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lunedì 24 ottobre 2011

Contenzioso Liti definibili, sospensione sino al 30 giugno «incerta»

Contenzioso

Liti definibili, sospensione sino al 30 giugno «incerta»

Il difensore, salvo casi di certa applicabilità della sanatoria, dovrebbe presentare memorie/appelli/riassunzioni nei termini

/ Sabato 22 ottobre 2011
L’art. 39 del DL 98/2011 ha introdotto una sanatoria delle liti pendenti allo scorso 1° maggio, relativamente agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro (per un approfondito esame della definizione, si rinvia alla recentissima scheda Eutekne). Tale norma ha altresì disposto che, sino al 30 giugno 2012, restano sospesi i processi definibili, ivi compresi i termini per gli appelli, le costituzioni in giudizio, le riassunzioni in rinvio e così via. Poi, le liti per le quali è stata presentata domanda di definizione rimarranno sospese ulteriormente sino al 30 settembre 2012.
Dalla confezione del testo normativo emerge che la sospensione dovrebbe operare di diritto, per tutte le cause che potenzialmente possono essere definite, a prescindere dal fatto che il contribuente intenda o meno fruire della sanatoria.
Tuttavia, data la complessità della sanatoria, ci sono molte liti in cui la possibilità di definizione non appare scontata, come il caso della costituzione tardiva in giudizio (si veda “Chiusura liti con ricorso notificato al 1° maggio” del 1° settembre 2011) o del ricorso inammissibile per decorrenza dei termini (si veda “Condono liti pendenti a rischio con il ricorso tardivo” del 28 settembre 2011), ragion per cui la Commissione tributaria potrebbe non sospendere il processo.
In queste fattispecie, ipotizzando che la lite, nonostante l’omessa sospensione, sia definibile, il contribuente non sempre potrebbe avere interesse a sollecitare la sospensione, posto che egli, sperando nel deposito di una sentenza favorevole prima del termine ultimo per la domanda di definizione, potrebbe confidare nel dover corrispondere le somme nella misura del 10% del valore della lite, e non del 30% (in altri termini, se la sentenza non è depositata e il processo è sospeso, egli, entro il 30 novembre, paga sul 30%, ma se il processo non viene sospeso e, dopo il pagamento, ma entro il 2 aprile 2012 – termine ultimo per la domanda – sopravviene la sentenza favorevole, le somme sono dovute nella misura del 10%, con diritto alla restituzione del versato).
Potrebbe anche verificarsi la situazione opposta e, inoltre, lo stesso discorso potrebbe essere effettuato attraverso “gli occhi” dell’Agenzia delle Entrate.
Poi, è chiaro che la sentenza emessa nonostante il periodo di sospensione è nulla, il che, se venisse fatto valere in sede di impugnazione, comporterebbe vari problemi sui quali non è questa la sede per soffermarsi (in sostanza, ci sarebbe “sovrapposizione” tra impugnazione della sentenza e lite sul corretto computo delle somme da condono).
Nulla vieta di chiedere la sospensione
Quanto esposto in tema di sospensione induce ad affermare che il difensore, a prescindere dal fatto che intenda condonare, non dovrebbe, nelle ipotesi dubbie, confidare più di tanto sulla sospensione dei termini, ai fini ad esempio di un appello o di una riassunzione in rinvio, posto che rischierebbe la tardività, ove la causa fosse ritenuta non definibile (basti pensare alle molte cause relative all’applicabilità della sospensione dei termini processuali in merito all’art. 16 della L. 289/2002).
Inoltre, il contribuente, ove il giudice non sospendesse il processo, ben potrebbe sollecitare la sospensione mediante apposita istanza, il che non potrebbe cagionare alcun danno; del pari, il contribuente non intenzionato ad avvalersi della sanatoria potrebbe presentare istanza di trattazione della causa, siccome anche in tal caso non si dovrebbero verificare effetti pregiudizievoli (male che vada, la Commissione rigetta la domanda e il processo, nonostante la mancata intenzione di condonare, rimarrebbe sospeso sino al 30 giugno 2012).
/ Alfio CISSELLO

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