Contenzioso
Il versamento delle somme da condono ferma la riscossione
Gli Uffici, verificata sommariamente la regolarità del condono, sospenderanno subito la riscossione, anche senza istanza
I versamenti delle somme da condono vanno eseguiti in un’unica soluzione entro il termine perentorio del 30 novembre 2011, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Invece, per la domanda di definizione è possibile attendere sino al 2 aprile 2012, anche se, come dice la circolare, è bene inviare subito la domanda per scongiurare l’ipotesi che, tra versamento e domanda, intervenga una sentenza che comporti la necessità di rideterminazione delle somme o di restituzione delle stesse (si veda, sulla problematica, “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011).
Per un esempio di compilazione del modello F24 e della domanda di definizione, si veda “Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono” del 14 ottobre 2011.
Nella circolare viene affrontato un problema molto sentito dagli “attori” del diritto tributario: il coordinamento tra definizione della lite e riscossione delle somme relative all’atto oggetto della lite stessa.
Ora, nessuna norma impone né agli Uffici né ad Equitalia di sospendere le attività esecutive/cautelari nelle more del c.d. “procedimento di condono”: l’estinzione del giudizio verrà infatti dichiarata dalla Commissione tributaria o dalla Cassazione solo dopo la comunicazione degli Uffici di regolarità del condono.
In merito alla suddetta questione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, dopo aver riscontrato l’integrale pagamento del dovuto, l’Ufficio dispone subito, senza necessità di istanza di parte, la sospensione della riscossione dei ruoli, il cui obbligo di pagamento verrà ovviamente meno come conseguenza della sanatoria.
Poi, successivamente all’accertamento sulla regolarità della definizione, verrà disposto lo sgravio definitivo.
In merito alla sospensione del processo, l’Agenzia delle Entrate ritiene operante il meccanismo di cui all’art. 16 della L. 289/2002, non riproposto espressamente nel DL 98/2011: così, il contribuente che non sia intenzionato alla definizione potrebbe presentare istanza di trattazione della lite senza problemi.
/ Alfio CISSELLO
Per un esempio di compilazione del modello F24 e della domanda di definizione, si veda “Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono” del 14 ottobre 2011.
Nella circolare viene affrontato un problema molto sentito dagli “attori” del diritto tributario: il coordinamento tra definizione della lite e riscossione delle somme relative all’atto oggetto della lite stessa.
Ora, nessuna norma impone né agli Uffici né ad Equitalia di sospendere le attività esecutive/cautelari nelle more del c.d. “procedimento di condono”: l’estinzione del giudizio verrà infatti dichiarata dalla Commissione tributaria o dalla Cassazione solo dopo la comunicazione degli Uffici di regolarità del condono.
In merito alla suddetta questione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, dopo aver riscontrato l’integrale pagamento del dovuto, l’Ufficio dispone subito, senza necessità di istanza di parte, la sospensione della riscossione dei ruoli, il cui obbligo di pagamento verrà ovviamente meno come conseguenza della sanatoria.
Poi, successivamente all’accertamento sulla regolarità della definizione, verrà disposto lo sgravio definitivo.
Lo sgravio verrà disposto successivamente
Alla luce di quanto esposto, pare che gli uffici delle Entrate ed Equitalia “se la sbrighino da soli”, con la conseguenza che il contribuente non dovrebbe presentare a Equitalia la prova dell’avvenuto pagamento degli importi. Tuttavia, ove i versamenti da condono siano avvenuti decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, potrebbe essere opportuno che i contribuenti, per scongiurare l’eventualità di fermi e ipoteche anche involontari, si rechino personalmente presso gli uffici sia di Equitalia che delle Direzioni provinciali, al fine di far presente la questione, nonostante le affermazioni contenute nella circolare possano ritenersi più che rassicuranti.In merito alla sospensione del processo, l’Agenzia delle Entrate ritiene operante il meccanismo di cui all’art. 16 della L. 289/2002, non riproposto espressamente nel DL 98/2011: così, il contribuente che non sia intenzionato alla definizione potrebbe presentare istanza di trattazione della lite senza problemi.
/ Alfio CISSELLO
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