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mercoledì 12 ottobre 2011

PERDITE SISTEMICHE : La non operatività salta i ricavi NOVITA' 2011

La non operatività salta i ricavi

Giorgio Gavelli

Massima attenzione per l'operatività delle società (di capitali e personali) che nel biennio 2009-2010 hanno dichiarato perdite fiscali. Le nuove norme introdotte con il decreto legge 138/2011, infatti, oltre ad aver previsto la maggiorazione dell'aliquota Ires al 38%, hanno anche esteso la disciplina "di comodo" ai soggetti che si trovano in perdita fiscale per più esercizi. Le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011 (dal 2012 per i "solari).
Ciò significa che diventa fondamentale il risultato reddituale dell'anno in corso (2011) in quanto, se ancora negativo, potrebbe far scattare la disciplina della non operatività per il 2012. Tuttavia, neppure l'evidenziazione di un reddito imponibile potrebbe essere sufficiente per la disapplicazione della normativa antielusiva, ove inferiore al "minimo" di cui al comma 3 del citato articolo 30.
L'articolo 36-decies del decreto legge 138/2011 dispone che, pur non ricorrendo i presupposti della non operatività, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati "di comodo" a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.
In sostanza, se una società dichiara per tre esercizi consecutivi una perdita fiscale, sarà considerata di comodo a decorrere dal successivo quarto esercizio.
Si tratta, a ben vedere, di un'ipotesi di non operatività completamente "avulsa" rispetto alla situazione ordinaria in quanto la presunzione non deriva dal mancato superamento del "test" previsto dalla legge 724/1994 nel quale si mettono a confronto i ricavi dichiarati da quelli presunti. Inoltre, l'effetto negativo si manifesta non negli esercizi in cui il soggetto dichiara le perdite, come nel caso dei ricavi insufficienti, bensì nel periodo d'imposta successivo in cui l'azienda potrebbe essere ritornata in attivo. Nel qual caso, la società sarà considerata non operativa anche se avrà superato il test dei ricavi.
Inoltre, il successivo articolo 36-undecies ha stabilito che la non operatività si presume anche qualora, nel triennio di riferimento, la società ha dichiarato, per due esercizi, una perdita fiscale e, in uno, «un reddito inferiore a quello calcolato presuntivamente all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della citata legge n. 724 del 1994».
Quest'ultima norma disciplina ordinariamente la modalità di calcolo del reddito minimo presunto nell'ipotesi in cui il soggetto sia risultato non operativo, ossia abbia riscontrato un valore dei ricavi inferiore a quelli determinati forfetariamente ai sensi del precedente comma 1 del citato articolo 30.
Il richiamo fatto dall'articolo 36 undecies al comma 3, anziché al comma 1, porta a sostenere che, ai fini dell'applicazione della disciplina delle società non operative, non sia necessario risultare "di comodo" a causa del mancato superamento del test dei ricavi in nessuno dei tre periodi oggetto di osservazione.
Sarebbe, infatti, sufficiente l'aver evidenziato in Unico un reddito imponibile più basso di quello individuato applicando agli asset aziendali i coefficienti di redditività previsti dal comma 3 (test del reddito).
In sostanza, la norma, così come proposta, realizza una equiparazione tra la scarsa redditività dell'azienda rispetto al suo valore patrimoniale, e la perdita.
Questa conclusione rende la nuova regola poco razionale ed estremamente iniqua.
Essa colpisce non solo i soggetti in evidente difficoltà economica per le perdite subite ma, addirittura, la presunzione di non operatività scatta tramite l'utilizzo di un meccanismo di calcolo parziale (test di redditività) che, proprio in ragione della sua incompletezza, appare estremamente rozzo e poco ponderato.
L'incongruità delle norme introdotte è dimostrata dal fatto che la non operatività si applica in un esercizio (il successivo quarto) ove la società non solo potrebbe essere tornata profittevole e aver superato il test dei ricavi ma, addirittura, dichiarare un reddito imponibile di ammontare consistente il quale, tuttavia, sarebbe ugualmente soggetto alla penalizzante disciplina degli enti di comodo.
 FONTE:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-12/operativita-salta-ricavi-064231.shtml?uuid=Aa7ZxECE

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