Diritto fallimentare
Amministrazione finanziaria uguale agli altri creditori nel concordato preventivo
Non è ostativa l’originaria manifestazione di voto favorevole condizionato
Ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, è necessario il raggiungimento della maggioranza dei creditori. A tale scopo, non è ostativa l’originaria manifestazione di voto favorevole condizionato dell’Amministrazione finanziaria.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21659 depositata ieri, 19 ottobre 2011.
Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata depositava ricorso in Tribunale per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 161 del RD 267/42, L. fall.). Nello stesso veniva proposta la cessione dei propri beni al miglior offerente, salva la prelazione spettante a un’altra srl in forza di un contratto d’affitto d’azienda, sulla base di un piano che prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e il pagamento dei debiti chirografari per il 15%. Per quanto riguarda i primi, veniva fatta eccezione per quelli oggetto della transazione fiscale in fieri, che sarebbero stati abbattuti per il 45%.
Il Tribunale ammetteva la società al concordato, che veniva poi approvato nell’adunanza dei creditori, senza ancora l’adesione alla proposta di transazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Al giudizio di omologazione nessuna opposizione veniva proposta. Il commissario giudiziale esprimeva parere favorevole.
Nelle more, intanto, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia prestavano il proprio consenso alla transazione fiscale, dopo aver sollecitato il deposito di una polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento, prestata dalla stessa società affittuaria.
Nonostante ciò, il Tribunale respingeva l’istanza di omologa del concordato. Infatti – per il Tribunale – anche se era stata raggiunta la maggioranza dei creditori, l’adesione degli Uffici finanziari alla transazione fiscale era stata espressa con voto condizionato irrituale, solo in modo tardivo modificato in quanto espresso in data successiva al termine di cui all’art. 178 comma 4 L. fall.
Ai sensi di tale disposizione, le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
Con sentenza, quindi, il Tribunale dichiarava il fallimento della srl.
Di diverso avviso la Corte d’Appello, investita del gravame, che revocava il fallimento e autorizzava l’omologazione del concordato, rimettendo gli atti al Tribunale. Nelle motivazioni, in particolare, la Corte d’Appello faceva presente che il voto inizialmente “contrario” dell’Amministrazione finanziaria non era ostativo, potendo l’adesione della stessa alla transazione fiscale intervenire anche dopo l’adunanza dei creditori.
Il Fallimento, così, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la non corretta interpretazione da parte della Corte d’Appello della sentenza del Tribunale.
Il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Cassazione sulla base delle seguenti motivazioni.
Pertanto, l’originaria manifestazione di voto favorevole condizionato – interpretata dal Tribunale come voto negativo “in considerazione dell’irritualità inammissibile della condizione” – non è condizione ostativa.
“Resta in limine assorbente il rilievo, in fatto, che – così ancora la Cassazione – la maggioranza richiesta era stata comunque raggiunta nell’adunanza, pur computato in detrazione il voto dell’Amministrazione finanziaria; la cui adesione alla transazione fiscale (...) ben poteva sopraggiungere in data successiva all’adunanza ex art. 178 L. fall., ma anteriore al giudizio di omologazione”.
In queste condizioni, senza opposizioni e con il consenso del commissario giudiziale, il giudizio di omologazione è solo subordinato alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione.
/ Roberta VITALE
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21659 depositata ieri, 19 ottobre 2011.
Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata depositava ricorso in Tribunale per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 161 del RD 267/42, L. fall.). Nello stesso veniva proposta la cessione dei propri beni al miglior offerente, salva la prelazione spettante a un’altra srl in forza di un contratto d’affitto d’azienda, sulla base di un piano che prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e il pagamento dei debiti chirografari per il 15%. Per quanto riguarda i primi, veniva fatta eccezione per quelli oggetto della transazione fiscale in fieri, che sarebbero stati abbattuti per il 45%.
Il Tribunale ammetteva la società al concordato, che veniva poi approvato nell’adunanza dei creditori, senza ancora l’adesione alla proposta di transazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Al giudizio di omologazione nessuna opposizione veniva proposta. Il commissario giudiziale esprimeva parere favorevole.
Nelle more, intanto, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia prestavano il proprio consenso alla transazione fiscale, dopo aver sollecitato il deposito di una polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento, prestata dalla stessa società affittuaria.
Nonostante ciò, il Tribunale respingeva l’istanza di omologa del concordato. Infatti – per il Tribunale – anche se era stata raggiunta la maggioranza dei creditori, l’adesione degli Uffici finanziari alla transazione fiscale era stata espressa con voto condizionato irrituale, solo in modo tardivo modificato in quanto espresso in data successiva al termine di cui all’art. 178 comma 4 L. fall.
Ai sensi di tale disposizione, le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
Con sentenza, quindi, il Tribunale dichiarava il fallimento della srl.
Di diverso avviso la Corte d’Appello, investita del gravame, che revocava il fallimento e autorizzava l’omologazione del concordato, rimettendo gli atti al Tribunale. Nelle motivazioni, in particolare, la Corte d’Appello faceva presente che il voto inizialmente “contrario” dell’Amministrazione finanziaria non era ostativo, potendo l’adesione della stessa alla transazione fiscale intervenire anche dopo l’adunanza dei creditori.
Il Fallimento, così, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la non corretta interpretazione da parte della Corte d’Appello della sentenza del Tribunale.
Il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Cassazione sulla base delle seguenti motivazioni.
Omologa anche con consenso successivo dell’Amministrazione
Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel caso in questione, era stata raggiunta, ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, la maggioranza dei creditori già in adunanza. Ciò indipendentemente dal voto dell’Amministrazione finanziaria, la cui adesione alla transazione fiscale, per di più, nel caso di specie, era comunque sopraggiunta anche se successivamente all’adunanza dei creditori. Ove – come sottolineato dalla Corte d’appello – l’Amministrazione finanziaria è “soggetto parificato ad ogni altro creditore”.Pertanto, l’originaria manifestazione di voto favorevole condizionato – interpretata dal Tribunale come voto negativo “in considerazione dell’irritualità inammissibile della condizione” – non è condizione ostativa.
“Resta in limine assorbente il rilievo, in fatto, che – così ancora la Cassazione – la maggioranza richiesta era stata comunque raggiunta nell’adunanza, pur computato in detrazione il voto dell’Amministrazione finanziaria; la cui adesione alla transazione fiscale (...) ben poteva sopraggiungere in data successiva all’adunanza ex art. 178 L. fall., ma anteriore al giudizio di omologazione”.
In queste condizioni, senza opposizioni e con il consenso del commissario giudiziale, il giudizio di omologazione è solo subordinato alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione.
/ Roberta VITALE
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