Contenzioso
Longobardi: «Rendiamo definibili tutte le liti pendenti»
Nel corso di un convegno sul tema, il Presidente dell’ODCEC di Roma chiede di eliminare la soglia di 20mila euro e ribadisce il suo «no» al condono
Al 31 dicembre 2010, le liti fiscali pendenti erano 722.325, di cui 597.343 presso le Commissioni Tributarie Provinciali, 117.982 presso le Commissioni Tributarie Regionali e 207mila presso la Commissione Tributaria Centrale. Il valore totale di causa delle liti pendenti presso le sole CTP sfiorava i 14 miliardi, ma di questi solo tre facevano riferimento alle liti con valori inferiori ai 50mila euro. Al settembre 2011, le liti pendenti sono diventate 755mila, ed è aumentata anche la percentuale di soccombenza totale della Pubblica Amministrazione (42,6% nelle CTP, 46,12% nelle CTR).
Gerardo Longobardi, Presidente dell’ODCEC di Roma, è partito da questi dati (ripresi dalla relazione annuale del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria) per lanciare la sua proposta: “Si potrebbe pensare – ha spiegato nel corso di un convegno sul tema, tenutosi ieri nella Capitale – di rendere definibili tutte le liti che hanno un valore di causa fino a 50mila euro (nel 2010, erano l’82,3% del totale, ndr). Oppure si potrebbe pensare di renderle definibili tutte, salvo nel caso in cui ci siano dei profili penali. Insomma, se l’intenzione è davvero quella di deflazionare il contenzioso tributario, e non solo di incassare qualche milione di euro, si può e si deve fare di più”.
Longobardi, dunque, chiede una modifica al DL 98/2011 il quale, all’art. 39, comma 12, stabilisce che possono essere definite tutte le liti fiscali con un valore di causa inferiore ai 20mila euro, pendenti al 1 maggio 2011 (quasi 300mila delle oltre 700mila pendenti). “Anche se – ha aggiunto – quello che diciamo oggi, forse domani potrebbe essere già superato, perché è probabile che torni a spirare il vento dei condoni”. Il Presidente dell’Ordine capitolino ribadisce la sua contrarietà ad ogni tipo di sanatoria, anche se dovesse chiamarsi concordato fiscale: “Il concordato fiscale non è altro che una forma di condono. Come già detto, io sono contrario, perché è difficile parlare di moralizzazione, compliance e adempimenti spontanei, quando poi ciclicamente arriva il condono”.
Maggiore apertura, invece, riguardo alla mediazione tributaria, la cui norma, però, “può essere ampiamente migliorata”: “Mi piacerebbe – ha concluso Longobardi – che quella norma fosse considerata un precetto su cui riflettere per cercare di cambiarla, perché così lascia qualche perplessità”. Nessuna perplessità, invece, riguardo al possibile effetto deflattivo, opinione condivisa anche da Eduardo Ursilli, Direttore Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “la mediazione tributaria, assieme ad altri istituti come l’acquiescenza, l’adesione e la conciliazione giudiziale, può costituire un’ulteriore componente finalizzata a deflazionare il contenzioso”.
A questo però, secondo Ursilli, potrebbe contribuire anche una più efficace azione amministrativa: “Le controversie – ha continuato il Direttore Regionale – si instaurano anche a fronte di una attività amministrativa non sempre caratterizzata dalla tempestività e dalla legittimità dei propri contenuti. Se riusciamo a far fronte più velocemente alle legittime pretese del contribuente è chiaro che possiamo evitare il contenzioso. Questo vale soprattutto per il micro-contenzioso, come quello relativo alle dichiarazioni dei redditi; sono errori che tante volte possono essere sanati con maggiore tempestività da parte degli uffici dell’Agenzia”.
Disparità di trattamento che non ha escluso Barbara Zucchetto, Capo area legale del Dipartimento III di Roma dell’Agenzia delle Entrate, “ma – ha sottolineato – è una scelta che ha fatto il Legislatore, escludendo le liti con gli agenti di riscossione, che sono la longa manus del Fisco, ma anche un soggetto giuridico autonomo. È una scelta non irrazionale e credo che possa superare il vaglio di costituzionalità, anche perché si tratta di definizione delle liti, argomento su cui il Legislatore ha più discrezionalità rispetto agli altri tipi di intervento legislativo”.
/ Savino GALLO
Gerardo Longobardi, Presidente dell’ODCEC di Roma, è partito da questi dati (ripresi dalla relazione annuale del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria) per lanciare la sua proposta: “Si potrebbe pensare – ha spiegato nel corso di un convegno sul tema, tenutosi ieri nella Capitale – di rendere definibili tutte le liti che hanno un valore di causa fino a 50mila euro (nel 2010, erano l’82,3% del totale, ndr). Oppure si potrebbe pensare di renderle definibili tutte, salvo nel caso in cui ci siano dei profili penali. Insomma, se l’intenzione è davvero quella di deflazionare il contenzioso tributario, e non solo di incassare qualche milione di euro, si può e si deve fare di più”.
Longobardi, dunque, chiede una modifica al DL 98/2011 il quale, all’art. 39, comma 12, stabilisce che possono essere definite tutte le liti fiscali con un valore di causa inferiore ai 20mila euro, pendenti al 1 maggio 2011 (quasi 300mila delle oltre 700mila pendenti). “Anche se – ha aggiunto – quello che diciamo oggi, forse domani potrebbe essere già superato, perché è probabile che torni a spirare il vento dei condoni”. Il Presidente dell’Ordine capitolino ribadisce la sua contrarietà ad ogni tipo di sanatoria, anche se dovesse chiamarsi concordato fiscale: “Il concordato fiscale non è altro che una forma di condono. Come già detto, io sono contrario, perché è difficile parlare di moralizzazione, compliance e adempimenti spontanei, quando poi ciclicamente arriva il condono”.
Maggiore apertura, invece, riguardo alla mediazione tributaria, la cui norma, però, “può essere ampiamente migliorata”: “Mi piacerebbe – ha concluso Longobardi – che quella norma fosse considerata un precetto su cui riflettere per cercare di cambiarla, perché così lascia qualche perplessità”. Nessuna perplessità, invece, riguardo al possibile effetto deflattivo, opinione condivisa anche da Eduardo Ursilli, Direttore Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “la mediazione tributaria, assieme ad altri istituti come l’acquiescenza, l’adesione e la conciliazione giudiziale, può costituire un’ulteriore componente finalizzata a deflazionare il contenzioso”.
A questo però, secondo Ursilli, potrebbe contribuire anche una più efficace azione amministrativa: “Le controversie – ha continuato il Direttore Regionale – si instaurano anche a fronte di una attività amministrativa non sempre caratterizzata dalla tempestività e dalla legittimità dei propri contenuti. Se riusciamo a far fronte più velocemente alle legittime pretese del contribuente è chiaro che possiamo evitare il contenzioso. Questo vale soprattutto per il micro-contenzioso, come quello relativo alle dichiarazioni dei redditi; sono errori che tante volte possono essere sanati con maggiore tempestività da parte degli uffici dell’Agenzia”.
Dubbi sulla costituzionalità della norma
Presenti al convegno sulla definizione delle liti fiscali pendenti anche Alberto Comelli e Giuseppe Marini. I docenti di diritto tributario hanno avanzato delle perplessità sulla già citata norma contenuta in manovra, che, tra l’altro, sancisce come definibili solo le liti in cui l’Amministrazione finanziaria sia direttamente chiamata in causa, escludendo, quindi, quelle con le agenzie di riscossione: “Questa previsione – ha spiegato Comelli – potrebbe creare delle disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno notificato l’atto anche all’agente di riscossione e quelli che, invece, lo hanno notificato solo all’Agenzia e potrebbe essere censurabile sul piano costituzionale”.Disparità di trattamento che non ha escluso Barbara Zucchetto, Capo area legale del Dipartimento III di Roma dell’Agenzia delle Entrate, “ma – ha sottolineato – è una scelta che ha fatto il Legislatore, escludendo le liti con gli agenti di riscossione, che sono la longa manus del Fisco, ma anche un soggetto giuridico autonomo. È una scelta non irrazionale e credo che possa superare il vaglio di costituzionalità, anche perché si tratta di definizione delle liti, argomento su cui il Legislatore ha più discrezionalità rispetto agli altri tipi di intervento legislativo”.
/ Savino GALLO
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