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lunedì 31 ottobre 2011

iva : Carbone importato, «reverse charge» per l’IVA sulle accise

iva

Carbone importato, «reverse charge» per l’IVA sulle accise

La ris. 103 dell’Agenzia precisa che è ammessa, per l’autoconsumo interno, l’emissione di un documento integrativo dell’originaria bolletta doganale

/ Sabato 29 ottobre 2011
L’art. 69 del DPR n. 633/1972 stabilisce che l’IVA sulle importazioni è commisurata, secondo le aliquote vigenti, al valore dei beni introdotti nel territorio dello Stato, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti.
Questi ultimi possono, tuttavia, comprendere anche le accise, suscettibili di avere modalità e tempistiche di liquidazione e versamento differente rispetto all’IVA: è il caso, ad esempio, di quella dovuta in relazione al carbone fossile importato, che non viene liquidata e pagata in dogana all’atto dell’importazione, ma in un momento successivo, per effetto dell’immissione in consumo. Il responsabile del pagamento dell’accisa, ovvero dell’imposta indiretta sulla produzione o sul consumo del bene, è il soggetto registrato che ha fornito l’utilizzatore finale, intendendosi per tale l’autoconsumatore, ovvero la persona fisica o giuridica che consuma i prodotti dalla stessa fabbricati, importati oppure acquistati in altri Stati membri (circ. n. 17/2007).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con la risoluzione n. 103 di ieri, 28 ottobre 2011 – che l’operazione in parola (c.d. “autoconsumo interno”) non è soggetta ad IVA, in quanto non costituisce una cessione di beni ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972, analogamente all’utilizzo – da parte di un soggetto passivo, nell’ambito della propria impresa – di un bene d’investimento o di una materia prima, prodotti internamente oppure acquistati presso terzi.
Conseguentemente, l’autoconsumo interno è escluso dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e non è soggetto ai relativi obblighi di documentazione fiscale.
È stato altresì precisato che, nell’ipotesi di impiego per la produzione, non si realizza la presunzione di cessione contemplata dall’art. 1, comma 1 del DPR n. 441/1997, per espressa previsione della predetta disposizione del Decreto IVA.
A tale proposito, è stato richiamato – con riferimento alle evidenze probatorie dell’effettivo impiego dei beni nella produzione – quanto già sostenuto in passato dall’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 193/1998): la norma non prescrive alcun adempimento specifico dalla cui inosservanza possa derivare l’insorgere della presunzione legale di cessione, per cui l’utilizzazione dei beni stessi, nel ciclo economico aziendale, può essere dimostrata dal contribuente secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dall’art. 2697 e seguenti del codice civile. In altri termini, l’utilizzazione per la produzione si può evincere dalle ordinarie scritture contabili, qualora richieste: in caso contrario, è necessario fare affidamento sui coefficienti tecnici, oppure sui riscontri diretti.
Per l’assolvimento dell’IVA, conta la data d’immissione in consumo
Alla luce di tali considerazioni, e soprattutto della peculiare modalità di pagamento dell’accisa, ovvero in un momento diverso rispetto all’importazione del carbone, la risoluzione n. 103/2011 ha chiarito che per l’assolvimento della corrispondente IVA rileva la data di immissione in consumo, da parte del medesimo soggetto che aveva introdotto i beni nel territorio dello Stato. In particolare, attesa la finalità di consentire il pagamento del tributo sul valore dell’accisa dovuta, è stata ritenuta legittima l’emissione di un documento – anche nella forma di autofattura (art. 17, comma 2 del DPR n. 633/1972), da annotarsi nel registro sia delle fatture emesse che degli acquisti – costituente l’integrazione dell’originaria bolletta doganale, di cui devono essere riportati gli estremi. L’autofattura deve, inoltre, indicare la base imponibile IVA – rappresentata dal solo valore dell’accisa dovuta, poiché l’autoconsumo interno, come anticipato, è escluso dall’applicazione del tributo – e l’imposta sul valore aggiunto, determinata secondo l’aliquota prevista per il bene a cui si riferisce.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che è ammessa l’emissione di un unico documento cumulativo, riguardante l’accisa dovuta per l’autoconsumo del periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’art. 21, comma 8 del TUA, siccome soltanto in occasione di tale adempimento è possibile determinare l’effettivo ammontare di accisa dovuta e, conseguentemente, la corrispondente IVA.
/ Michele BANA

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