agevolazioni
Mutualità prevalente: non contano i costi per opere eseguite da terzi
Per l’Agenzia, essi rientrano, invece, nel computo per fruire dell’esenzione IRES dell’IRAP dovuta dalle cooperative di produzione e lavoro
Con la risoluzione n. 104 di ieri, 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente (artt. 2512 e 2513 c.c.) in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, lett. b) c.c., il requisito della prevalenza ricorre, tra l’altro, qualora gli amministratori e i sindaci evidenzino contabilmente che “il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale ultima locuzione deve essere interpretata nel senso che nel costo del lavoro vanno computate le altre forme di lavoro, stabilite con contratti “atipici” diversi dal contratto di lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l’attuazione del rapporto mutualistico. In tale ipotesi, occorre dunque considerare il costo relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato alla voce B7 del Conto economico (art. 2425 c.c.), oltre che al costo delle prestazione lavorative dei soci ricompreso alla voce B9.
Nel caso di contratti di appalto, invece, nel computo in esame non rientra il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese; i costi sostenuti dalla società cooperativa committente si riferiscono infatti all’esecuzione del servizio reso dall’appaltatore, ma è su quest’ultimo che ricadono gli oneri sociali e il costo del lavoro relativo alla gestione dell’impresa e dei suoi dipendenti, salvo le prescrizioni dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui sono tenuti tanto gli appaltatori quanto i committenti.
Trattandosi di costi per il pagamento di un servizio e non di costi di lavoro come definiti dal codice civile, in base alla normativa civilistica, gli stessi non devono essere computati nella voce B9 del Conto economico.
Il riconoscimento del requisito della prevalenza di cui agli art. 2512 e 2513 c.c. consente di fruire delle agevolazioni fiscali specificatamente riservate alle c.d. “cooperative a mutualità prevalente”, in parte oggetto di recenti modifiche. Si ricorda, in particolare, che il DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) ha aumentato dal 30% al 40% la quota minima tassata degli utili netti annuali della generalità delle cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi, per effetto delle modifiche apportate all’art. 1, comma 460, lett. b della L. 311/2004.
Con particolare riguardo alle cooperative di produzione e lavoro, inoltre, l’art. 11 del DPR 601/73 stabilisce che l’esenzione da IRES, pari alla quota IRAP computata a Conto economico, opera a condizione che l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non sia inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie; se le retribuzioni sono inferiori al 50%, ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi, l’esenzione dal reddito imponibile dell’IRAP è ridotta alla metà.
La normativa tributaria differisce da quella civilistica
Diversamente dalla normativa civilistica, quindi, la norma tributaria pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.Ne risulta che, in presenza di contratti di appalto, per una società cooperativa di produzione e lavoro, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art. 11 del DPR 601/73, ma non ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.
/ Luisa CORSO e Massimo NEGRO
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