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lunedì 24 ottobre 2011

Diritto societario

Diritto societario

Riserva da sovrapprezzo disponibile dopo la trasformazione della coop in spa

Il Caso Assonime 7/2011 esamina la vicenda oggetto di una passata sentenza della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 20 gennaio

/ Giovedì 20 ottobre 2011
Il Caso Assonime 7/2011 si sofferma sulla sentenza 20 gennaio 2011 n. 1361 della Corte di Cassazione, pronunciatasi su una complessa vicenda di acquisto di azioni proprie deliberata da una spa dopo la sua trasformazione da società cooperativa a responsabilità limitata.
In particolare, il 9 marzo 1996 una società cooperativa a responsabilità limitata aveva deliberato la propria trasformazione in spa e, contestualmente, un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Con successiva delibera del 25 aprile 1996, la spa approvava il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 1995 e autorizzava gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società. Tale operazione, ai sensi dell’art. 2357 c.c., è possibile soltanto per azioni interamente liberate e purché avvenga nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Essa, inoltre, deve essere approvata dall’assemblea e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate non deve eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni possedute dalle società controllate. All’epoca dei fatti, peraltro, quest’ultimo limite era differente: il valore nominale delle azioni acquistate non poteva eccedere, per tutte le società, la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate.
Ad ogni modo, un socio della spa impugnava la delibera che autorizzava l’acquisto delle azioni proprie perché reputata in violazione della disposizione in base alla quale simile acquisto è possibile nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La società, a giudizio del socio, aveva erroneamente considerato come disponibile la posta di bilancio “fondo sovrapprezzo azioni”, costituita quando questa aveva ancora la forma di società cooperativa. Questa riserva, infatti, può essere considerata disponibile solo nelle spa, a condizione che sia completata la riserva legale, secondo quanto previsto dall’art. 2431 c.c.; nelle società cooperative, invece, non essendo previsto un tetto massimo alla riserva legale, i sovrapprezzi rimangono sempre vincolati, con la conseguenza che la relativa riserva deve ritenersi indisponibile e, dunque, non utilizzabile per l’acquisto di azioni proprie. La domanda del socio, dopo il rigetto dei giudici di primo e di secondo grado, subisce anche quello, definitivo, della Suprema Corte.
La sentenza presa in esame dal Caso Assonime 7/2011, infatti, osserva come la disponibilità della riserva da sovrapprezzo azioni costituita da una cooperativa consegua alla sua trasformazione in spa. Da questo momento: trovano applicazione le disposizioni dettate per la spa e, in particolare, l’art. 2431 c.c., che subordina la disponibilità della riserva da sovrapprezzo azioni al raggiungimento del quinto del capitale sociale da parte della riserva legale; cessa l’indisponibilità della riserva da sovrapprezzo nella cooperativa, correlata alla mancanza – in tale contesto – di un tetto massimo per la riserva legale (cfr. il previgente art. 2536 comma 1 c.c. e il vigente art. 2545-quater comma 1 c.c.).
Il riferimento alle “riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato” non può essere letto nel senso che la “disponibilità” debba sussistere alla data di chiusura di detto bilancio, con esclusione di qualsiasi rilevanza alle vicende societarie successive, se non risultanti dall’approvazione di un eventuale ulteriore bilancio. Posto che la ratio dell’art. 2357 comma 1 c.c. risiede nella tutela del capitale sociale, il suo rispetto impone che le riserve da utilizzare sussistano e che siano legittimamente adoperabili per l’acquisto di azioni proprie. Ebbene, il riferimento alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato attiene esclusivamente alla prima condizione (esistenza della riserva, salva l’eventuale responsabilità degli amministratori nel verificare che nel frattempo la riserva stessa non sia venuta meno), ma non alla disponibilità delle stesse, che dipende dalla legge (e questa, nelle spa, consente l’utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni al verificarsi della condizione di cui all’art. 2431 c.c.).
La sentenza in commento si sofferma anche sul limite all’acquisto di azioni proprie disposto dall’art. 2357 comma 3 c.c. (nel testo all’epoca vigente). Nel valutare se l’acquisto di azioni proprie sia stato deliberato nel rispetto di tale limite – affermano i giudici di Legittimità – occorre tenere conto, diversamente da quanto sostenuto dal socio ricorrente, anche dell’eventuale aumento di capitale deliberato e sottoscritto successivamente all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, senza che sia necessario procedere all’approvazione di un ulteriore bilancio. Ciò sia perché la norma non pone alcun riferimento all’ultimo bilancio approvato, sia perché essa non è posta a tutela del capitale sociale, ma al fine di impedire un eccessivo accumulo di potere nelle mani dell’organo amministrativo (circostanze che rendono rilevante la “misura attuale” del capitale sociale e delle azioni in circolazione, con cui occorre confrontare il numero delle azioni proprie acquistate dalla società).
/ Maurizio MEOLI
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_360259.aspx 

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