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mercoledì 26 ottobre 2011

imposte sostitutive Con la nuova rivalutazione «salta» la rata del 31 ottobre

imposte sostitutive

Con la nuova rivalutazione «salta» la rata del 31 ottobre

In caso di precedente rideterminazione, chi vuole aderire alla nuova proroga può detrarre l’imposta già versata e non pagare le rate ancora dovute

/ Martedì 25 ottobre 2011
Il DL 70/2011 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data dell’1 luglio 2011 e non detenuti in regime d’impresa (cfr. artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001).
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La nuova proroga contenuta nell’art. 7, comma, 2 lett. da dd) a gg) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha previsto che, qualora i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Sul tema, è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 di ieri, 24 ottobre 2011, la quale ha precisato che, in caso di “ulteriore rivalutazione”, il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
Ciò significa che, se si è aderito alla precedente rivalutazione per le partecipazioni detenute all’1 gennaio 2010 e si intende avvalersi della nuova proroga del regime, è possibile non effettuare il versamento che scade il prossimo 31 ottobre.
Si precisa poi che, qualora il contribuente non decida di avvalersi dell’ultima procedura di rideterminazione, può in ogni caso detrarre dall’imposta ancora dovuta, con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data dell’1 gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché, per tale importo, non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, può ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012).
Chiarimento opportuno in ragione del fatto che dalla relazione al Ddl. di conversione sembrava desumersi che tale principio fosse applicabile solo alla nuova rivalutazione.
Con riferimento ai contribuenti che, in sede del nuovo versamento, non effettuano lo scomputo, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
La suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del DL 70/2011 (14 maggio 2011). Per tali somme, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Rimborso: scaduto il termine di 48 mesi si ha ancora un anno di tempo
Inoltre, si ricorda che il Legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest’ultimo termine sia già scaduto. In questo caso, è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011.
In applicazione dei principi generali, la circolare in commento afferma che, nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l’autotutela.
In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini sopracitati.
Qualora, infine, l’istanza sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, il contribuente potrà sollecitare l’Amministrazione a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 70/2011.
/ Salvatore SANNA

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