, tale saldo attivo, con il passaggio alla contabilita ordinaria, viene manifestato come posta del patrimonio netto, senza un’esplicita esposizione, e soprattutto senza che si abbia la (ri)formazione di una riserva in sospensione d’imposta, come ha ricordato la circ. dell’Agenzia delle Entrate 57/2001.
L’inserimento del saldo attivo nel patrimonio netto comporta, però, l’evidenziazione di un dato particolarmente elevato, che concorre alla formazione della base di computo del 3%. Quindi, quando la società approccia la compilazione del rigo RS 45 del modello UNICO SP, avrà un dato di computo del 3% di grande entità, con conseguente effetto positivo dato dalla riduzione del reddito imponibile.
Naturalmente, lo stesso risultato ai fini ACE è beneficiato dalle società di persone che hanno eseguito la rivalutazione in sede solo civilistica e che hanno tenuto la contabilità ordinaria fin dal 2008. Stessa sorte per le società (o imprese individuali) che hanno eseguito la rivalutazione degli immobili con rilevanza fiscale, generando la riserva in sospensione d’imposta, e che hanno tenuto la contabilità ordinaria fin dal 2008. La riserva è certamente parte integrante del patrimonio netto (ancorché, in questo caso, in sospensione d’imposta) e concorre certamente alla base di computo dell’ACE.
Sotto questo profilo, va ricordato che la circolare 61/2001 (par. 4.2.1), in materia di applicazione DIT ai soggetti IRPEF (che avveniva esattamente sulla stessa base di computo del patrimonio netto), aveva affermato che il patrimonio netto di riferimento deriva dal bilancio, e, quindi, assegnando una connotazione meramente civilistica al dato di computo per l’agevolazione. La medesima affermazione è contenuta nelle istruzioni al modello UNICO SP, rigo RS 45, colonna 1, ove si chiede di indicare il patrimonio netto derivante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
Nel patrimonio netto ai fini ACE, anche l’utile dell’esercizio 2011
Infine, va segnalato – e questa è una favorevole differenza rispetto al precedente regime DIT – che nel patrimonio netto da considerare ai fini ACE vi è anche l’utile dell’esercizio 2011. Tutto ciò, ovviamente, al netto dei prelevamenti eseguiti dai soci.
Una seconda operazione eseguita nel 2011 può aver generato significati vantaggi nella determinazione della base ACE.
Si pensi ad un’impresa individuale che abbia eseguito un conferimento d’azienda verso una società di persone in contabilità ordinaria, facendo emergere le plusvalenze latenti, ad esempio relative ad immobili detenuti. Il conferimento d’azienda è un’operazione neutrale dal punto di vista fiscale, quindi eseguita senza alcun debito impositivo.
Il conferimento avrà generato un rilevante patrimonio netto, sia nell’ipotesi in cui l’intero valore civilistico dell’azienda sia affluito a capitale sociale, sia nell’ipotesi in cui esso sia affluito in una riserva da conferimento. In entrambi i casi, si avranno componenti di patrimonio netto che determinano base ACE, e quindi esponibile nel rigo RS 45, colonna 1, di UNICO SP. Tale dato, assunto al 3%, riduce il reddito imponibile della società.
Ovviamente, tutte le considerazioni sopra enunciate si riferiscono ad operazioni eseguite nel 2011 e quindi con effetti ACE beneficiabili nel modello UNICO 2012 (e in quelli seguenti), ma è evidente che si tratta di opportunità fruibili anche in prospettiva futura, eseguendo nel 2012 le medesime scelte.

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