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mercoledì 12 ottobre 2011

Registro «variabile» nei contratti preliminari

Imposta di registro

Registro «variabile» nei contratti preliminari

Una nota della DRE Lombardia fornisce indicazioni su diverse tipologie di atti per uniformare i comportamenti degli Uffici in materia

/ Mercoledì 12 ottobre 2011
La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia ha diramato la nota 16 settembre 2011 n. 114394, con il fine di fornire una serie di indicazioni per coordinare e uniformare i comportamenti degli Uffici in materia di imposta di registro.
Il contratto preliminare è l’accordo con il quale due o più parti si impegnano in futuro a stipulare un contratto (contratto definitivo), del quale viene predeterminato il contenuto essenziale. Tale tipologia di contratto ha effetti solo obbligatori (si veda Cass. SS.UU. 27 marzo 2008 n. 7930, in quanto non produce effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, ma consiste nell’assumersi l’obbligo di stipulare successivamente un determinato contratto definitivo. A norma dell’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, i contratti preliminari sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (168 euro).
Secondo la DRE Lombardia, la tassazione del contratto preliminare è autonoma rispetto a quello definitivo. Così, ad esempio, se per i beni oggetto del contratto definitivo sono previsti regimi di esenzione o regimi agevolativi, la tassazione agevolata non si può estendere al contratto preliminare. Tale orientamento suscita quale perplessità in quanto non si comprende come il preliminare possa avere un’autonoma capacità contributiva, magari maggiore, rispetto al contratto definitivo. A supporto della proprio tesi, la DRE Lombardia richiama la ris. Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2008 n. 407, nella quale si precisa che l’esenzione dall’imposta di registro prevista per il trasferimento di terreni agricoli (art. 5-bis del DLgs. 228/2001) non trova applicazione in sede di registrazione del contratto preliminare.
In caso di cessione del contratto preliminare si applica l’imposta di registro in misura fissa (168 euro), nel caso in cui non sia previsto un corrispettivo, ovvero nella misura del 3%, se è previsto un corrispettivo a favore del cedente o del contraente ceduto o di entrambi. Il cessionario detrarrà dall’imposta dovuta per il contratto definitivo, l’imposta pagata dal cedente per la stipula del preliminare.
In taluni casi, il contratto preliminare può contenere pattuizioni che comportano la corresponsione di somme a titolo di caparra confirmatoria o di acconto. A norma della nota dell’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. dell’imposta di registro, se il contratto preliminare prevede la corresponsione di una caparra confirmatoria, oltre all’imposta di registro fissa dovuta sul preliminare, si applica l’imposta di registro proporzionale, in misura pari allo 0,5% dell’ammontare della caparra. Invece, se il contratto prevede il pagamento di un acconto sul prezzo non soggetto ad IVA, si applica anche l’imposta di registro proporzionale del 3% sul relativo ammontare. L’imposta è dovuta come sopra descritto anche se il pagamento degli acconti o della caparra avviene successivamente alla conclusione del preliminare, purché abbia luogo prima del contratto definitivo.
Confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass. 28697/2005, 10874/1994 e 3833/1977) e la risoluzione n. 197/2007, la DRE Lombardia precisa che, in assenza di un’espressa previsione che individui la natura di caparra confirmatoria delle somme corrisposte al momento della registrazione del contratto preliminare, si deve ritenere che esse abbiano natura di acconto (da tassare quindi con l’aliquota del 3%). In caso di trasferimento immobiliare imponibile ai fini IVA, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa sull’eventuale somma versata a titolo di caparra con contestuale funzione di “acconto prezzo”.
Quanto poi all’accettazione e alla rinuncia pura e semplice all’eredità, scontano l’imposta di registro in misura fissa (art. 11 della Tariffa, Parte Prima allegata al TUR). Se la rinuncia non è quella c.d. “pura e semplice” (la rinuncia consiste in un rifiuto di acquistare), ma si tratta di rinuncia “abdicativa” o “traslativa”, che comporta cioè la rinuncia di un diritto che compete al rinunciante, si deve applicare l’imposta proporzionale in relazione allo specifico contenuto traslativo patrimoniale. Se nel medesimo atto sono contenute più rinunce pure e semplici, si applicano tante imposte fisse quante sono le dichiarazioni di rinuncia.
Tante imposte fisse quante le dichiarazioni di rinuncia nello stesso atto
Se un unico atto contiene più negozi soggetti ciascuno ad imposta proporzionale e se singolarmente per ciascun negozio è dovuta un’imposta inferiore alla misura fissa (168 euro), l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio. Se l’importo risultante da tale sommatoria risulta ancora inferiore a 168 euro, l’imposta di registro deve essere corrisposta nella misura fissa una volta soltanto. Nel caso in cui per le singole disposizioni sia dovuta l’imposta di registro in misura fissa, dovranno essere pagate tante imposte fisse quante sono le disposizioni (salvo che esse derivino necessariamente le une dalle altre).
L’atto ricognitivo del debito ha natura dichiarativa e quindi sconta l’imposta di registro con aliquota al 1%, oltre all’eventuale tassazione dell’atto enunciato nella ricognizione.
/ Arianna ZENI

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