diritto
La sede dell’attività economica delimita la nozione di soggetto passivo
Perché si tratti di «soggetto passivo non residente all’interno del Paese», è sufficiente che tale sede sia stabilita al di fuori del Paese stesso
La Corte di giustizia, nel procedimento C-421/10 del 6 ottobre 2011, chiarisce la portata applicativa dell’articolo 21, n. 1, lettera b), della Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nell’ipotesi di servizi svolti da un prestatore residente nello stesso Paese del destinatario ma che, tuttavia, ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro Paese.
Nello specifico, i giudici lussemburghesi precisano la nozione di “soggetto passivo residente all’estero”.
Riassumendo i fatti di causa, il procedimento ha origine nell’anno 2002, data in cui un “soggetto passivo” trasferisce dalla Germania all’Austria la sede della propria attività economica, consistente nel mettere i propri impiegati a disposizione di imprese stabilite in Bassa Baviera al fine di esercitare attività di trasporto sul territorio tedesco. In ogni caso, nonostante il trasferimento della residenza (dalla Germania all’Austria), a giudizio delle competenti autorità doganali il soggetto continuava ancora a soggiornare frequentemente in Germania, con la logica conseguenza che la fatturazione delle proprie prestazioni alle imprese di trasporto tedesche al netto dell’IVA, con la menzione “imposta dovuta dal destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 13-ter dell’UStG”, non era corretta, poiché, durante l’anno in questione, aveva avuto la propria residenza privata all’interno del Paese.
Investita della questione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, la Corte di giustizia rileva, come fa il giudice del rinvio, che nella versione in lingua tedesca della sesta direttiva non esiste una definizione della nozione di “soggetto passivo residente all’estero”. Tuttavia, evidenzia che la medesima questione era contenuta, prima dell’introduzione delle modifiche apportate dalla Direttiva 2000/65, oltre che nella versione in lingua tedesca, anche nelle versioni in lingua spagnola, danese, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese e svedese dell’art. 21, n. 1, lett. b), della Direttiva 77/388. In ogni caso, successivamente all’entrata in vigore di tale Direttiva di modifica, tutte le versioni linguistiche impiegano ormai, contrariamente alla versione in lingua tedesca, la nozione corrispondente a “soggetto passivo non residente all’interno del Paese”.
I giudici puntualizzano, comunque, che tale nozione ha anche formato oggetto di una definizione all’interno di un’altra disposizione del diritto dell’Unione. In particolare, l’art. 1 dell’ottava Direttiva precisa la nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del Paese” (cfr. sentenza 16 luglio 2009, causa C-244/08, Commissione/Italia, punto 26). In forza del suddetto richiamo, la qualità di soggetto passivo non residente all’interno del Paese presuppone che il soggetto passivo non disponga in tale Paese, nel corso del periodo di riferimento, di nessuno dei criteri di collegamento ivi individuati (si veda ancora la sentenza Commissione/Italia, al punto 27), in primis la sede dell’attività economica e l’esistenza di un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni (punto 28).
Tale conclusione è, peraltro, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza 28 giugno 2007, causa C-73/06, Planzer Luxembourg), proprio nella parte in cui viene evidenziato che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti e il luogo di riunione delle assemblee generali, possono essere presi in considerazione, ma in una funzione meramente sussidiaria.
Sul tema in trattazione, non può non ricordarsi il nuovo Regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011, che definisce per la prima volta, a livello normativo, la nozione di “sede dell’attività economica”, stabilendo che essa è rappresentata dal “luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa”. Si tratta di una previsione che riprende testualmente proprio la definizione resa dalla Corte di giustizia nella causa Planzer Luxembourg, sopra richiamata.
Al fine di rapportare tale definizione a una serie di indici oggettivi, la norma comunitaria individua tre criteri di riferimento: il luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, la sede legale e il luogo in cui si riunisce la direzione. Laddove tali criteri conducano a Stati diversi, è prevalente il criterio sostanzialistico del “luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa”.
Proprio alla luce di siffatte considerazioni, e ritornando al caso in trattazione, la Corte di giustizia conclude che l’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta Direttiva deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un “soggetto passivo non residente all’interno del Paese”, è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale Paese.
/ Vincenzo CRISTIANO
Nello specifico, i giudici lussemburghesi precisano la nozione di “soggetto passivo residente all’estero”.
Riassumendo i fatti di causa, il procedimento ha origine nell’anno 2002, data in cui un “soggetto passivo” trasferisce dalla Germania all’Austria la sede della propria attività economica, consistente nel mettere i propri impiegati a disposizione di imprese stabilite in Bassa Baviera al fine di esercitare attività di trasporto sul territorio tedesco. In ogni caso, nonostante il trasferimento della residenza (dalla Germania all’Austria), a giudizio delle competenti autorità doganali il soggetto continuava ancora a soggiornare frequentemente in Germania, con la logica conseguenza che la fatturazione delle proprie prestazioni alle imprese di trasporto tedesche al netto dell’IVA, con la menzione “imposta dovuta dal destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 13-ter dell’UStG”, non era corretta, poiché, durante l’anno in questione, aveva avuto la propria residenza privata all’interno del Paese.
Investita della questione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, la Corte di giustizia rileva, come fa il giudice del rinvio, che nella versione in lingua tedesca della sesta direttiva non esiste una definizione della nozione di “soggetto passivo residente all’estero”. Tuttavia, evidenzia che la medesima questione era contenuta, prima dell’introduzione delle modifiche apportate dalla Direttiva 2000/65, oltre che nella versione in lingua tedesca, anche nelle versioni in lingua spagnola, danese, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese e svedese dell’art. 21, n. 1, lett. b), della Direttiva 77/388. In ogni caso, successivamente all’entrata in vigore di tale Direttiva di modifica, tutte le versioni linguistiche impiegano ormai, contrariamente alla versione in lingua tedesca, la nozione corrispondente a “soggetto passivo non residente all’interno del Paese”.
I giudici puntualizzano, comunque, che tale nozione ha anche formato oggetto di una definizione all’interno di un’altra disposizione del diritto dell’Unione. In particolare, l’art. 1 dell’ottava Direttiva precisa la nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del Paese” (cfr. sentenza 16 luglio 2009, causa C-244/08, Commissione/Italia, punto 26). In forza del suddetto richiamo, la qualità di soggetto passivo non residente all’interno del Paese presuppone che il soggetto passivo non disponga in tale Paese, nel corso del periodo di riferimento, di nessuno dei criteri di collegamento ivi individuati (si veda ancora la sentenza Commissione/Italia, al punto 27), in primis la sede dell’attività economica e l’esistenza di un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni (punto 28).
Tale conclusione è, peraltro, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza 28 giugno 2007, causa C-73/06, Planzer Luxembourg), proprio nella parte in cui viene evidenziato che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti e il luogo di riunione delle assemblee generali, possono essere presi in considerazione, ma in una funzione meramente sussidiaria.
Sul tema in trattazione, non può non ricordarsi il nuovo Regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011, che definisce per la prima volta, a livello normativo, la nozione di “sede dell’attività economica”, stabilendo che essa è rappresentata dal “luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa”. Si tratta di una previsione che riprende testualmente proprio la definizione resa dalla Corte di giustizia nella causa Planzer Luxembourg, sopra richiamata.
Al fine di rapportare tale definizione a una serie di indici oggettivi, la norma comunitaria individua tre criteri di riferimento: il luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, la sede legale e il luogo in cui si riunisce la direzione. Laddove tali criteri conducano a Stati diversi, è prevalente il criterio sostanzialistico del “luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa”.
Proprio alla luce di siffatte considerazioni, e ritornando al caso in trattazione, la Corte di giustizia conclude che l’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta Direttiva deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un “soggetto passivo non residente all’interno del Paese”, è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale Paese.
/ Vincenzo CRISTIANO
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