società non operative
Società di comodo, penalizzazione per le holding
Assoholding ha evidenziato alcuni possibili effetti distorsivi delle nuove disposizioni
L’art. 2 del DL n. 138/2011 ha introdotto due significative novità riguardanti i contribuenti IRES, che troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011.In particolare, è stata prevista un’ulteriore fattispecie di non operatività, indipendente dal superamento del test dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti, risultanti dall’applicazione di determinate percentuali alle immobilizzazioni iscritte in bilancio, tra cui le partecipazioni. È, infatti, stabilito che – pur in mancanza dei presupposti indicati dalla predetta disposizione – la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell’impresa espongono, alternativamente:
- sempre una perdita fiscale;
- per due anni una perdita fiscale, e per il rimanente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994.
La novità normativa in parola ha formato oggetto di un primo commento da parte di Assoholding, con la nota n. 293/11/ASH, che ha ricordato, in primo luogo, l’esonero dalla stessa in presenza di una causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, ai fini, tuttavia, del solo test sui ricavi: è il caso, ad esempio, delle imprese quotate, delle finanziarie e di quelle che hanno avuto almeno dieci dipendenti nel biennio precedente. È stato altresì rilevato che la nuova presunzione di non operatività può trovare applicazione nei confronti di imprese operative in base al livello dei ricavi, in quanto la scarsa redditività viene equiparata ad una perdita, che si verifica qualora il reddito risulti relativamente basso rispetto al patrimonio disponibile.
Nel caso specifico delle holding, l’Associazione di categoria ha richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008, nella parte in cui ha riconosciuto la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, a beneficio delle imprese detentrici di quote, al ricorrere di una condizione: le partecipate hanno ottenuto l’accoglimento della corrispondente istanza di interpello giustificativo della circostanza che non è stata raggiunta la soglia di ricavi minimi.
Tale esimente, a parere di Assoholding, rischia, ora, di essere vanificata dalle novità apportate dal DL n. 138/2011: le controllanti, pur in presenza del predetto esito positivo sui ricavi delle partecipate, potrebbero vedersi costrette a verificare la congruità del proprio reddito rispetto a quello emergente dall’applicazione dei parametri di cui all’art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994. Con l’effetto che, nel caso delle holding, assume fondamentale rilevanza – ai fini del superamento di tale test – l’ammontare dei dividendi percepiti dalle partecipate, costituenti l’elemento di reddito tipico della capogruppo: soprattutto se si considera che gli stessi concorrono alla formazione del reddito fiscale, prevalentemente, nella misura del 5% del loro importo, penalizzando ulteriormente il risultato conseguito da confrontare con i parametri previsti dalla normativa.
A parere di Assoholding, tale attività di accertamento potrebbe essere condotta secondo modalità maggiormente equilibrate, qualora il livello del reddito da considerare nella verifica del test fosse connesso all’importo civilistico dei dividendi percepiti che concorrono per il 100% del loro ammontare.
A questo proposito, l’Associazione di categoria delle holding ha indicato alcuni possibili rimedi, che verranno proposti all’Amministrazione finanziaria:
- il computo nella misura del 100% – in luogo di quella fiscale del 5% – dei dividendi percepiti dalle partecipate per la verifica del test reddituale;
- l’esclusione dal predetto riscontro delle quote riferite alle società partecipate dalla holding rispetto alle quali si configura la nuova fattispecie di non operatività;
- l’accoglimento di particolari cause giustificative, rappresentanti la specificità delle holding, idonee ad esonerare le stesse dall’applicazione delle nuove disposizioni, come l’esito positivo all’interpello, ottenuto almeno dalla maggioranza delle partecipate, che ha giustificato il raggiungimento di un livello di ricavi inferiore al test. Un’ulteriore esimente potrebbe essere costituita dal verificarsi di una situazione di reddito a livello consolidato nella quale la holding è posta a capo della fiscal unit: lo stesso dicasi nell’eventualità delle presenza di politiche di mantenimento dei dividendi nel gruppo tributario, senza l’emersione degli stessi in capo alla holding, al fine di un rafforzamento patrimoniale dello stesso.
L’Associazione delle holding ha, pertanto, manifestato la propria disponibilità ad accogliere idee e proposte dei propri iscritti, dirette a rappresentare situazioni specifiche, ma di portata generale, idonee ad essere sottoposte all’Agenzia delle Entrate.
/ Michele BANA
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