Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 29 giugno 2012

imposte dirette Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali

imposte dirette

Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali

Il testo del Ddl. Lavoro prevede la riduzione dell’attuale limite del 40%
/
/ Venerdì 29 giugno 2012
L’art. 4, commi 72 e 73, dello schema di Ddl. di riforma del mercato del lavoro conferma la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, prevista sin dalla bozza iniziale tra le misure volte a reperire maggiori entrate destinate a confluire nella copertura degli oneri della legge. Modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, viene infatti ridotta dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Viene inoltre ridotta dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Con riferimento ai veicoli di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR, si ricorda che esiste un doppio limite di deducibilità. In particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità percentuale (che passa dal 40% al 27,5%, per effetto dell’articolo 4 comma 72 lettera a) dello schema Ddl. lavoro) e al limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione). È, infatti, previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile alla luce della nuova percentuale del 27,5% sarà pari a:
- 4.970,89 euro (27,5% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 1.136,20 euro (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Ai fini di una maggior comprensione, in calce all’articolo si riporta una tabella di confronto del costo massimo fiscalmente rilevante prima e dopo la riduzione del limite percentuale di deducibilità.
Giova peraltro ricordare che, qualora le imprese abbiano stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.
Per quanto concerne i canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile, sempre alla luce della nuova percentuale del 27,5%, sarà pari a:
- 994,18 euro (27,5% di 3.615,20 euro) per autovetture e autocaravan;
- 213,03 (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.
Deducibilità ferma all’80% per agenti
Resta, invece, ferma l’elevazione della deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR.
La lettera b) del comma 72 dell’articolo 4 dello schema di Ddl. citato riduce, dal 90 al 70%, la percentuale di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 164 comma 1 lettera b-bis) del TUIR. Al riguardo, si ricorda che il periodo di uso promiscuo deve essere superiore per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (cfr. C.M. 48/1998, paragrafo 2.1.2.1).
I nuovi limiti di deducibilità dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti solari.
Il comma 2 dell’art. 73 precisa, altresì, che “nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”.
Tabella – Costo massimo fiscalmente deducibile (acquisto auto)
 Tipologia di mezzi di trasporto Ante riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 40%)Post riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 27,5%) 
 Autovetture 7.230,39 euro 4.970,89 euro
 Autocaravan 7.230,39 euro 4.970,89 euro
 Motocicli 1.652,66 euro 1.136,20 euro
 Ciclomotori 826,33 euro 568,10 euro
fonte:eutekne

Nessun commento:

Posta un commento