BOLLO
Dossier titoli a saldo zero, l’imposta di bollo non si applica
Con la circolare n. 46 di ieri, l’Agenzia ha risolto alcuni dubbi in relazione all’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative a depositi di titoli
Con lo scopo di risolvere alcuni dubbi sorti in sede di applicazione della nuova disciplina prevista, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circ. n. 46.
La novità, si ricorda, è contenuta nell’art. 23 comma 7 del DL n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, che ha modificato l’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972. Le prime istruzioni erano state fornite con la circ. 4 agosto 2011 n. 40, ma erano ancora molti i dubbi degli operatori del settore.
Innanzitutto, viene chiarito cosa si intenda per “intermediari finanziari”. Secondo l’Agenzia, sono tenuti all’applicazione della nuova norma anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Non devono essere assoggettate all’imposta di bollo in oggetto le comunicazioni inviate da detti intermediari nel caso in cui non intrattengano rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione di titoli.
Sono escluse dall’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, quando il valore nominale complessivo presso ciascuna banca è pari o inferiore a 1.000 euro. Se presso la stessa banca ci sono più depositi di valore inferiore a 1.000 euro, ma di valore complessivo superiore, l’esclusione dall’imposta non trova applicazione.
Inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni di depositi titoli che hanno saldo zero alla data di chiusura del periodo rendicontato, né sulle comunicazioni relative all’estinzione di tali depositi (quelli con saldo zero).
L’Agenzia chiarisce che le nuove disposizioni, dettate dall’art. 13 comma 2-ter in oggetto, si applicano anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti presso le banche.
Al fine di determinare l’ammontare dei depositi e conseguentemente l’imposta di bollo, la circ. n. 46 precisa che occorre tenere conto non soltanto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata, ma anche di quelli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi, obbligatoria l’apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente.
Nel caso in cui vi siano più depositi intestati al medesimo soggetto con la medesima periodicità di rendicontazione, l’imposta relativa al deposito di maggior ammontare deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi. Per i restanti depositi di minore ammontare, l’imposta deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. Se, ad esempio, si possiedono quattro depositi con rendicontazione annuale di valore pari a 350.000, 100.000, 40.000 e 10.000 euro, l’imposta è rispettivamente pari a 680, 70, 34,20 e 34,20 euro. Nel caso in cui i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione. A tal fine, la circ. n. 46 in oggetto riporta diversi esempi che possono aiutare a comprendere meglio la modalità di determinazione dell’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circ. 40/2011, inoltre, l’Agenzia precisa che, al fine di determinare il valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario, non deve essere operato il cumulo dei depositi nell’ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio (i depositi, infatti, non risultano intestati al medesimo soggetto). Il cumulo deve essere operato, invece, nel caso in cui la fiduciaria intrattenga con l’intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante.
Al fine di individuare lo scaglione dell’imposta da applicare, l’Agenzia precisa che i titoli espressi in valuta devono essere valorizzati in base al cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.
Infine, la circ. 40/2011 ha precisato che, per stabilire la disciplina applicabile ai depositi titoli, occorre individuare la data di invio delle comunicazioni (si veda “L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli” del 5 agosto 2011). A tal fine, la circ. 46/2011 precisa che la “data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto”.
/ Arianna ZENI
La novità, si ricorda, è contenuta nell’art. 23 comma 7 del DL n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, che ha modificato l’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972. Le prime istruzioni erano state fornite con la circ. 4 agosto 2011 n. 40, ma erano ancora molti i dubbi degli operatori del settore.
Innanzitutto, viene chiarito cosa si intenda per “intermediari finanziari”. Secondo l’Agenzia, sono tenuti all’applicazione della nuova norma anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Non devono essere assoggettate all’imposta di bollo in oggetto le comunicazioni inviate da detti intermediari nel caso in cui non intrattengano rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione di titoli.
Sono escluse dall’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, quando il valore nominale complessivo presso ciascuna banca è pari o inferiore a 1.000 euro. Se presso la stessa banca ci sono più depositi di valore inferiore a 1.000 euro, ma di valore complessivo superiore, l’esclusione dall’imposta non trova applicazione.
Inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni di depositi titoli che hanno saldo zero alla data di chiusura del periodo rendicontato, né sulle comunicazioni relative all’estinzione di tali depositi (quelli con saldo zero).
L’Agenzia chiarisce che le nuove disposizioni, dettate dall’art. 13 comma 2-ter in oggetto, si applicano anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti presso le banche.
Al fine di determinare l’ammontare dei depositi e conseguentemente l’imposta di bollo, la circ. n. 46 precisa che occorre tenere conto non soltanto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata, ma anche di quelli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi, obbligatoria l’apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente.
Nel caso in cui vi siano più depositi intestati al medesimo soggetto con la medesima periodicità di rendicontazione, l’imposta relativa al deposito di maggior ammontare deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi. Per i restanti depositi di minore ammontare, l’imposta deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. Se, ad esempio, si possiedono quattro depositi con rendicontazione annuale di valore pari a 350.000, 100.000, 40.000 e 10.000 euro, l’imposta è rispettivamente pari a 680, 70, 34,20 e 34,20 euro. Nel caso in cui i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione. A tal fine, la circ. n. 46 in oggetto riporta diversi esempi che possono aiutare a comprendere meglio la modalità di determinazione dell’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circ. 40/2011, inoltre, l’Agenzia precisa che, al fine di determinare il valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario, non deve essere operato il cumulo dei depositi nell’ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio (i depositi, infatti, non risultano intestati al medesimo soggetto). Il cumulo deve essere operato, invece, nel caso in cui la fiduciaria intrattenga con l’intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante.
Al fine di individuare lo scaglione dell’imposta da applicare, l’Agenzia precisa che i titoli espressi in valuta devono essere valorizzati in base al cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.
Infine, la circ. 40/2011 ha precisato che, per stabilire la disciplina applicabile ai depositi titoli, occorre individuare la data di invio delle comunicazioni (si veda “L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli” del 5 agosto 2011). A tal fine, la circ. 46/2011 precisa che la “data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto”.
/ Arianna ZENI
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