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lunedì 31 ottobre 2011

contenzioso Liti pendenti, la società di persone non può definire il maggior reddito accertato

contenzioso

Liti pendenti, la società di persone non può definire il maggior reddito accertato

La circ. 48 dell’Agenzia ha chiarito che la controversia è definibile solo quando contiene l’ammontare dei tributi dovuti

/ Venerdì 28 ottobre 2011
La definizione unitaria di una lite pendente, ai sensi dell’art. 39 del DL n. 98/2011, non è esperibile qualora il soggetto coinvolto rientri tra quelli elencati all’art. 5 del TUIR: società di persone (semplici, snc e sas) e soggetti ad esse equiparati, quali associazioni di persone costituite per l’esercizio di arti e professioni, produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare pro quota a ciascun associato.
A riguardo, si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 48/2011, secondo cui non è definibile, nel proprio complesso, una controversia in atto con una società di persone, qualora l’accertamento impugnato contenga esclusivamente la rettifica in aumento del reddito imputabile per trasparenza ai soci. Infatti, per effetto del richiamo all’art. 16, comma 3, lett. a) e c) della L. n. 289/2002, la controversia è definibile solo quando contiene l’ammontare dei tributi dovuti, sulla base dei quali determinare le somme richieste per la definizione (circolare n. 22/2003, paragrafo 12.10).
In particolare, il paragrafo 3 della circolare n. 48/2011 ha precisato che la somma da versare per il perfezionamento della definizione della lite pendente deve essere relativa al valore della lite stessa, il quale è dato:
- dall’ammontare dell’imposta o maggior imposta accertata, oggetto di contestazione in primo grado, al netto di interessi, sanzioni e altri accessori collegati al tributo, benché irrogati con un provvedimento a parte;
- dall’importo della sanzione, nell’ipotesi di controversie che hanno ad oggetto esclusivamente l’atto di irrogazione della sanzione, collegata ad un tributo accertato ma non contestato;
- dall’importo della sanzione, non collegata ad alcun tributo, per una lite pendente riguardante il solo provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, un atto di accertamento relativo ad una società o associazione, il cui reddito è imputato pro quota ai soci, potrebbe riguardare non solo la contestazione di tributi di pertinenza dell’impresa, come l’IRAP, ma altresì ravvisare un maggior reddito trasferibile pro quota ai singoli soci: nell’atto amministrativo non è individuabile, in questo caso, alcun valore che rappresenti l’imposta da versare o che quantifichi le eventuali sanzioni dovute dagli stessi.
Si consideri l’ipotesi di Alfa snc, alla quale venga accertata – nel medesimo atto – non soltanto il tributo regionale, ma anche maggiori ricavi, rilevanti ai fini IRPEF, da imputare ai soci per trasparenza: la definizione della lite da parte della società avrà effetto limitatamente alla quota parte riferibile all’IRAP, mentre nessun effetto si verificherà in relazione ai redditi da partecipazione contenuti nel medesimo atto di accertamento.
I soci interessati devono singolarmente contestare il guadagno addebitato
In altre parole, i soci interessati dovranno singolarmente contestare il guadagno addebitato e, quindi, autonomamente, procedere all’eventuale definizione della relativa lite pendente, mentre il giudizio relativo all’imposta IRAP rimane di competenza esclusiva della partecipata.
L’Amministrazione finanziaria aveva precedentemente osservato che “le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone per le imposte dovute dalla stessa” (circolare n. 12/2003, paragrafo 11.5). Sul punto, si rammenta che l’orientamento in parola è stato, inoltre, recentemente confermato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 16982/2011: in tale sede, è stato stabilito che la definizione agevolata della lite da parte del socio – per il reddito accertato nei suoi confronti – ha carattere strettamente personale, poiché costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che “nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci (...) perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società (...)”.
Occorre peraltro rilevare che la tesi appena riportata rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento dei giudici supremi (Cass. n. 14815/2008), i quali sostenevano che tra i soci e la società di persone sussistesse il vincolo del litisconsorzio necessario (si veda “La definizione delle liti «travolge» il litisconsorzio per le società di persone” del 24 ottobre 2011). Le singole liti poste in essere dal socio sono distinte ed autonome non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da quello processuale: infatti, oltre a costituire autonomi ricorsi rispetto alla controversia portata avanti dalla società per le imposte accertate in capo alla stessa, non subiscono neppure gli effetti delle vicende processuali relative agli altri soci.
/ Alessandra DURANTEhttp://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=361256

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