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lunedì 24 ottobre 2011

Revisione legale

Revisione legale

Per la revoca del sindaco-revisore non si applica il DLgs. 39/2010

Secondo le Linee guida del CNDCEC, in caso di revoca valgono le disposizioni del codice civile sulla cessazione e la sostituzione del sindaco

/ Venerdì 21 ottobre 2011
Le Linee guida per l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti elaborate dal CNDCEC (si veda “Regole ad hoc per il Collegio sindacale incaricato della revisione” del 16 settembre 2011) forniscono importanti precisazioni anche con riferimento al conferimento e alla cessazione dall’incarico.
Sotto il primo profilo, viene confermato quanto affermato dal CNDCEC con la circolare 14 aprile 2010 n. 17, emanata a ridosso dell’entrata in vigore del DLgs. 39/2010, cosiddetto Testo Unico della revisione, e nelle Norme di comportamento approvate in via definitiva il 15 dicembre 2010. Più in particolare, secondo il CNDCEC, in virtù di un’interpretazione sistematica dell’attuale dato normativo, qualora al Collegio sindacale sia attribuita, ai sensi di legge o per espressa disposizione statutaria (artt. 2409-bis e 2477 c.c.), la funzione di revisione legale dei conti, il Collegio in carica non è tenuto alla formulazione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico prevista dall’art. 13 del DLgs. 39/2010.
Infatti, mediante la previsione di tale procedura, il Legislatore ha evidentemente inteso far condurre da un organo competente e indipendente le valutazioni volte a orientare la scelta del revisore da parte dell’assemblea e tale finalità verrebbe stravolta qualora il Collegio sindacale dovesse valutare una proposta di conferimento di incarico formulata da se stesso. La procedura prevista dall’art. 13 del citato DLgs. si applica invece, necessariamente, ogniqualvolta l’assemblea intenda conferire l’incarico a un revisore esterno (persona fisica o società di revisione).
Su questo specifico aspetto, l’orientamento del CNDCEC è in linea con quello assunto da Confindustria (circ. 12 aprile 2010 n. 19296), mentre differisce rispetto a quanto affermato da Assirevi con l’informativa 3 maggio 2011 n. 153 (si veda “Vincolante la proposta al revisore”, del 7 giugno 2011).
Ma è con riferimento alla cessazione dall’incarico che le Linee guida forniscono le indicazioni di maggior rilievo, volte, in particolare, a individuare le specifiche disposizioni che trovano applicazione nella fattispecie e la relazione tra le norme contenute nel codice civile e le norme introdotte dal Testo Unico.
Ad avviso del CNDCEC, ai componenti del Collegio sindacale si applicano le norme del codice civile in tema di cessazione dall’ufficio (art. 2400 c.c.) e di sostituzione del sindaco (art. 2401 c.c.), anche quando lo stesso è incaricato della funzione di revisione legale. Lo stesso può dirsi, ovviamente, per le Norme di comportamento 1.6 e 1.7, predisposte a commento delle norme codicistiche appena richiamate.
Tale conclusione deriva anche dall’assenza delle disposizioni attuative
Per contro, al Collegio sindacale e ai suoi componenti non si applicano le norme previste dall’art. 13 del DLgs. 39/2010 in tema di revoca, dimissioni dall’incarico e risoluzione consensuale del contratto di revisione.
Tale conclusione trae origine dall’interpretazione sistematica dell’attuale dato normativo e dall’assenza delle previste disposizioni attuative, che inducono il CNDCEC a ritenere che la disciplina della cessazione dell’incarico di revisione prevista dal DLgs. 39/2010 trovi applicazione esclusivamente nei casi in cui la funzione di revisione legale sia affidata, per legge o per scelta statutaria, a un soggetto esterno, sia esso un revisore unico oppure una società di revisione.
La posizione del CNDCEC è peraltro in linea con la recente massima del Comitato Notarile del Triveneto I.D.7, ove viene precisato che il Collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti; pertanto, la nomina, la cessazione e la sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci e art. 13 del DLgs. 39/2010 per i revisori), indipendentemente dalla circostanza che, nel caso concreto, la funzione di revisione legale sia esercitata dal Collegio sindacale.
Si ricorda, infine, che le Linee guida sono attualmente in fase di consultazione. I commenti possono essere inviati fino al 30 novembre 2011.
/ Silvia LATORRACA

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