Imposte sui redditi
Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolare gli acconti
Se nel 2010 si è fruito delle agevolazioni, occorre rideterminare l’imposta storica di riferimento
Nonostante il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2011 delle imposte sui redditi e dell’IRAP sia ancora lontano (30 novembre 2011 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare), occorre muoversi per tempo, al fine di verificare se sussista l’obbligo di rideterminare l’imposta relativa al 2010 sulla quale commisurare l’acconto medesimo. Il ricalcolo, infatti, può rivelarsi non sempre agevole.
Interessati dal ricalcolo sono innanzitutto gli imprenditori che, nel corso del 2010, hanno fruito della detassazione parziale degli investimenti in macchinari (c.d. “Tremonti-ter”) o della detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (c.d. “Tremonti-quater”).
La Tremonti-ter (art. 5 commi 1 – 3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) spettava ai titolari di reddito d’impresa che, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, hanno acquistano determinati beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. La detassazione (ai fini IRES/IRPEF e non IRAP) era pari al 50% del valore dei beni stessi, fruibile tramite una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi. Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”.
Tale circostanza comporta che, se ci si avvale del metodo storico, occorre (cfr. circ. Agenzia Entrate 27 ottobre 2009 n. 44, § 4):
- rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, senza tenere conto della detassazione fruita in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
- calcolare l’ammontare dell’acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2011 sulla base dell’imposta così ricalcolata.
Della Tremonti-quater si occupa l’art. 4 commi 2 – 4 del DL 40/2010 (conv. L. 73/2010), a norma del quale le imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 e al codice 32.99.20 (in relazione alla fabbricazione di bottoni) della Tabella ATECO 2007, che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (fatti nell’Unione europea), potevano fruire della detassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dell’intero valore delle spese sostenute. Il beneficio fiscale riguarda gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2010 (per i soggetti “solari”).
Anche in tale ipotesi, è stabilito che l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti” e che, per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti (2011), l’acconto IRPEF/IRES è calcolato senza tener conto dell’agevolazione. In pratica, si deve considerare come imposta storica del periodo precedente (anno 2010, per i soggetti “solari”), in base alla quale determinare gli acconti 2011 con il metodo “storico”, quella che si sarebbe calcolata in assenza della detassazione in esame.
Nell’ipotesi di applicazione del criterio previsionale, invece, tali agevolazioni, atteso che, per il periodo d’imposta 2011, non spettano più, non influenzano in alcun modo il calcolo dell’imposta “virtuale” 2011, sulla quale commisurare il relativo acconto.
Al ricalcolo degli acconti devono provvedere anche coloro che hanno fruito delle agevolazioni fiscali per le “reti di imprese”: in particolare, l’art. 42 comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) prevede, per le imprese che hanno aderito ad un “contratto di rete” (ex art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009), un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in un’apposita riserva a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, per l’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Analogamente a quanto previsto per le due Tremonti, il beneficio in commento può essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni.
Per quanto sopra, le imprese che:
- hanno beneficiato della detassazione nel corso del 2010, devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, sulla quale commisurare l’acconto “storico” 2011, senza tenere conto dell’incentivo;
- fruiscono dell’agevolazione nel corso del periodo d’imposta 2011, non possono tenerne conto in sede di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES, relativo al medesimo periodo, con il cosiddetto criterio previsionale.
/ Luca FORNERO
Interessati dal ricalcolo sono innanzitutto gli imprenditori che, nel corso del 2010, hanno fruito della detassazione parziale degli investimenti in macchinari (c.d. “Tremonti-ter”) o della detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (c.d. “Tremonti-quater”).
La Tremonti-ter (art. 5 commi 1 – 3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) spettava ai titolari di reddito d’impresa che, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, hanno acquistano determinati beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. La detassazione (ai fini IRES/IRPEF e non IRAP) era pari al 50% del valore dei beni stessi, fruibile tramite una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi. Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”.
Tale circostanza comporta che, se ci si avvale del metodo storico, occorre (cfr. circ. Agenzia Entrate 27 ottobre 2009 n. 44, § 4):
- rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, senza tenere conto della detassazione fruita in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
- calcolare l’ammontare dell’acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2011 sulla base dell’imposta così ricalcolata.
Della Tremonti-quater si occupa l’art. 4 commi 2 – 4 del DL 40/2010 (conv. L. 73/2010), a norma del quale le imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 e al codice 32.99.20 (in relazione alla fabbricazione di bottoni) della Tabella ATECO 2007, che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (fatti nell’Unione europea), potevano fruire della detassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dell’intero valore delle spese sostenute. Il beneficio fiscale riguarda gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2010 (per i soggetti “solari”).
Anche in tale ipotesi, è stabilito che l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti” e che, per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti (2011), l’acconto IRPEF/IRES è calcolato senza tener conto dell’agevolazione. In pratica, si deve considerare come imposta storica del periodo precedente (anno 2010, per i soggetti “solari”), in base alla quale determinare gli acconti 2011 con il metodo “storico”, quella che si sarebbe calcolata in assenza della detassazione in esame.
Nell’ipotesi di applicazione del criterio previsionale, invece, tali agevolazioni, atteso che, per il periodo d’imposta 2011, non spettano più, non influenzano in alcun modo il calcolo dell’imposta “virtuale” 2011, sulla quale commisurare il relativo acconto.
Al ricalcolo degli acconti devono provvedere anche coloro che hanno fruito delle agevolazioni fiscali per le “reti di imprese”: in particolare, l’art. 42 comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) prevede, per le imprese che hanno aderito ad un “contratto di rete” (ex art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009), un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in un’apposita riserva a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, per l’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Analogamente a quanto previsto per le due Tremonti, il beneficio in commento può essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni.
Per quanto sopra, le imprese che:
- hanno beneficiato della detassazione nel corso del 2010, devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, sulla quale commisurare l’acconto “storico” 2011, senza tenere conto dell’incentivo;
- fruiscono dell’agevolazione nel corso del periodo d’imposta 2011, non possono tenerne conto in sede di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES, relativo al medesimo periodo, con il cosiddetto criterio previsionale.
/ Luca FORNERO
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