Accertamento
Accertamenti «esecutivi» pericolosi, se la notifica è effettuata in modo irrituale
La Cassazione conferma che il contribuente può però impugnare il pignoramento chiedendone la nullità
A decorrere dagli accertamenti imposte sui redditi, IVA, IRAP emessi dallo scorso 1° ottobre, il contribuente deve versare le somme, per l’intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso. In caso di inadempienza, il credito, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il versamento, verrà affidato ad Equitalia, che, immediatamente, potrà procedere con i fermi e le ipoteche.
L’espropriazione forzata, in ogni caso e quindi anche ove il contribuente non abbia proposto ricorso, è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento del credito, vale a dire, nella maggior parte dei casi, per 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento. Per una completa disamina su tali questioni si rinvia alla relativa scheda Eutekne.
Quid iuris se la notifica dell’avviso di accertamento viene effettuata in maniera irrituale?
Insomma, ben accadrà che l’agente notificatore, magari in caso di cambio di indirizzo, utilizzi le forme per gli irreperibili anziché effettuare le dovute ricerche anagrafiche, oppure che l’atto venga notificato presso un’abitazione diversa, e così via.
Non è affatto raro che, nel sistema del ruolo, il contribuente venga reso edotto della pretesa solo quando riceve la cartella di pagamento. In queste ipotesi, il contribuente poteva ricorrere contro la cartella di pagamento chiedendone la nullità per il solo fatto dell’omessa notifica dell’accertamento (Sezioni Unite 16412/2007).
Con l’avvento degli accertamenti “esecutivi”, il problema sarà di certo più sentito, siccome dopo l’accertamento potrà esserci subito il pignoramento, atto comunemente sottratto alla giurisdizione tributaria, e, nel contempo, sottratto anche alle opposizioni all’esecuzione, che, per effetto dell’art. 57 del DPR 602/73, non sono ammesse, se non per la pignorabilità dei beni.
Pare che della questione si sia accorta anche l’Agenzia delle Entrate che, mediante una nota interna diramata agli uffici territoriali, ha ravvisato la necessità di prestare particolare attenzione al modo in cui vengono eseguite le notifiche, posto che l’efficacia esecutiva dell’accertamento dipende dalla sua regolare notifica.
Tanto premesso, cosa può fare, in concreto, il contribuente raggiunto da un pignoramento basato su un previo accertamento non notificato, o meglio, notificato in maniera irrituale?
Non occorre, a nostro avviso, impugnare l’accertamento domandando la rimessione in termini, ma il pignoramento in Commissione tributaria chiedendone la nullità per omessa notifica dell’accertamento.
Inoltre, la Cassazione afferma che la limitazione dell’art. 57 del DPR 602/73 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, quindi, a nostro avviso, il contribuente può, mediante opposizione all’esecuzione, far valere l’eventuale decadenza del Fisco.
Un aspetto molto importante, e a dire il vero poco pubblicizzato, del sistema degli accertamenti “esecutivi” concerne il fatto che, a differenza del sistema del ruolo, il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decadenza significa che Equitalia deve per forza rispettare il termine: in caso contrario, la pretesa non potrà più essere azionata (si badi bene, la natura decadenziae del termine comporta che ogni intimazione ad adempiere, ad esempio contenuta nel preavviso di fermo o di ipoteca, non sarà mai idonea a interrompere il termine).
/ Alfio CISSELLO
L’espropriazione forzata, in ogni caso e quindi anche ove il contribuente non abbia proposto ricorso, è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento del credito, vale a dire, nella maggior parte dei casi, per 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento. Per una completa disamina su tali questioni si rinvia alla relativa scheda Eutekne.
Quid iuris se la notifica dell’avviso di accertamento viene effettuata in maniera irrituale?
Insomma, ben accadrà che l’agente notificatore, magari in caso di cambio di indirizzo, utilizzi le forme per gli irreperibili anziché effettuare le dovute ricerche anagrafiche, oppure che l’atto venga notificato presso un’abitazione diversa, e così via.
Non è affatto raro che, nel sistema del ruolo, il contribuente venga reso edotto della pretesa solo quando riceve la cartella di pagamento. In queste ipotesi, il contribuente poteva ricorrere contro la cartella di pagamento chiedendone la nullità per il solo fatto dell’omessa notifica dell’accertamento (Sezioni Unite 16412/2007).
Con l’avvento degli accertamenti “esecutivi”, il problema sarà di certo più sentito, siccome dopo l’accertamento potrà esserci subito il pignoramento, atto comunemente sottratto alla giurisdizione tributaria, e, nel contempo, sottratto anche alle opposizioni all’esecuzione, che, per effetto dell’art. 57 del DPR 602/73, non sono ammesse, se non per la pignorabilità dei beni.
Pare che della questione si sia accorta anche l’Agenzia delle Entrate che, mediante una nota interna diramata agli uffici territoriali, ha ravvisato la necessità di prestare particolare attenzione al modo in cui vengono eseguite le notifiche, posto che l’efficacia esecutiva dell’accertamento dipende dalla sua regolare notifica.
Tanto premesso, cosa può fare, in concreto, il contribuente raggiunto da un pignoramento basato su un previo accertamento non notificato, o meglio, notificato in maniera irrituale?
Non occorre, a nostro avviso, impugnare l’accertamento domandando la rimessione in termini, ma il pignoramento in Commissione tributaria chiedendone la nullità per omessa notifica dell’accertamento.
Prima sentenza della Cassazione sulla problematica
Per la prima volta, la Corte di Cassazione (sentenza 20294 depositata ieri), sebbene in via incidentale, si è pronunciata sulla questione, confermando la tesi espressa varie volte in precedenti articoli (si vedano “Pignoramento impugnabile in sede tributaria, se non c’è stata la cartella” del 17 agosto 2011 e “Pignoramento senza cartella: la Consulta non si pronuncia” del 14 aprile 2011): nelle ipotesi in cui è consentito sindacare il merito della pretesa (quindi, anche se ciò non viene detto, ove il contribuente non ha ricevuto l’accertamento), la giurisdizione è delle Commissioni tributarie, e, di conseguenza, non vi sono più le limitazioni dell’art. 57 del DPR 602/73.Inoltre, la Cassazione afferma che la limitazione dell’art. 57 del DPR 602/73 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, quindi, a nostro avviso, il contribuente può, mediante opposizione all’esecuzione, far valere l’eventuale decadenza del Fisco.
Un aspetto molto importante, e a dire il vero poco pubblicizzato, del sistema degli accertamenti “esecutivi” concerne il fatto che, a differenza del sistema del ruolo, il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decadenza significa che Equitalia deve per forza rispettare il termine: in caso contrario, la pretesa non potrà più essere azionata (si badi bene, la natura decadenziae del termine comporta che ogni intimazione ad adempiere, ad esempio contenuta nel preavviso di fermo o di ipoteca, non sarà mai idonea a interrompere il termine).
/ Alfio CISSELLO
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