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lunedì 31 ottobre 2011

Contenzioso : Nella definizione delle liti le perdite sono affrancabili

Contenzioso

Nella definizione delle liti le perdite sono affrancabili

Il contribuente deve pagare sulla base delle imposte accertate e della cosiddetta «imposta virtuale»

/ Sabato 29 ottobre 2011
Nella circ. 48/2011 (si veda “Sulle liti pendenti le linee guida dell’Agenzia” del 25 ottobre 2011), l’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema relativo alla definizione delle liti pendenti instaurate su accertamenti concernenti le perdite fiscali.
In questo caso, a differenza di ciò che era accaduto nel 2002, si pongono due problemi: la determinazione del valore della lite (per accedere alla sanatoria, la causa deve essere di valore non superiore a 20.000 euro, e ciò deve essere vagliato considerando la maggiore imposta contestata al netto di sanzioni collegate al tributo e interessi) e il calcolo delle somme da versare, sempre parametrato al valore della causa.
In base a quanto sostenuto nella circ. 48, al § 3.2, se il contribuente intende affrancare la perdita, il valore della causa è dato dalle maggiori imposte accertate, alle quali occorre sommare la cosiddetta “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione, qualora, per effetto dell’accertamento, sia emerso un imponibile, o sulla base della sola “imposta virtuale”, se l’accertamento ha comportato una minor perdita, calcolata “applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata”.
Tuttavia, il contribuente potrebbe anche non voler affrancare la perdita: in questo caso, il valore è dato dalla maggiore imposta accertata o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni irrogate.
In ipotesi di perdita “affrancata”, le perdite rilevano ai fini della determinazione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, comportando il venir meno degli effetti della rettifica in contestazione nelle annualità posteriori a quella per la quale è stata definita la lite.
È possibile “mantenere” le perdite per gli anni successivi
Si riporta l’esempio della circolare.
Una società per azioni, nel 2007, dichiara una perdita fiscale ai fini IRES per 50.000 euro, che viene computata in diminuzione del reddito complessivo del 2008, pari a 50.000 euro (per effetto di ciò, nell’anno 2008 il reddito dichiarato risulta pari a zero).
L’Agenzia delle Entrate sottopone a verifica sia il 2007 sia il 2008, disconoscendo interamente la perdita per il 2007 e rideterminando il reddito complessivo in 20.000 euro per il 2008.
In questo caso, per il 2007, il reddito accertato è pari a zero, mentre per il 2008 è pari a 70.000 euro (la computazione in diminuzione della perdita formatasi nel 2007 è stata interamente disconosciuta, per cui il reddito, per questo solo motivo, giunge a 50.000 euro, ai quali vanno aggiunti i 20.000 euro relativi all’accertamento sul 2008).
Ipotizzando che il contribuente abbia impugnato entrambi gli accertamenti, che le liti fossero pendenti al 1° maggio 2011 e che alla data della domanda di definizione non sia ancora stata depositata alcuna sentenza, ne deriva che, se la società intende definire la lite relativa all’accertamento sul 2007, bisogna pagare le somme da condono sull’“imposta virtuale”, quindi: 50.000 x 33% = 16.500 euro (valore della lite); 16.500 x 30% = 4.950 euro (importi da versare per effetto della sanatoria).
Il suddetto “affrancamento” rende computabile in diminuzione la perdita nel periodo d’imposta 2008, con la conseguenza che nella lite relativa a quest’ultimo anno si avrà una parziale cessazione della materia del contendere, limitata al recupero eseguito dall’Ufficio in merito al disconoscimento della computazione in diminuzione della perdita. Peraltro, il processo è destinato a proseguire in merito ai maggiori ricavi accertati, nell’esempio pari a 20.000 euro, a meno che il contribuente non opti, anche per tale atto (quello sul 2008), per la definizione, nel qual caso il valore della lite deve essere vagliato con esclusivo riferimento all’imposta derivante dai maggiori ricavi accertati.
La società può anche definire solo l’accertamento sul 2008, e le somme vanno pagate nella seguente maniera: il valore della lite è pari alla maggiore imposta relativa all’intero maggior imponibile accertato (70.000 x 27,5% = 19.250); 19.250 x 30% = 5.775 euro (somme da versare per la sanatoria).
/ Alfio CISSELLO

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