fiscalità internazionale
Tobin Tax, la Commissione europea scopre le carte
Pubblicata la proposta di Direttiva sulla tassa che colpisce le transazioni finanziarie. Aliquota dello 0,1% sul controvalore, partenza dal 2014
La Commissione europea ha formalizzato, con la Comunicazione COM (2011)def del 28 settembre 2011, la proposta di Direttiva che regola l’ipotesi di una nuova tassa sulle transazioni finanziarie su base comunitaria.
Il tributo, comunemente denominato “Tobin Tax”, avrebbe quali obiettivi dichiarati quelli di armonizzare un sistema soggetto a legislazioni nazionali molto differenti e di garantire che banche e istituzioni finanziarie possano contribuire alla copertura dei costi connessi all’attuale crisi; nello stesso tempo, la tassazione sulle transazioni dovrebbe costituire un disincentivo ai movimenti finanziari meramente speculativi, come afferma in modo espresso l’allegato alla proposta di Direttiva al paragrafo 1.4.3.
L’explanatory memorandum alla Direttiva rileva a tal fine che, se la misura verrà adottata, è presumibile che gli operatori finanziari possano abbandonare strategie di alti volumi di scambi a basso margine per strategie di minori volumi dal valore aggiunto unitario più alto.
La decisione di adottare la nuova misura su scala comunitaria si è rivelata una scelta di fatto obbligata, visti i risultati negativi che si sono riscontrati nel momento in cui la tassa è stata introdotta su scala nazionale (l’esempio citato dalla Commissione europea è quello della Svezia).
Venendo agli aspetti più tecnici della proposta di Direttiva, la Tobin Tax si applicherebbe alle transazioni finanziarie in cui almeno una parte è stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea. L’ambito applicativo è assai vasto, coinvolgendo non solo le transazioni di Borsa, ma anche altri tipi di transazioni, tra le quali, ad esempio, quelle over the counter.
Sono, tuttavia, previste dall’art. 1 esclusioni legate sia alla natura soggettiva della parte (es. BCE e Banche centrali dei singoli Stati membri), sia alla natura della transazione effettuata (es. operazioni del mercato primario, quali l’emissione o la sottoscrizione di azioni o altri titoli, regolate dall’art. 5, lettera c), del Regolamento CEE n. 1287/2006).
- in via generale, il corrispettivo o, se questo è stato pattuito in misura inferiore al valore di mercato (come avviene, ad esempio, per le transazioni infragruppo), il valore di mercato stesso;
- per le transazioni su contratti derivati, il nozionale (o, in presenza di più nozionali, quello di valore più elevato).
Stabilita la base imponibile, ciascuno Stato membro potrà poi fissare l’aliquota della tassa con una semplice norma interna. L’unico limite fissato dalla proposta di Direttiva è che l’aliquota non sia inferiore allo 0,1%, ovvero allo 0,01% per i derivati. Ciò significa, ad esempio, che – nell’eventualità in cui lo Stato membro decida di attestare l’aliquota alla misura minima – per una transazione di 10.000 euro la tassa sarebbe dovuta nella misura di 10 euro, indipendentemente dal margine di profitto della transazione stessa (margine che potrebbe anche non sussistere). Essa dovrebbe essere corrisposta in modo immediato, per tutte le transazioni che avvengono in via elettronica, ovvero entro i tre giorni successivi nei rimanenti casi.
Quanto alla riscossione della tassa, la Commissione europea propone un regime di solidarietà tra i soggetti che prendono parte alla transazione, con obbligo degli Stati membri di prevedere a livello di normativa interna le procedure di accertamento per eventuali inadempimenti. Ciascun operatore finanziario dovrà, ad ogni modo, inviare all’Amministrazione fiscale del proprio Stato una dichiarazione mensile che riepiloghi le movimentazioni e l’imposta corrispondente; il termine è fissato dall’art. 10 della proposta di Direttiva al decimo giorno successivo al mese solare di riferimento.
Quanto all’efficacia delle nuove norme, la Commissione si pone su un orizzonte che va dal 2014 in avanti. L’art. 17 della proposta di Direttiva prevederebbe, infatti, l’obbligo degli Stati membri di adottare gli strumenti normativi finalizzati all’introduzione della Tobin Tax europea entro il 31 dicembre 2013, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2014.
Occorrerà, ad ogni modo, verificare se l’iter della Direttiva procederà secondo le tempistiche auspicate dalla Commissione, alla luce delle resistenze al progetto avanzate da più Stati membri, in primis Regno Unito e Olanda.
/ Gianluca ODETTO
Il tributo, comunemente denominato “Tobin Tax”, avrebbe quali obiettivi dichiarati quelli di armonizzare un sistema soggetto a legislazioni nazionali molto differenti e di garantire che banche e istituzioni finanziarie possano contribuire alla copertura dei costi connessi all’attuale crisi; nello stesso tempo, la tassazione sulle transazioni dovrebbe costituire un disincentivo ai movimenti finanziari meramente speculativi, come afferma in modo espresso l’allegato alla proposta di Direttiva al paragrafo 1.4.3.
L’explanatory memorandum alla Direttiva rileva a tal fine che, se la misura verrà adottata, è presumibile che gli operatori finanziari possano abbandonare strategie di alti volumi di scambi a basso margine per strategie di minori volumi dal valore aggiunto unitario più alto.
La decisione di adottare la nuova misura su scala comunitaria si è rivelata una scelta di fatto obbligata, visti i risultati negativi che si sono riscontrati nel momento in cui la tassa è stata introdotta su scala nazionale (l’esempio citato dalla Commissione europea è quello della Svezia).
Venendo agli aspetti più tecnici della proposta di Direttiva, la Tobin Tax si applicherebbe alle transazioni finanziarie in cui almeno una parte è stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea. L’ambito applicativo è assai vasto, coinvolgendo non solo le transazioni di Borsa, ma anche altri tipi di transazioni, tra le quali, ad esempio, quelle over the counter.
Sono, tuttavia, previste dall’art. 1 esclusioni legate sia alla natura soggettiva della parte (es. BCE e Banche centrali dei singoli Stati membri), sia alla natura della transazione effettuata (es. operazioni del mercato primario, quali l’emissione o la sottoscrizione di azioni o altri titoli, regolate dall’art. 5, lettera c), del Regolamento CEE n. 1287/2006).
Tassato il corrispettivo, e non l’utile
La nuova tassa, che si renderebbe esigibile all’atto dell’effettuazione della transazione finanziaria, avrebbe quale base imponibile:- in via generale, il corrispettivo o, se questo è stato pattuito in misura inferiore al valore di mercato (come avviene, ad esempio, per le transazioni infragruppo), il valore di mercato stesso;
- per le transazioni su contratti derivati, il nozionale (o, in presenza di più nozionali, quello di valore più elevato).
Stabilita la base imponibile, ciascuno Stato membro potrà poi fissare l’aliquota della tassa con una semplice norma interna. L’unico limite fissato dalla proposta di Direttiva è che l’aliquota non sia inferiore allo 0,1%, ovvero allo 0,01% per i derivati. Ciò significa, ad esempio, che – nell’eventualità in cui lo Stato membro decida di attestare l’aliquota alla misura minima – per una transazione di 10.000 euro la tassa sarebbe dovuta nella misura di 10 euro, indipendentemente dal margine di profitto della transazione stessa (margine che potrebbe anche non sussistere). Essa dovrebbe essere corrisposta in modo immediato, per tutte le transazioni che avvengono in via elettronica, ovvero entro i tre giorni successivi nei rimanenti casi.
Quanto alla riscossione della tassa, la Commissione europea propone un regime di solidarietà tra i soggetti che prendono parte alla transazione, con obbligo degli Stati membri di prevedere a livello di normativa interna le procedure di accertamento per eventuali inadempimenti. Ciascun operatore finanziario dovrà, ad ogni modo, inviare all’Amministrazione fiscale del proprio Stato una dichiarazione mensile che riepiloghi le movimentazioni e l’imposta corrispondente; il termine è fissato dall’art. 10 della proposta di Direttiva al decimo giorno successivo al mese solare di riferimento.
Quanto all’efficacia delle nuove norme, la Commissione si pone su un orizzonte che va dal 2014 in avanti. L’art. 17 della proposta di Direttiva prevederebbe, infatti, l’obbligo degli Stati membri di adottare gli strumenti normativi finalizzati all’introduzione della Tobin Tax europea entro il 31 dicembre 2013, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2014.
Occorrerà, ad ogni modo, verificare se l’iter della Direttiva procederà secondo le tempistiche auspicate dalla Commissione, alla luce delle resistenze al progetto avanzate da più Stati membri, in primis Regno Unito e Olanda.
/ Gianluca ODETTO
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