reddito d'impresa
Deducibilità ad ostacoli per i costi relativi a beni dati in godimento ai soci
Anche un minimo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale dell’utilizzo del bene fa venire meno la deducibilità dei costi
Sebbene la formulazione della disposizione in materia di beni concessi in godimento ai soci avesse suscitato alcune perplessità, i tempi parlamentari di conversione del DL 138/2011 non hanno consentito modifiche al testo originario presentato come maxi-emendamento alla manovra.
Spetterà probabilmente all’Agenzia delle Entrate dirimere i dubbi interpretativi posti da una formulazione letterale non felicissima, considerato che la stessa norma prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011), con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano individuati le modalità e i termini con i quali i contribuenti devono comunicare alla stessa Agenzia i beni concessi in godimento.
A ben vedere, tale provvedimento è diretto a disciplinare solo gli aspetti procedurali, mentre il DL 138/2011 ha anche modificato i criteri di determinazione del reddito dei soggetti coinvolti:
- da un lato, considera reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
- dall’altro lato, considera in ogni caso indeducibili i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore normale.
Come evidenzia la relazione tecnica al provvedimento, la norma vuole colpire quelle ipotesi in cui i beni non fuoriescano dal regime d’impresa (ipotesi già disciplinate dal TUIR), ma vengano concessi in godimento ai soci o ai famialiari dell’imprenditore senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello di mercato.
In tale circostanza, il costo sostenuto dall’impresa (ammortamento, spese di manutenzione, canone di leasing) diventa indeducibile.
Pare opportuno evidenziare che l’indeducibilità scatta anche se la differenza tra valore normale e corrispettivo risulta essere minima.
Supponendo un bene strumentale dato in godimento a un socio per un corrispettivo di 1.000, a fronte di un valore normale di 1.200, l’importo tassato in capo al socio come reddito diverso sarà 200, ma l’intero costo relativo al bene diventa indeducibile.
Al di là della difficoltà per gli operatori di individuare il corretto valore normale che ponga al riparo da contestazioni, l’indeducibilità dei costi in ogni caso segna una differenza tra la norma in questione e il principio di inerenza.
È vero, infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, che un bene dato in godimento a terzi determina costi generalmente indeducibili in quanto non inerenti, ma in alcuni casi si può ipotizzare una deducibilità solo parziale (ad esempio, quando il bene viene usato anche per finalità imprenditoriali) che sembra esclusa dal DL 138/2011.
Come evidenziato in precedenza, anche solo un piccolo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato può far venir meno la deducibilità dei costi.
Se detta ricostruzione restrittiva verrà confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, sarebbe opportuno interrogarsi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, soprattutto in relazione al principio di capacità contributiva in capo al soggetto imprenditoriale.
Quindi, con riferimento ai soci e ai familiari dell’imprenditore si applica dal 2012, in quanto persone fisiche.
Quanto ai criteri di tassazione, si ritiene applicabile quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la CM n. 326/1997 (§3.4) in materia di lavoro dipendente; in tale documento è stato chiarito che si deve far riferimento al momento in cui il bene o servizio esce dalla disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Questo per le persone fisiche; per le società dall’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, l’applicazione potrebbe essere addirittura immediata (ad esempio, a partire dal 1° ottobre).
Tali soggetti, ai fini della deducibilità dei costi relativi ai beni dati in godimento, devono preoccuparsi di adeguare oppure prevedere un corrispettivo ovvero far venire meno l’uso in capo ai soci o ai familiari dei beni d’impresa.
/ Alessandro COTTO
Spetterà probabilmente all’Agenzia delle Entrate dirimere i dubbi interpretativi posti da una formulazione letterale non felicissima, considerato che la stessa norma prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011), con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano individuati le modalità e i termini con i quali i contribuenti devono comunicare alla stessa Agenzia i beni concessi in godimento.
A ben vedere, tale provvedimento è diretto a disciplinare solo gli aspetti procedurali, mentre il DL 138/2011 ha anche modificato i criteri di determinazione del reddito dei soggetti coinvolti:
- da un lato, considera reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
- dall’altro lato, considera in ogni caso indeducibili i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore normale.
Come evidenzia la relazione tecnica al provvedimento, la norma vuole colpire quelle ipotesi in cui i beni non fuoriescano dal regime d’impresa (ipotesi già disciplinate dal TUIR), ma vengano concessi in godimento ai soci o ai famialiari dell’imprenditore senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello di mercato.
In tale circostanza, il costo sostenuto dall’impresa (ammortamento, spese di manutenzione, canone di leasing) diventa indeducibile.
Pare opportuno evidenziare che l’indeducibilità scatta anche se la differenza tra valore normale e corrispettivo risulta essere minima.
Supponendo un bene strumentale dato in godimento a un socio per un corrispettivo di 1.000, a fronte di un valore normale di 1.200, l’importo tassato in capo al socio come reddito diverso sarà 200, ma l’intero costo relativo al bene diventa indeducibile.
Al di là della difficoltà per gli operatori di individuare il corretto valore normale che ponga al riparo da contestazioni, l’indeducibilità dei costi in ogni caso segna una differenza tra la norma in questione e il principio di inerenza.
È vero, infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, che un bene dato in godimento a terzi determina costi generalmente indeducibili in quanto non inerenti, ma in alcuni casi si può ipotizzare una deducibilità solo parziale (ad esempio, quando il bene viene usato anche per finalità imprenditoriali) che sembra esclusa dal DL 138/2011.
Come evidenziato in precedenza, anche solo un piccolo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato può far venir meno la deducibilità dei costi.
Se detta ricostruzione restrittiva verrà confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, sarebbe opportuno interrogarsi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, soprattutto in relazione al principio di capacità contributiva in capo al soggetto imprenditoriale.
Applicazione dal 2012 per soci e familiari dell’imprenditore
La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011).Quindi, con riferimento ai soci e ai familiari dell’imprenditore si applica dal 2012, in quanto persone fisiche.
Quanto ai criteri di tassazione, si ritiene applicabile quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la CM n. 326/1997 (§3.4) in materia di lavoro dipendente; in tale documento è stato chiarito che si deve far riferimento al momento in cui il bene o servizio esce dalla disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Questo per le persone fisiche; per le società dall’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, l’applicazione potrebbe essere addirittura immediata (ad esempio, a partire dal 1° ottobre).
Tali soggetti, ai fini della deducibilità dei costi relativi ai beni dati in godimento, devono preoccuparsi di adeguare oppure prevedere un corrispettivo ovvero far venire meno l’uso in capo ai soci o ai familiari dei beni d’impresa.
/ Alessandro COTTO
Nessun commento:
Posta un commento