accertamento
Accertamenti da studi validi anche senza altri elementi
La C.T. Reg. di Torino, ultima a esprimersi in tal senso, non ha fatto proprie le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite nel 2009
Si susseguono le pronunce dei giudici di merito sulla capacità probatoria degli studi di settore di fondare autonomamente l’accertamento analitico-induttivo. È la C.T. Reg. di Torino, da ultimo, a confermare questa posizione giurisprudenziale, con la sentenza n. 84/27/11 del 17 ottobre scorso (per altre sentenze analoghe, si veda “Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito” del 12 ottobre 2011).
Il percorso motivazionale della pronuncia si sviluppa partendo della formulazione testuale dell’articolo 62-sexies, comma 3, del DL 331/1993, in base al quale gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 600/1973 e 54 del DPR 633/1972 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. I giudici piemontesi pongono, quindi, l’accento sulla congiunzione “ovvero”, che, secondo gli stessi, comporta che gli accertamenti analitico-induttivi di cui alle predette disposizioni siano effettuabili anche sulla base della sola applicazione degli studi di settore.
Secondo il collegio giudicante, la presunzione qualificata prevista dalle sopra citate norme è insita, essa stessa, nel meccanismo accertativo costituito dall’applicazione degli studi di settore, per espressa previsione del summenzionato articolo 62-sexies. Ancor meglio, per utilizzare le parole della C.T. Reg., “l’accertamento basato su studi di settore (…) gode intrinsecamente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare un accertamento analitico presuntivo”.
A sostegno di tale tesi, i giudici torinesi richiamano la giurisprudenza di legittimità antecedente alle ormai note pronunce a Sezioni Unite del 2009. In particolare, vengono menzionate le sentenze con cui gli Ermellini avevano stabilito che gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati alternativamente sugli studi di settore ovvero sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta, senza la necessità che i risultati ottenuti siano suffragati da altri elementi probatori addotti dal Fisco (cfr. Cass. 13038/2002, 1130/2009, 2876/2009, 5977/2007, 8543/2007).
La Sezioni Unite della Cassazione, però, con le pronunce n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009, hanno introdotto importanti principi sull’accertamento da studi di settore (e parametri), anche con l’obiettivo di uniformare il pensiero della stessa Suprema Corte. È stato stabilito, in quell’occasione, tra l’altro, che gli studi di settore non integrano, ex se, una presunzione qualificata idonea a fondare legittimamente l’accertamento presuntivo, ma sono soltanto potenzialmente adatti in tal senso, atteso che la loro capacità probatoria diviene tale da integrare una presunzione qualificata soltanto in esito al contraddittorio endoprocedimentale da attivare obbligatoriamente da parte del Fisco, e comunque il gap tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli accertabili deve essere sufficientemente elevato da determinare una “grave incongruenza”.
I giudici di merito, nella parte motiva della sentenza in commento, ricordano anche questo insegnamento della Suprema Corte, ma sembrano non attribuirgli particolare rilevanza, risultando maggiormente attratti dall’orientamento giurisprudenziale opposto.
In conclusione, però, prima di pronunciarsi a favore del Fisco e della legittimità dell’accertamento da studi, che, stando a quanto premesso dal collegio di merito, dovrebbero essere sufficienti da soli a fondare la pretesa impositiva, la C.T. Reg. evidenzia una serie di circostanze concordanti e, di fatto, supportanti l’accertamento presuntivo, come la persistenza di approvvigionamenti consistenti anche in presenza dell’asserita crisi, gli ingenti immobilizzi anche finanziari e il continuo investimento di capitali da parte del contribuente. Tali aspetti, confrontati con la deludente situazione reddituale dell’anno oggetto di accertamento e di quelli prossimi allo stesso, determinano, secondo i giudici regionali, una situazione palesemente antieconomica, atteso che il contribuente avrebbe così portato avanti un’attività, con l’impegno delle risorse sopra indicate, pur continuando a perseguire risultati deludenti o addirittura una perdita.
Non si comprende, allora, perché, se l’accertamento da studi è sicuramente legittimo senza altri elementi probatori, i giudici si siano “sforzati” di prendere in esame anche tutte queste ulteriori circostanze indiziarie, culminanti nell’antieconomicità. Ma, comunque, quel che rileva è che tale posizione giurisprudenziale a favore dell’autonomia accertativa degli studi di settore resta, ed è diffusa anche presso altri giudici di merito.
/ Alessandro BORGOGLIO
Il percorso motivazionale della pronuncia si sviluppa partendo della formulazione testuale dell’articolo 62-sexies, comma 3, del DL 331/1993, in base al quale gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 600/1973 e 54 del DPR 633/1972 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. I giudici piemontesi pongono, quindi, l’accento sulla congiunzione “ovvero”, che, secondo gli stessi, comporta che gli accertamenti analitico-induttivi di cui alle predette disposizioni siano effettuabili anche sulla base della sola applicazione degli studi di settore.
Secondo il collegio giudicante, la presunzione qualificata prevista dalle sopra citate norme è insita, essa stessa, nel meccanismo accertativo costituito dall’applicazione degli studi di settore, per espressa previsione del summenzionato articolo 62-sexies. Ancor meglio, per utilizzare le parole della C.T. Reg., “l’accertamento basato su studi di settore (…) gode intrinsecamente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare un accertamento analitico presuntivo”.
A sostegno di tale tesi, i giudici torinesi richiamano la giurisprudenza di legittimità antecedente alle ormai note pronunce a Sezioni Unite del 2009. In particolare, vengono menzionate le sentenze con cui gli Ermellini avevano stabilito che gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati alternativamente sugli studi di settore ovvero sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta, senza la necessità che i risultati ottenuti siano suffragati da altri elementi probatori addotti dal Fisco (cfr. Cass. 13038/2002, 1130/2009, 2876/2009, 5977/2007, 8543/2007).
La Sezioni Unite della Cassazione, però, con le pronunce n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009, hanno introdotto importanti principi sull’accertamento da studi di settore (e parametri), anche con l’obiettivo di uniformare il pensiero della stessa Suprema Corte. È stato stabilito, in quell’occasione, tra l’altro, che gli studi di settore non integrano, ex se, una presunzione qualificata idonea a fondare legittimamente l’accertamento presuntivo, ma sono soltanto potenzialmente adatti in tal senso, atteso che la loro capacità probatoria diviene tale da integrare una presunzione qualificata soltanto in esito al contraddittorio endoprocedimentale da attivare obbligatoriamente da parte del Fisco, e comunque il gap tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli accertabili deve essere sufficientemente elevato da determinare una “grave incongruenza”.
I giudici di merito, nella parte motiva della sentenza in commento, ricordano anche questo insegnamento della Suprema Corte, ma sembrano non attribuirgli particolare rilevanza, risultando maggiormente attratti dall’orientamento giurisprudenziale opposto.
In conclusione, però, prima di pronunciarsi a favore del Fisco e della legittimità dell’accertamento da studi, che, stando a quanto premesso dal collegio di merito, dovrebbero essere sufficienti da soli a fondare la pretesa impositiva, la C.T. Reg. evidenzia una serie di circostanze concordanti e, di fatto, supportanti l’accertamento presuntivo, come la persistenza di approvvigionamenti consistenti anche in presenza dell’asserita crisi, gli ingenti immobilizzi anche finanziari e il continuo investimento di capitali da parte del contribuente. Tali aspetti, confrontati con la deludente situazione reddituale dell’anno oggetto di accertamento e di quelli prossimi allo stesso, determinano, secondo i giudici regionali, una situazione palesemente antieconomica, atteso che il contribuente avrebbe così portato avanti un’attività, con l’impegno delle risorse sopra indicate, pur continuando a perseguire risultati deludenti o addirittura una perdita.
Non si comprende, allora, perché, se l’accertamento da studi è sicuramente legittimo senza altri elementi probatori, i giudici si siano “sforzati” di prendere in esame anche tutte queste ulteriori circostanze indiziarie, culminanti nell’antieconomicità. Ma, comunque, quel che rileva è che tale posizione giurisprudenziale a favore dell’autonomia accertativa degli studi di settore resta, ed è diffusa anche presso altri giudici di merito.
/ Alessandro BORGOGLIO
Nessun commento:
Posta un commento