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martedì 4 ottobre 2011

iva : Niente sanzioni per gli elenchi clienti e fornitori «abbondanti»

iva

Niente sanzioni per gli elenchi clienti e fornitori «abbondanti»

La norma sanziona la sola trasmissione di dati incompleti o inveritieri, ma non la comunicazione di dati eccedenti
/ Lunedì 03 ottobre 2011
Le numerose lettere arrivate in redazione con riferimento alla gravosità del nuovo adempimento introdotto dal DL 78/2010  (c.d. elenco “clienti fornitori”) suggeriscono alcune riflessioni di natura operativa, soprattutto legate al regime sanzionatorio.
Quando il Legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, le ragioni di ordine tecnico hanno dovuto fare i conti con quelle di ordine politico.
Non si può, infatti, dimenticare che fu proprio il Governo Berlusconi ad abrogare tale adempimento nel 1994 (DL 357/94, con l’articolo 6, rubricato soppressione degli adempimenti superflui) e poi successivamente nel 2008 con il DL 112/98, a seguito dell’introduzione disposta dal Governo Prodi con il DL 223/2006.
Per queste ragioni, la nuova versione del provvedimento, nel demandare a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la fissazione dei criteri attuativi della disposizione, prevede che:
- la comunicazione debba limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti;
- le operazioni rilevanti ai fini IVA debbano essere di importo non inferiore a 3.000 euro.
Inoltre, il recente DL 98/2011, sempre al fine di semplificare l’attività dei contribuenti, ha escluso l’obbligo di comunicazione qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Passando dalla teoria alla pratica, fermo restando che la previsione di una soglia consente di escludere a priori dall’obbligo una vasta platea di soggetti, emerge che la stessa soglia rischia, in alcuni casi, di complicare la vita agli operatori.
La casistica è alquanto articolata ed è già stata oggetto di commento anche su queste pagine.
Emblematico, al riguardo, è quanto specificato dalla circolare 30 maggio 2011 n. 24 in materia di contratti collegati. Secondo l’Agenzia (circ. 24, § 3.2), ai fini della verifica del superamento della soglia, occorre verificare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Richiamando poi la giurisprudenza della Cassazione, la stessa Agenzia ricorda che si ha un collegamento negoziale quando più contratti coordinati perseguono lo stesso fine (si veda “Operazioni IVA, rileva il collegamento contrattuale” del 31 maggio 2011).
Traslare tutto ciò nell’adempimento non è affatto banale, soprattutto nella prospettiva dei professionisti che ben possono ignorare eventuali collegamenti negoziali con gli obblighi che ne conseguono.
Ecco allora che, in presenza di una fattispecie dubbia (presa singolarmente fuori soglia o esclusa, ma potenzialmente superiore ai 3.000 euro o comunque rientrante nell’obbligo), un professionista potrebbe decidere di inviare comunque i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente e tutti gli altri dati richiesti dalla normativa.
Ci si chiede se, in questo caso, ricorra qualche ipotesi sanzionatoria.
Sul punto l’art. 21, comma 1, del DL 78/2010 dispone che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/1997, vale a dire una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
Occorre verificare che i dati siano veritieri
Posto che non si può certamente parlare di omessa comunicazione, né di dati incompleti, occorre verificare se gli stessi non siano veritieri.
Non veritiero significa, letteralmente, fatto non rispondente al vero, vale a dire “falso”.
Nella comunicazione occorre, tuttavia, indicare anche l’imponibile e l’imposta, sicché il contribuente non dichiara che una determinata operazione è superiore ai 3.000 euro, ma l’esatto importo dell’operazione.
Per queste ragioni sembra plausibile ritenere che eventuali comunicazioni comunque trasmesse, anche se non espressamente richieste dal provvedimento, non diano luogo a sanzioni, ciò anche nella prospettiva della ratio dell’adempimento, diretto a limitare al massimo l’aggravio per il contribuente.
Ovviamente sul punto sarebbe auspicabile anche una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia.
/ Alessandro COTTO

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