Iva
Elenco «clienti e fornitori», per i contratti collegati conta il valore complessivo
L’Agenzia ha chiarito che, in caso di pagamento frazionato, l’obbligo sorge anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore a 3.000 euro
L’Agenzia delle Entrate, dopo averne dato notizia con un comunicato stampa, ha pubblicato ieri le risposte ai quesiti, proposti da operatori professionali e associazioni di categoria, riguardanti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. In merito ai contratti collegati, è stato chiarito che:
- in conformità alla circ. n. 24/2011, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati, la soglia va verificata rispetto al valore complessivo dei contratti. L’obbligo comunicativo sorge, quindi, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a 3.000 euro, nel qual caso la modalità di pagamento da indicare è quella corrispondente all’importo frazionato;
- nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, vanno comunicate se il singolo contratto stipulato con il consorziato sia di valore almeno pari a 3.000 euro; ai fini della verifica della soglia, è irrilevante il valore dell’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente.
In linea di principio, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, occorre compilare un’unica riga del tracciato record, indicando l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute se i relativi corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo almeno pari a 3.000 euro. Sul punto, è stato tuttavia precisato che ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio.
Le fatture ricevute dai contribuenti minimi, benché non riportanti l’addebito dell’imposta, documentano operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, le stesse, se di importo almeno pari alla soglia, devono essere comunicate indipendentemente dalla sussistenza di un analogo obbligo in capo al contribuente minimo. Per le cessioni di beni scortate da documento di trasporto, il superamento della soglia deve essere verificato con riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario. Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, eventualmente riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese anche a favore di soggetti diversi, nel campo codice fiscale della controparte occorre indicare la partita IVA del cedente.
In caso di fattura cointestata, l’operazione va comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura; se la quota-parte dell’importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di “importo frazionato”. Le fatture riportanti uno sconto condizionato vanno comunicate, se superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della riduzione operata. Nell’ipotesi in cui, in un’unica fattura, siano rappresentate operazioni di natura diversa di importo complessivo almeno pari alla soglia, occorre comunicare il valore totale e, nella casella denominata “tipologia della operazione”, va indicata l’operazione prevalente (cessione di beni o prestazione di servizi).
Riguardo alle note di variazione, è stato precisato che:
- i record di dettaglio n. 4 e 5, riferiti alle note relative alle operazioni con soggetti non residenti, riguardano le cessioni e le prestazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno in cui viene emesso o ricevuto il documento rettificativo. Di conseguenza, in linea con la circolare n. 24/2011, l’operazione va comunicata al netto dell’importo rettificato, purché di importo almeno pari alla soglia;
- spetta al contribuente decidere se comunicare o meno le operazioni al netto delle note di variazioni emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della comunicazione;
- le note di variazione registrate in un anno successivo a quello della fattura originaria non devono riportare l’importo del documento precedentemente non comunicato in quanto inferiore alla soglia.
In caso di emissione di ricevuta o scontrino fiscale nei confronti di un soggetto passivo, occorre effettuare lo scorporo dell’IVA ai fini della separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta, così come richiesto dal record di dettaglio n. 6, in cui è prevista l’indicazione dell’importo dell’operazione al netto dell’IVA. Infine, è stato chiarito che, a differenza di importazioni ed esportazioni, non rientranti nell’obbligo comunicativo, i servizi correlati a tali operazioni (es. servizi di spedizione e di trasporto), non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, vanno comunicati salvo che siano esclusi da IVA ex art. 15 del DPR n. 633/1972, come nel caso dei diritti doganali.
/ Marco PEIROLO
- in conformità alla circ. n. 24/2011, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati, la soglia va verificata rispetto al valore complessivo dei contratti. L’obbligo comunicativo sorge, quindi, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a 3.000 euro, nel qual caso la modalità di pagamento da indicare è quella corrispondente all’importo frazionato;
- nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, vanno comunicate se il singolo contratto stipulato con il consorziato sia di valore almeno pari a 3.000 euro; ai fini della verifica della soglia, è irrilevante il valore dell’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente.
In linea di principio, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, occorre compilare un’unica riga del tracciato record, indicando l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute se i relativi corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo almeno pari a 3.000 euro. Sul punto, è stato tuttavia precisato che ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio.
Le fatture ricevute dai contribuenti minimi, benché non riportanti l’addebito dell’imposta, documentano operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, le stesse, se di importo almeno pari alla soglia, devono essere comunicate indipendentemente dalla sussistenza di un analogo obbligo in capo al contribuente minimo. Per le cessioni di beni scortate da documento di trasporto, il superamento della soglia deve essere verificato con riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario. Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, eventualmente riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese anche a favore di soggetti diversi, nel campo codice fiscale della controparte occorre indicare la partita IVA del cedente.
In caso di fattura cointestata, l’operazione va comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura; se la quota-parte dell’importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di “importo frazionato”. Le fatture riportanti uno sconto condizionato vanno comunicate, se superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della riduzione operata. Nell’ipotesi in cui, in un’unica fattura, siano rappresentate operazioni di natura diversa di importo complessivo almeno pari alla soglia, occorre comunicare il valore totale e, nella casella denominata “tipologia della operazione”, va indicata l’operazione prevalente (cessione di beni o prestazione di servizi).
Riguardo alle note di variazione, è stato precisato che:
- i record di dettaglio n. 4 e 5, riferiti alle note relative alle operazioni con soggetti non residenti, riguardano le cessioni e le prestazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno in cui viene emesso o ricevuto il documento rettificativo. Di conseguenza, in linea con la circolare n. 24/2011, l’operazione va comunicata al netto dell’importo rettificato, purché di importo almeno pari alla soglia;
- spetta al contribuente decidere se comunicare o meno le operazioni al netto delle note di variazioni emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della comunicazione;
- le note di variazione registrate in un anno successivo a quello della fattura originaria non devono riportare l’importo del documento precedentemente non comunicato in quanto inferiore alla soglia.
In caso di emissione di ricevuta o scontrino fiscale nei confronti di un soggetto passivo, occorre effettuare lo scorporo dell’IVA ai fini della separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta, così come richiesto dal record di dettaglio n. 6, in cui è prevista l’indicazione dell’importo dell’operazione al netto dell’IVA. Infine, è stato chiarito che, a differenza di importazioni ed esportazioni, non rientranti nell’obbligo comunicativo, i servizi correlati a tali operazioni (es. servizi di spedizione e di trasporto), non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, vanno comunicati salvo che siano esclusi da IVA ex art. 15 del DPR n. 633/1972, come nel caso dei diritti doganali.
/ Marco PEIROLO
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