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lunedì 24 ottobre 2011

BOLLO AUTO: arivano i codici tributo per il «super bollo», ma restano i dubbi sulla scadenza

bollo

Arrivano i codici tributo per il «super bollo», ma restano i dubbi sulla scadenza

La ris. 101 diffusa ieri dall’Agenzia ribadisce il termine del 10 novembre, e non al 25 novembre come sarebbe più corretto

/ Venerdì 21 ottobre 2011
Con la ris. 101 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (cosiddetto “super bollo”), introdotta dall’art. 23, comma 21, del DL n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, nonché per il versamento della relativa sanzione e degli interessi.
Le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale sono stati stabiliti dal DM 7 ottobre 2011.
Si ricorda che devono versare il “super bollo” per l’anno 2011 coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del PRA risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt. La misura del “super bollo” è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Il suddetto modello di versamento deve essere compilato dal soggetto passivo indicando:
- propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale nella sezione CONTRIBUENTE”;
- nella sezione ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, la lettera “A” nel campo “tipo”, la targa dell’autovettura/autoveicolo nel campo “elementi identificativi”, i codici tributo 3364 per l’addizionale, 3365 per la sanzione o 3366 per gli interessi nel campo “codice” e, infine, l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “anno di riferimento”. Con riferimento a quest’ultima indicazione, se ad esempio il bollo ordinario, con validità 12 mesi, scade ad aprile 2012, l’anno di riferimento è il 2011 in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre il periodo a partire da maggio 2011.
Per quanto riguarda il termine entro cui deve essere eseguito il pagamento per il 2011, il DM 7 ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
Sul punto, il comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate afferma che per effettuare il pagamento “c’è tempo fino al 10 novembre 2011” e che tale termine “è stato individuato dal decreto 7 ottobre 2011”. L’Agenzia afferma quindi, implicitamente, che il DM 7 ottobre 2011 è entrato in vigore l’11 ottobre 2011, giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che i 30 giorni debbano calcolarsi a partire da tale data.

Opportuno optare per una condotta prudenziale
Al riguardo, abbiamo già avuto modo di osservare che, sulla base degli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092, i decreti ministeriali “che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo” entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni, la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2011 non può essere individuata nell’11 ottobre 2011, ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni, quindi il 26 ottobre 2011, con conseguente scadenza al 25 novembre 2011 del termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 (si veda “Versamento del «super bollo» entro il 25 novembre” del 14 ottobre 2011).
Tuttavia, al fine di evitare contestazioni sulla tempestività del versamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni, appare opportuno rispettare la scadenza del 10 novembre 2011, come affermato dall’Agenzia delle Entrate.
/ Massimo NEGRO e Arianna ZENI

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