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lunedì 31 ottobre 2011

imposta di registro : La cessione dell’azienda al figlio non sconta il registro

imposta di registro

La cessione dell’azienda al figlio non sconta il registro

Per la C.T. Reg. di Roma, in tale ipotesi non avviene alcun trasferimento di ricchezza tassabile ai fini dell’imposta di registro

/ Lunedì 31 ottobre 2011
La cessione a titolo oneroso dell’azienda dal padre al figlio, avvenendo in ambito familiare, non determina alcuna base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro, a cui, quindi, non deve essere assoggettata. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Roma, con la sentenza n. 555/01/11 del 19 settembre 2011.
Un contribuente, titolare di una ditta individuale di commercio al minuto, aveva ceduto la sua azienda al figlio, mediante un atto di cessione a titolo oneroso. L’Ufficio aveva quindi rettificato il valore dell’azienda dichiarato in atto e liquidato l’imposta di registro dovuta ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del DPR 131/1986, secondo il quale, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o  diritti  reali  su  di esse, il valore dichiarato è controllato dall’Ufficio con riferimento al  valore  complessivo  dei  beni  che  compongono   l’azienda,   compreso l’avviamento,  al  netto  delle  passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o  da  atti  aventi  data certa a norma del codice civile,  tranne  quelle  che  l’alienante  si  sia espressamente impegnato a estinguere; a tal fine, l’Ufficio può tener conto anche degli accertamenti compiuti  ai  fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione e la C.T. Prov. aveva accolto il suo ricorso, stabilendo che la cessione, invero, era avvenuta nell’ambito familiare e, quindi, ad essa non doveva applicarsi alcuna imposta. Avverso tale decisione opponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, eccependo che erano stati gli stessi contraenti del negozio giuridico a qualificarlo come cessione a titolo oneroso e, conseguentemente, l’Ufficio aveva correttamente controllato e liquidato l’imposta di registro, come previsto dalla normativa poc’anzi menzionata.
I giudici del riesame, però, non hanno concordato con la tesi erariale. La C.T. Reg. ha ricordato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 58 comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda  per  causa  di  morte  o  per  atto  gratuito  non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa: l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Secondo i giudici regionali, tale norma, pur essendo dettata per la determinazione delle plusvalenze e, quindi, del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, formula un principio di carattere generale sulla valutazione delle aziende cedute ai familiari, per le quali è negata l’esistenza di qualsiasi plusvalenza rispetto ai valori riconosciuti  nei confronti del dante causa. L’atto di cessione dell’azienda nell’ambito familiare, infatti, è un mero strumento di regolarizzazione amministrativa della situazione contingente in cui versa il genitore che, ritirandosi dall’attività, lascia che il figlio vi subentri.
In conclusione, la C.T. Reg. ha stabilito che, in simili situazioni, non avviene alcun trasferimento di ricchezza tassabile con l’imposta di registro e, pertanto, il ricorso del Fisco è stato respinto.
Parere opposto da Cassazione e giurisprudenza di merito
La Cassazione, però, già nel 1995, con la sentenza n. 10893, aveva stabilito che il  valore  dell’avviamento  nella  vendita  di  un’attività commerciale  deve  essere  considerato  nella  determinazione  della   base imponibile dell’imposta di registro anche  nel  caso  in  cui  la  cessione avvenga tra parenti in  linea  retta. Peraltro, tale posizione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale, in  caso  di  cessione  di  azienda,  si  deve  tener  conto dell’avviamento,   agli   effetti   dell’imposta   di    registro,    nella determinazione del valore venale dell’azienda ceduta,  senza  che  assumano rilievo circostanze contingenti  che  pure  possono  aver  influito  nella determinazione concreta del corrispettivo, quali, ad esempio, i legami familiari (C.T.C. decisione n. 4353 del 21 luglio 2000).
/ Alessandro BORGOGLIO

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