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Operazioni intra-Ue: per Assonime, possibili «modalità alternative» al VIES
Anche sul subentro in ipotesi di operazioni straordinarie, Assonime esprime posizioni divergenti da quelle espresse dall’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 25/2011, Assonime esamina i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 39 del 1° agosto 2011 in tema di autorizzazione preventiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
È confermato che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 27 del DL 78/2010 all’art. 35 del DPR 633/72, nel novero delle operazioni intracomunitarie soggette al nuovo regime rientrano anche i servizi, esclusi dal wording del modello di inizio o variazione attività previsto dall’art. 35 del DPR 633, ove si fa menzione dei soli acquisti e cessioni di beni intracomunitari. È stato chiarito, quindi, che nel Quadro I dei modelli AA7/10 e AA9/10 deve essere indicato anche il valore delle prestazioni di servizi che il soggetto presume di poter realizzare.
Ai fini dell’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie generiche, si rileva una posizione discordante rispetto all’Agenzia delle Entrate. Secondo Assonime, infatti, si rende applicabile il disposto dell’art. 18 del Reg. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011, secondo cui la verifica dello status di soggetto passivo può avvenire, da parte del soggetto che pone in essere prestazioni generiche, o avvalendosi del sistema VIES, oppure con “modalità alternative” nel caso in cui questi non abbia “ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA” (paragrafo 2).
Sulla base della formulazione letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate tende a escludere quest’ultima ipotesi, stante il fatto che lo Stato italiano attribuisce immediatamente il numero di identificazione IVA e l’unica via per l’operatore che intende applicare il regime delle operazioni intracomunitarie è, quindi, quella di attendere l’inserimento nel sistema VIES.
La presenza dei dati nel sistema VIES non appare, tuttavia, una tesi convincente. Infatti, nella diversa ipotesi di revoca dell’autorizzazione, i soggetti che pure sono muniti di numero di identificazione IVA e risultano nel sistema VIES possono applicare illegittimamente, ma in buona fede, il regime in un momento anteriore alla notificazione del provvedimento. Per questo Assonime auspica un ripensamento di questo indirizzo restrittivo, che risulta sfavorevole agli operatori italiani.
La posizione di Assonime appare critica anche con riferimento al subentro in ipotesi di operazioni straordinarie. In tali ipotesi, è il soggetto avente causa (società incorporante in caso di fusione, beneficiaria in caso di scissione, cessionaria o conferitaria in caso di cessione o conferimento di azienda) ad effettuare la comunicazione di inizio attività, se dall’operazione nasce un nuovo soggetto, o di variazione dati, in caso di mutamento soggettivo di un’entità preesistente. In questo caso, è la stessa Agenzia a prevedere una particolare procedura alternativa al VIES, diretta ad ammettere al regime delle operazioni intracomunitarie quei soggetti che, pur avendo presentato il modello di inizio o variazione dati, non siano stati ancora inseriti nel sistema VIES (che avviene decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione). Fino a quel momento tali soggetti possono ottenere una specifica autorizzazione, che potrà essere utilizzata nei confronti di controparti comunitarie.
Nella circolare n. 25/2011, Assonime analizza anche il tema dei controlli. In particolare, sono esclusi dal regime i soggetti che hanno iniziato l’attività neI periodo compreso tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) e il 28 febbraio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento attuativo n. 2010/188376), ma non hanno dichiarato tale opzione nel modello di inizio attività, ovvero non hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel corso del secondo semestre 2010. Ulteriori esclusioni potranno, infine, derivare dalla attività di controllo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011.
Luigi Andrea CARELLO
È confermato che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 27 del DL 78/2010 all’art. 35 del DPR 633/72, nel novero delle operazioni intracomunitarie soggette al nuovo regime rientrano anche i servizi, esclusi dal wording del modello di inizio o variazione attività previsto dall’art. 35 del DPR 633, ove si fa menzione dei soli acquisti e cessioni di beni intracomunitari. È stato chiarito, quindi, che nel Quadro I dei modelli AA7/10 e AA9/10 deve essere indicato anche il valore delle prestazioni di servizi che il soggetto presume di poter realizzare.
Ai fini dell’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie generiche, si rileva una posizione discordante rispetto all’Agenzia delle Entrate. Secondo Assonime, infatti, si rende applicabile il disposto dell’art. 18 del Reg. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011, secondo cui la verifica dello status di soggetto passivo può avvenire, da parte del soggetto che pone in essere prestazioni generiche, o avvalendosi del sistema VIES, oppure con “modalità alternative” nel caso in cui questi non abbia “ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA” (paragrafo 2).
Sulla base della formulazione letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate tende a escludere quest’ultima ipotesi, stante il fatto che lo Stato italiano attribuisce immediatamente il numero di identificazione IVA e l’unica via per l’operatore che intende applicare il regime delle operazioni intracomunitarie è, quindi, quella di attendere l’inserimento nel sistema VIES.
La presenza dei dati nel sistema VIES non appare, tuttavia, una tesi convincente. Infatti, nella diversa ipotesi di revoca dell’autorizzazione, i soggetti che pure sono muniti di numero di identificazione IVA e risultano nel sistema VIES possono applicare illegittimamente, ma in buona fede, il regime in un momento anteriore alla notificazione del provvedimento. Per questo Assonime auspica un ripensamento di questo indirizzo restrittivo, che risulta sfavorevole agli operatori italiani.
La posizione di Assonime appare critica anche con riferimento al subentro in ipotesi di operazioni straordinarie. In tali ipotesi, è il soggetto avente causa (società incorporante in caso di fusione, beneficiaria in caso di scissione, cessionaria o conferitaria in caso di cessione o conferimento di azienda) ad effettuare la comunicazione di inizio attività, se dall’operazione nasce un nuovo soggetto, o di variazione dati, in caso di mutamento soggettivo di un’entità preesistente. In questo caso, è la stessa Agenzia a prevedere una particolare procedura alternativa al VIES, diretta ad ammettere al regime delle operazioni intracomunitarie quei soggetti che, pur avendo presentato il modello di inizio o variazione dati, non siano stati ancora inseriti nel sistema VIES (che avviene decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione). Fino a quel momento tali soggetti possono ottenere una specifica autorizzazione, che potrà essere utilizzata nei confronti di controparti comunitarie.
Controlli per i soggetti inclusi nel VIES entro il 31 dicembre 2011
Sul punto, non si può fare a meno di ravvisare un’incoerenza, anche a livello sistematico, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con quanto affermato in ordine all’applicabilità dell’art. 18 del Regolamento 282/2011. Il ripensamento in merito alla posizione assunta dall’Agenzia Entrate è dovuto anche in considerazione delle sanzioni di carattere sostanziale previste dall’articolo 6, del DLgs. 471/97, che si rendono applicabili per la violazione della disciplina autorizzatoria in commento.Nella circolare n. 25/2011, Assonime analizza anche il tema dei controlli. In particolare, sono esclusi dal regime i soggetti che hanno iniziato l’attività neI periodo compreso tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) e il 28 febbraio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento attuativo n. 2010/188376), ma non hanno dichiarato tale opzione nel modello di inizio attività, ovvero non hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel corso del secondo semestre 2010. Ulteriori esclusioni potranno, infine, derivare dalla attività di controllo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011.
Luigi Andrea CARELLO
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