diritto fallimentare
Efficacia potenziata per il nuovo concordato preventivo
Il DL Sviluppo, introducendo rilevanti integrazioni alla disciplina, ne migliora l’efficacia quale strumento di composizione della crisi d’impresa
/ Mercoledì 20 giugno 2012
Il Decreto Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, ha introdotto rilevanti integrazioni alla disciplina del concordato preventivo, migliorandone sensibilmente l’efficacia quale strumento di composizione della crisi d’impresa.
Il comma 3 dell’art. 33 della bozza di DL prevede espressamente che le nuove norme in tema di gestione delle crisi aziendali saranno applicabili solo ai concordati preventivi (e agli accordi di ristrutturazione dei debiti) introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò nonostante, è opportuno conoscere sin d’ora le migliorate possibilità di utilizzo dello strumento concordatario.
L’art. 161 del RD 267/1942 (L. fall.), così come modificato dall’art. 33 del decreto, prevede espressamente che la domanda di concordato debba essere corredata da un piano che contenga la descrizione analitica sia delle modalità, sia della tempistica di adempimento della proposta concordataria. La previsione ha la finalità di consentire ai creditori di valutare adeguatamente da un lato le possibilità di raggiungimento degli obiettivi del piano e, dall’altro lato, i tempi di soddisfacimento dei loro crediti, riducendo ab origine il rischio che le modalità siano determinate d’ufficio dal Tribunale in sede di omologazione, nonché l’incertezza sulla durata del periodo di esecuzione del concordato.
Assai opportuna è anche la precisazione, introdotta nel terzo comma dell’art. 161 L. fall., che la nomina del professionista attestatore spetta esclusivamente al debitore e che la sua relazione e la relativa attestazione dovrà essere rinnovata ogniqualvolta la proposta o il piano siano sostanzialmente modificate dal debitore nel corso del concordato.
La disposizione più rilevante è, però, quella contenuta nel nuovo sesto comma dell’art. 161 L. fall., ove si prevede che l’imprenditore in crisi possa depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, riservandosi di presentare in un periodo successivo la proposta, il piano concordatario e la relativa attestazione, entro un termine che il giudice delegato fisserà tra i sessanta e i centoventi giorni dopo il deposito della domanda. Il termine potrà, per giustificati motivi, essere prorogato fino ad ulteriori sessanta giorni.
Questa innovazione è di fondamentale rilevanza nei tentativi di risanamento aziendale, avvicinando la disciplina del concordato preventivo a quella delle procedure regolate dal Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Grazie a questa disposizione, l’imprenditore in crisi potrà ottenere immediatamente la protezione del suo patrimonio da azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, così come previsto dall’art. 168 L. fall. Nel contempo, la predisposizione del piano di risanamento e le attività del professionista attestatore potranno essere svolte in un periodo di tempo (da sessanta a centoventi giorni) adeguato, senza l’incombente rischio che il tentativo di salvataggio sia pregiudicato da pignoramenti o iscrizioni ipotecarie da parte di creditori che, informati della crisi dell’imprenditore, tentino di trarre vantaggio da azioni individuali.
Questa possibilità è rafforzata dalla norma contenuta nel nuovo terzo comma dell’art. 168 L. fall., che dispone l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese.
L’art. 161 L. fall., nella sua nuova formulazione, disciplina anche gli atti gestionali da compiersi nel periodo interinale tra il deposito della domanda e l’apertura del concordato: sarà il tribunale, assunte le necessarie informazioni, ad autorizzare il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, mentre nessuna autorizzazione sarà necessaria per gli atti di ordinaria amministrazione. In questo caso, i crediti di terzi che sorgano nel periodo successivo al deposito della domanda saranno considerati prededucibili, con preferenza rispetto ai creditori anteriori.
Grazie alle nuove norme in tema di protezione del patrimonio del debitore e di prededucibilità dei crediti successivi alla domanda di concordato, nonché alle ulteriori disposizioni in tema di finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione e di concordato con continuità aziendale, contenute nei nuovi artt. 182-quinquies e 186-bis L. fall., il “nuovo” concordato preventivo è destinato, quindi, a rappresentare un efficace strumento di risanamento aziendale e non soltanto, come generalmente accaduto in passato, una procedura liquidatoria alternativa al fallimento dell’impresa.
Il comma 3 dell’art. 33 della bozza di DL prevede espressamente che le nuove norme in tema di gestione delle crisi aziendali saranno applicabili solo ai concordati preventivi (e agli accordi di ristrutturazione dei debiti) introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò nonostante, è opportuno conoscere sin d’ora le migliorate possibilità di utilizzo dello strumento concordatario.
L’art. 161 del RD 267/1942 (L. fall.), così come modificato dall’art. 33 del decreto, prevede espressamente che la domanda di concordato debba essere corredata da un piano che contenga la descrizione analitica sia delle modalità, sia della tempistica di adempimento della proposta concordataria. La previsione ha la finalità di consentire ai creditori di valutare adeguatamente da un lato le possibilità di raggiungimento degli obiettivi del piano e, dall’altro lato, i tempi di soddisfacimento dei loro crediti, riducendo ab origine il rischio che le modalità siano determinate d’ufficio dal Tribunale in sede di omologazione, nonché l’incertezza sulla durata del periodo di esecuzione del concordato.
Assai opportuna è anche la precisazione, introdotta nel terzo comma dell’art. 161 L. fall., che la nomina del professionista attestatore spetta esclusivamente al debitore e che la sua relazione e la relativa attestazione dovrà essere rinnovata ogniqualvolta la proposta o il piano siano sostanzialmente modificate dal debitore nel corso del concordato.
La disposizione più rilevante è, però, quella contenuta nel nuovo sesto comma dell’art. 161 L. fall., ove si prevede che l’imprenditore in crisi possa depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, riservandosi di presentare in un periodo successivo la proposta, il piano concordatario e la relativa attestazione, entro un termine che il giudice delegato fisserà tra i sessanta e i centoventi giorni dopo il deposito della domanda. Il termine potrà, per giustificati motivi, essere prorogato fino ad ulteriori sessanta giorni.
Questa innovazione è di fondamentale rilevanza nei tentativi di risanamento aziendale, avvicinando la disciplina del concordato preventivo a quella delle procedure regolate dal Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Grazie a questa disposizione, l’imprenditore in crisi potrà ottenere immediatamente la protezione del suo patrimonio da azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, così come previsto dall’art. 168 L. fall. Nel contempo, la predisposizione del piano di risanamento e le attività del professionista attestatore potranno essere svolte in un periodo di tempo (da sessanta a centoventi giorni) adeguato, senza l’incombente rischio che il tentativo di salvataggio sia pregiudicato da pignoramenti o iscrizioni ipotecarie da parte di creditori che, informati della crisi dell’imprenditore, tentino di trarre vantaggio da azioni individuali.
Questa possibilità è rafforzata dalla norma contenuta nel nuovo terzo comma dell’art. 168 L. fall., che dispone l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese.
L’art. 161 L. fall., nella sua nuova formulazione, disciplina anche gli atti gestionali da compiersi nel periodo interinale tra il deposito della domanda e l’apertura del concordato: sarà il tribunale, assunte le necessarie informazioni, ad autorizzare il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, mentre nessuna autorizzazione sarà necessaria per gli atti di ordinaria amministrazione. In questo caso, i crediti di terzi che sorgano nel periodo successivo al deposito della domanda saranno considerati prededucibili, con preferenza rispetto ai creditori anteriori.
Forte incentivo alla tempestiva emersione della crisi
L’insieme delle disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo appare, nel complesso, come un forte incentivo alla tempestiva emersione della crisi, che a sua volta rappresenta il fattore critico di successo di ogni tentativo di salvataggio aziendale.Grazie alle nuove norme in tema di protezione del patrimonio del debitore e di prededucibilità dei crediti successivi alla domanda di concordato, nonché alle ulteriori disposizioni in tema di finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione e di concordato con continuità aziendale, contenute nei nuovi artt. 182-quinquies e 186-bis L. fall., il “nuovo” concordato preventivo è destinato, quindi, a rappresentare un efficace strumento di risanamento aziendale e non soltanto, come generalmente accaduto in passato, una procedura liquidatoria alternativa al fallimento dell’impresa.
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