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lunedì 24 ottobre 2011

Contenzioso La definizione delle liti «travolge» il litisconsorzio per le società di persone

Contenzioso

La definizione delle liti «travolge» il litisconsorzio per le società di persone

Per la Cassazione non c’è litisconsorzio necessario, quindi i soci possono definire la lite autonomamente rispetto alla società

/ Lunedì 24 ottobre 2011
La nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 14815/2008, confermata praticamente da tutta la giurisprudenza successiva, ha affermato che tra soci e società sussiste, per i tributi imputati per trasparenza, il litisconsorzio necessario. Sulle moltissime problematiche che il vincolo litisconsortile comporta in un processo a carattere impugnatorio come quello tributario ci siamo già soffermati (si vedano “Il diverso domicilio fiscale del socio non sposta la competenza dell’Ufficio” del 4 giugno 2011 e “Litisconsorzio necessario con duplice domicilio fiscale” dell’11 marzo 2011), ma ora ne emerge una nuova: la definizione delle liti pendenti, liti che, proprio per effetto di quanto detto dalla Cassazione, vedono come necessari litisconsorti tutti i soci e la società.
Ora, l’applicazione del vincolo litisconsortile nella sanatoria delle liti pendenti allo scorso 1° maggio dovrebbe, logicamente, comportare che o del condono fruiscono tutti i litisconsorti, o non ne beneficia nessuno; ergo, il vincolo litisconsortile osta al fatto che un socio intenda sanare la lite e un altro no. Inoltre, sarebbe sufficiente che almeno uno dei soggetti abbia proposto impugnazione contro l’atto a lui notificato entro il 1° maggio scorso, a nulla rilevando che gli altri avessero impugnato successivamente. Tale conclusione prende le mosse dal fatto che, secondo le Sezioni Unite, una volta che uno dei litisconsorti abbia contestato l’atto, tutti gli altri devono acquisire la qualità di parte, anche se non impugnano l’atto o se, addirittura, l’Ufficio non lo avesse loro notificato.
Analizzando le ultimissime pronunce della Corte di Cassazione, così non è.
Innanzitutto, appare chiaro come per la Suprema Corte il litisconsorzio necessario “ceda il passo” alla definizione delle liti pendenti, siccome, con motivazioni poco convincenti sulle quali non è il caso di soffermarsi, si afferma in sostanza che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel processo instaurato dal socio ove la società, in altro processo, si sia avvalsa della definizione della lite (Cass. 16982 del 2011).
Orientamento della Corte di Cassazione incoerente
Per Cass. 8168/2011, ai fini della determinazione del valore della lite, occorre vagliare l’atto sul maggior reddito di partecipazione del socio, e ciò vale, accogliendo questa impostazione, sia per considerare la possibilità di accesso alla sanatoria (esclusa per le liti di valore superiore a 20.000 euro) sia per la determinazione del valore della lite e, di conseguenza, degli importi da versare.
I giudici affermano espressamente che “i soci delle società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società e le vicende del loro accertamento restano insensibili alle determinazioni che la società autonomamente assuma in relazione all’accertamento che la riguardi”. Va da sé che tale argomentazione è assolutamente incompatibile con il vincolo litisconsortile: insomma, o si accetta il litisconsorzio con tutte le conseguenza che ne derivano, e non solo in parte, oppure non lo si accetta, e allora ben venga quanto detto dai giudici.
Occorre peraltro rilevare che l’orientamento della Cassazione è stato fatto proprio anche dai giudici di merito. Per esempio, C.T. Reg. Torino 21 marzo 2011 n. 17/6/11 ha affermato che la definizione della società non esplica effetto automatico nei confronti dei soci, posto che non si può invocare a sostegno di tale tesi né il litisconsorzio necessario né il disposto dell’art. 16 della L. 289/2002 sui coobbligati solidali (si veda “Definizione delle liti pendenti «estesa» ai coobbligati” del 15 ottobre 2011).
/ Alfio CISSELLO

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