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lunedì 31 ottobre 2011

contenzioso : Niente definizione delle liti con giudicato prima del 6 luglio 2011

Niente definizione delle liti con giudicato prima del 6 luglio 2011

L’Agenzia non ammette la definizione di una lite per la quale si sia formato il giudicato prima dell’entrata in vigore del DL 98/2011

/ Lunedì 31 ottobre 2011
Nella circolare n. 48/2011 sono state fornite le indicazioni sulle principali modalità applicative per accedere al c.d. “condono delle liti minori”, di cui all’art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011, ovvero quelle controversie che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2011, la cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate e che non superino il valore di 20.000 euro.
Nel documento di prassi si è, quindi, preliminarmente definito il concetto di lite pendenti, ovvero si considerano tali tutte quelle controversie per le quali:
- alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- alla data del 6 luglio 2011 (entrata in vigore del DL n. 98/2011) non si sia formato il giudicato.
In conseguenza di ciò, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, non possono essere condonate quelle controversie per le quali sia intervenuta una sentenza – sia di primo che di secondo grado – ed i cui tempi d’impugnazione concessi siano decorsi. Quindi, perché una lite si consideri pendente, è necessario che la pronuncia giurisdizionale definitiva non si sia formata prima dell’entrata in vigore del DL n. 98/2011. In altre parole, è fatta salva la possibilità per il contribuente di invocare la definizione della lite se, entro il 6 luglio 2011, non sono ancora decorsi i termini di legge per impugnare l’eventuale decisione.
In realtà, il legislatore richiede – come unici requisiti formali – che, alla data indicata, sia stato proposto il ricorso e che non sia intervenuto il giudicato. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sembrano, pertanto, richiedere contra legem un ulteriore requisito, ovvero che la sentenza non passi in giudicato prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Oltre a ciò, nell’art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011 viene operato un espresso richiamo all’art. 16 della L. n. 289/2003 – che aveva, a sua volta, disciplinato le modalità di chiusura delle liti fiscali pendenti – e, come osservato nella circolare, “i concetti di lite pendente e di valore della lite, come precisati dall’art. 16 della L. n. 289/2002, rilevano anche per la definizione delle liti “minori” (...)”.
Pertanto, assumendo quale definizione di controversia pendente quella che emerge dall’articolo richiamato, mutatis mutandis dovrebbe essere definibile quella lite per la quale – alla data del 1° maggio 2011 – non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato. Infatti, come si legge espressamente nell’art. 39 del DL n. 98/2011, al fine di ridurre il numero delle controversie giudiziarie, possono essere definite quelle liti fiscali che risultano pendenti a tale data (ovvero 1° maggio 2011): dal disposto normativo non emerge altro requisito – ai fini della pendenza – se non quello appena citato.
Inoltre, in relazione alla sospensione dei termini, nella circolare in oggetto si ritiene che la stessa operi, sempre, a partire dall’entrata in vigore della legge: quindi, dal 6 luglio 2011 “sono (...) sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.
Tesi dell’Agenzia opinabile, alla luce della L. 289/2002
Tuttavia, anche in questo caso è necessario osservare che, se l’istituto della sospensione opera per le liti c.d. “pendenti” – ovvero per quelle non ancora coperte da giudicato alla data del 1° maggio 2011 – esso dovrebbe operare anche per le controversie “divenute definitive” successivamente a tale data. Pertanto, stante l’esplicito richiamo all’art. 16 della L. n. 289/2002 – per la definizione di controversia pendente – e considerando che le specificazioni, inserite nell’art. 39 del DL n. 98/2011, non incidono sulla definizione del concetto di “pendenza” della lite, è possibile sostenere che la sospensione dei processi e dei termini per appelli e ricorsi operi anche qualora sia intervenuto il giudicato prima del 6 luglio 2011 (o meglio, che essa inibisca il formarsi di giudicati proprio per tale sospensione).
/ Sandro CERATO e Alessandra DURANTE

 
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