imposte sostitutive
Dal 2012, fuori dai «minimi» chi prosegue l’attività
Il nuovo regime esclude il contribuente la cui attività è nuova sotto l’aspetto formale, ma è svolta in sostanziale continuità con la precedente
L’avvio del nuovo regime dei contribuenti minimi a partire dal 2012 induce molti degli attuali “aderenti” a svolgere le opportune valutazioni circa le nuove regole introdotte dall’art. 27 del DL 98/2011, con cui è stato sostanzialmente riformato il “vecchio” impianto normativo previsto dalla L. 244/2007.
Un caso abbastanza frequente riguarda quei soggetti che, nel 2008, hanno avviato un’attività, avvalendosi da subito dell’allora neo-regime dei minimi. Solitamente si tratta di contribuenti che, o sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale, avevano già svolto l’attività che poi hanno avviato con il regime agevolato. Una situazione di questo genere potrebbe essere quella, ad esempio, di un produttore assicurativo, che magari nel 2006 e 2007 aveva svolto qualche collaborazione iniziale con agenzie di assicurazioni, sotto forma di lavoro autonomo occasionale, per poi giungere nel 2008, vista anche l’introduzione del regime agevolato, all’avvio dell’attività vera e propria, con apertura di partita IVA e formale adozione dei regime di vantaggio.
Secondo i “vecchi” requisiti previsti dai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007 non si poneva alcun problema di accesso al regime per il soggetto dell’esempio, atteso che i requisiti richiesti per aderire si esaurivano nel non aver conseguito ricavi/compensi superiori a 30.000 nell’anno precedente, non aver avuto personale dipendente, non aver effettuato cessioni all’esportazione, e non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente per un ammontare superiore a 15.000 euro. Tutte condizioni rispettate dal produttore assicurativo di cui all’esempio precedente.
Con la riforma del regime, però, che opera dal 2012, ma con un sostanziale effetto retroattivo, cambia radicalmente il contesto poc’anzi delineato. L’art. 27, infatti, dopo aver disposto, al comma 1, che il nuovo regime dei contribuenti minimi si applica alle persone fisiche che iniziano un’attività o l’hanno avviata dal 2008, con una durata massima quinquennale (salvo il caso degli under 35), al comma 2 prevede che il beneficio stabilito al comma precedente è riconosciuto, tra l’altro, a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività agevolata, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i tirocini professionali obbligatori). Si tratta, invero, dei requisiti già previsti, a suo tempo, per l’accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della L. 388/2000.
Nel caso in esame, la nuova prima condizione citata sarebbe comunque rispettata, atteso che, nei tre anni precedenti all’ingresso nel regime dei minimi, avvenuto nel 2008, il soggetto dell’esempio aveva svolto soltanto lavoro autonomo occasionale (e non un’abituale attività), che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non inibisce l’accesso al regime agevolato, come indicato nella ris. n. 239/2009. Più problematico appare, invece, il rispetto della seconda condizione, in base alla quale l’attività “minima” non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di una precedentemente svolta.
Riguardo a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate, sempre nel citato documento di prassi, ha specificato che, più che avere riguardo al tipo di attività esercitata in precedenza, occorre porre l’accento sul concetto di mera prosecuzione della stessa attività; è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. A fini della condizione in oggetto, assume rilevanza anche l’attività di lavoro autonomo occasionale svolta in precedenza, come si rileva dall’esame dell’ultima parte della succitata ris. 239.
Nell’esempio, il produttore assicurativo “minimo” ha avviato l’attività nel 2008 continuando sostanzialmente i rapporti che già aveva intrattenuto negli anni precedenti, quando aveva svolto attività di lavoro autonomo occasionale, con le stesse agenzie assicurative (clienti), utilizzando gli stessi mezzi (tipicamente l’auto, il pc ed il cellulare), e lavorando nella stessa sede di prima o comunque con le stesse modalità. In tal caso, difficilmente il contribuente potrà sfuggire alla decadenza dal regime agevolato a partire dal prossimo anno, atteso il mancato rispetto della condizione di cui trattasi, nell’accezione evidenziata dall’Agenzia delle Entrate nel suo documento di prassi. Il contribuente, allora, fuoriuscendo dal regime, potrebbe soltanto rientrare in quello già ribattezzato degli “ex minimi”, anche se sussistono ancora perplessità su tale aspetto.
/ Alessandro BORGOGLIO
Un caso abbastanza frequente riguarda quei soggetti che, nel 2008, hanno avviato un’attività, avvalendosi da subito dell’allora neo-regime dei minimi. Solitamente si tratta di contribuenti che, o sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale, avevano già svolto l’attività che poi hanno avviato con il regime agevolato. Una situazione di questo genere potrebbe essere quella, ad esempio, di un produttore assicurativo, che magari nel 2006 e 2007 aveva svolto qualche collaborazione iniziale con agenzie di assicurazioni, sotto forma di lavoro autonomo occasionale, per poi giungere nel 2008, vista anche l’introduzione del regime agevolato, all’avvio dell’attività vera e propria, con apertura di partita IVA e formale adozione dei regime di vantaggio.
Secondo i “vecchi” requisiti previsti dai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007 non si poneva alcun problema di accesso al regime per il soggetto dell’esempio, atteso che i requisiti richiesti per aderire si esaurivano nel non aver conseguito ricavi/compensi superiori a 30.000 nell’anno precedente, non aver avuto personale dipendente, non aver effettuato cessioni all’esportazione, e non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente per un ammontare superiore a 15.000 euro. Tutte condizioni rispettate dal produttore assicurativo di cui all’esempio precedente.
Con la riforma del regime, però, che opera dal 2012, ma con un sostanziale effetto retroattivo, cambia radicalmente il contesto poc’anzi delineato. L’art. 27, infatti, dopo aver disposto, al comma 1, che il nuovo regime dei contribuenti minimi si applica alle persone fisiche che iniziano un’attività o l’hanno avviata dal 2008, con una durata massima quinquennale (salvo il caso degli under 35), al comma 2 prevede che il beneficio stabilito al comma precedente è riconosciuto, tra l’altro, a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività agevolata, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i tirocini professionali obbligatori). Si tratta, invero, dei requisiti già previsti, a suo tempo, per l’accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della L. 388/2000.
Nel caso in esame, la nuova prima condizione citata sarebbe comunque rispettata, atteso che, nei tre anni precedenti all’ingresso nel regime dei minimi, avvenuto nel 2008, il soggetto dell’esempio aveva svolto soltanto lavoro autonomo occasionale (e non un’abituale attività), che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non inibisce l’accesso al regime agevolato, come indicato nella ris. n. 239/2009. Più problematico appare, invece, il rispetto della seconda condizione, in base alla quale l’attività “minima” non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di una precedentemente svolta.
Riguardo a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate, sempre nel citato documento di prassi, ha specificato che, più che avere riguardo al tipo di attività esercitata in precedenza, occorre porre l’accento sul concetto di mera prosecuzione della stessa attività; è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. A fini della condizione in oggetto, assume rilevanza anche l’attività di lavoro autonomo occasionale svolta in precedenza, come si rileva dall’esame dell’ultima parte della succitata ris. 239.
Nell’esempio, il produttore assicurativo “minimo” ha avviato l’attività nel 2008 continuando sostanzialmente i rapporti che già aveva intrattenuto negli anni precedenti, quando aveva svolto attività di lavoro autonomo occasionale, con le stesse agenzie assicurative (clienti), utilizzando gli stessi mezzi (tipicamente l’auto, il pc ed il cellulare), e lavorando nella stessa sede di prima o comunque con le stesse modalità. In tal caso, difficilmente il contribuente potrà sfuggire alla decadenza dal regime agevolato a partire dal prossimo anno, atteso il mancato rispetto della condizione di cui trattasi, nell’accezione evidenziata dall’Agenzia delle Entrate nel suo documento di prassi. Il contribuente, allora, fuoriuscendo dal regime, potrebbe soltanto rientrare in quello già ribattezzato degli “ex minimi”, anche se sussistono ancora perplessità su tale aspetto.
/ Alessandro BORGOGLIO
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