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lunedì 24 ottobre 2011

Agenzie di viaggio: possibile aggravio fiscale con la semplificazione IVA

ilcasodelgiorno

Agenzie di viaggio: possibile aggravio fiscale con la semplificazione IVA

Tale semplificazione rischia di generare una potenziale «tassa occulta» sulla liquidazione forfetaria

/ Lunedì 24 ottobre 2011
Con l’obiettivo di semplificare la gestione della liquidazione IVA dei tour operator e delle agenzie di viaggio nel periodo interessato dalla recente variazione dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti con la circolare n. 45/2011, par. 7 a).
In primo luogo, è stato rammentato che le particolari regole che presiedono alla rilevanza del momento impositivo nel regime speciale si rifanno all’art 74-ter del DPR n. 633/1972 (integrale pagamento del corrispettivo, ovvero la data di inizio del viaggio, se antecedente, ex art. 1, comma 6, del DM n. 340/1999), e che l’applicazione del particolare meccanismo “base da base” comporta la determinazione della base imponibile non già sul margine di ciascuna transazione, bensì a partire da un margine lordo ottenuto dalla globalità delle stesse del periodo da liquidare (corrispettivi dovuti dal viaggiatore/cliente, meno i costi diretti di riferimento sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore/cliente).
Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che – con riferimento al margine di settembre 2011, con effetti sul dato IVA di ottobre, per effetto del differimento mensile di annotazione delle operazioni attive (art. 5, comma 1, del DM n.  340/1999) – “la   parte  imponibile da assoggettare  al  20  per  cento  e  quella  da  assoggettare  al  21  per  cento  devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati  interamente  entro  il  16  settembre  (o  con  inizio  del  viaggio  intervenuto entro tale data) e quelli pagati successivamente”.
La predetta prassi, però, non limitandosi ad ammettere la possibilità di quantificare l’imposta dovuta su criteri proporzionali, ma addirittura imponendolo, ha, di fatto, escluso qualsiasi possibilità di liquidare l’imposta in maniera analitica e su ogni singola operazione inerente il margine di settembre, penalizzando così quelle imprese che, per organizzazione amministrativa, fossero state in condizione di poter correlare e discriminare puntualmente i costi dei viaggi fatturati in vendita ad aliquota IVA non maggiorata da quelli soggetti alla novella normativa.
Pur emanata, quindi, con l’evidente fine di facilitare il calcolo dell’IVA dovuta nel mese rilevante per la variazione dell’aliquota, tale semplificazione rischia di provocare conseguenze indesiderate e un aggravio dell’effettivo carico tributario nei confronti di quelle imprese che, per convenienza economica e gestionale, avrebbero potuto anche non avvalersi di quel metodo forfetario a cui, invece, la circolare dell’Agenzia le obbliga.
Da tutto ciò consegue che il margine di settembre 2011, costituito dai corrispettivi di agosto, sconterà l’aliquota del 20%; diversamente, invece, il margine di ottobre, essendo costituito dai corrispettivi di settembre, andrà suddiviso in proporzione ai corrispettivi registrati (al 20% quelli relativi alle operazioni attive effettuate fino al 16 settembre, al 21 quelli fino a fine mese) e, in proporzione alla quota di operazioni assoggettate all’una o all’altra aliquota, andranno anche ripartiti i costi.
Se, allora, i viaggi di settembre, registrati a ottobre, sono stati di 200mila euro (per il 60% con IVA al 20 e per il 40% con IVA al 21) e i costi registrati a ottobre sono pari, complessivamente, a 140mila euro, il margine di tale mese deve essere determinato imputando i costi ai corrispettivi secondo le medesime proporzioni e, pertanto, il margine da cui scorporare l’IVA al 20% sarà pari a 36mila euro (120.000 - 84.000), mentre il margine da cui scorporare l’IVA al 21% sarà pari a 24mila euro (80.000 - 56.000).
Ora, però, poiché è notorio nel settore che la documentazione afferente i costi dei pacchetti venduti (in particolare quelli esteri che, in ambito Ue, sono anche rilevanti ai fini dell’imposta) perviene spesso agli operatori con notevole ritardo, nella determinazione del costo base del margine del mese di ottobre entrerà anche una quantità notevole di costi sostenuti per pacchetti ceduti nel periodo estivo che, pur potendo tecnicamente ancora alimentare la determinazione del margine assoggettabile al 20%, saranno, invece, pro-quota forfetaria obbligatoria, inclusi nell’assoggettamento del margine ad aliquota maggiorata del 21%.
In definitiva, quindi, l’obbligo di trasferire costi base che potevano ancora determinare un margine da cui scorporare l’aliquota del 20%, verso l’inclusione dei medesimi costi all’interno del calcolo del margine da assoggettare ad aliquota del 21%, potrebbe generare una sorta di “bollo” sulla semplificazione IVA, forfetaria e proporzionale, tassa occulta che sarà tanto più alta quanto maggiori saranno state le operazioni attive con momento impositivo rilevante nella seconda metà di settembre. Un balzello implicito che, ovviamente, poteva essere evitato se la modalità di determinazione dell’imposta con metodo proporzionale fosse stata prevista come mera facoltà e non come obbligo.
/ Antonio ZAPPI

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