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lunedì 24 ottobre 2011

reddito d'impresa Partecipazioni di controllo: riallineamento derogatorio «una tantum»

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Partecipazioni di controllo: riallineamento derogatorio «una tantum»

Un provvedimento dell’Agenzia di prossima emanazione dovrebbe confermare il limitato ambito operativo di tale riallineamento

/ Lunedì 24 ottobre 2011
In previsione della scadenza del versamento, entro il prossimo 30 novembre 2011, dell’imposta sostitutiva che deve essere pagata nel caso in cui si decida di riallineare le partecipazioni di controllo ai sensi del comma 12 dell’art. 23 DL 98/2011, è in arrivo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto indicato dal comma 15 dell’art. 23 del decreto, il provvedimento dovrebbe stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni e l’ambito applicativo delle regole di riallineamento.
Si ricorda che la manovra correttiva ha introdotto la possibilità di riconoscere fiscalmente, come avviamento, marchio e altre attività immateriali, il maggior valore iscritto sul costo della partecipazione di controllo, acquisita da una società a seguito di un’operazione straordinaria quale fusione, scissione, conferimento e cessione d’azienda e acquisto di partecipazioni.
Si ipotizzi il caso della fusione di una società il cui attivo sia costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. Ad esempio, A incorpora B il cui attivo è costituito essenzialmente da partecipazioni, tra cui la partecipazione C.
In tal caso gli eventuali maggiori valori sono iscritti dall’avente causa sul costo della partecipazione e non come attività immateriale. Proseguendo nell’esempio, la società A che incorpora B iscrive la partecipazione in C a un valore maggiore rispetto a quello incluso nel costo di iscrizione del dante causa. Tale maggior valore non era riallineabile prima del DL 98/2011.
Diversamente, se A avesse incorporato direttamente la società C, l’operazione di fusione avrebbe comportato l’iscrizione di un asset, ad esempio un marchio, fiscalmente non rilevante. In questo secondo caso, A avrebbe potuto riallineare la differenza di fusione anche prima del decreto di luglio.
La disciplina introdotta dal DL 98/2011 permette di equiparare le situazioni descritte e dedurre in capo alla società avente causa (A nel caso di specie) il plusvalore del costo della partecipazione in B che non trova autonoma rappresentazione in bilancio nella società. Guardando, quindi, alla sostanza dell’operazione, il costo della partecipazione è, sotto il profilo fiscale, “spaccato” in due parti, una che corrisponde al costo e un’altra che afferisce a un bene immateriale deducibile, se riallineato.
Ciò premesso, come già sottolineato su questo giornale, colpisce la mancanza di chiarezza nei termini di decorrenza della norma e nell’ambito operativo della stessa.
Su tali aspetti sembrerebbe soffermarsi il regolamento di prossima emanazione, che appare limitare l’applicazione della norma  alle sole operazioni poste in essere nel 2010 e negli esercizi precedenti, con la conseguenza che l’affrancamento in oggetto rappresenterebbe una opportunità una tantum e non una norma a regime.
Se questo è l’intento del Legislatore, ci si chiede allora perché sia stato deciso di prevedere il riallineamento delle partecipazioni con l’inserimento di due commi, il 10-bis e il 10-ter, a integrazione di una norma che prevede una disposizione a regime, l’art. 15 del DL 185/2008.
Se, cioè, l’obiettivo del Legislatore era quello di offrire la possibilità di riconoscere fiscalmente il maggior valore pagato per l’acquisto delle partecipazioni di controllo, da parte di alcuni soggetti, a limitati casi di operazioni straordinarie, ci si chiede perché non farlo attraverso l’utilizzo di una norma specifica e una tantum. Perché farlo, invece, attraverso l’integrazione di una norma a regime e perché togliere la possibilità del riallineamento alle prossime operazioni che avranno ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni “plusvalenti”?
Tre tipologie di riallineamenti relativi a operazioni straordinarie
In attesa di conoscere le indicazioni dell’Agenzia, si può, ad oggi, concludere che esistono tre tipologie di riallineamenti relativi alle operazioni straordinarie, da esercitarsi in capo alla società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione e beneficiaria:
- il regime “ordinario” di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR: riallineamento di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- il regime “derogatorio” a regime di cui all’art. 15 comma 10 del DL 185/2008: riallineamento di mobilizzazioni immateriali, altre attività immateriali e altre attività;
- il regime “derogatorio” una tantum di cui all’art. 23 comma 12 del DL 98/2011: riallineamento del maggior costo di partecipazioni di controllo incluse nel consolidato. 
/ Elena SPAGNOL

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