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mercoledì 12 ottobre 2011

Noleggio di beni: niente elenco «clienti e fornitori»

ilcasodelgiorno

Noleggio di beni: niente elenco «clienti e fornitori»

Per le imprese di noleggio, l’adempimento è assorbito dalla comunicazione telematica introdotta dal provvedimento dell’Agenzia del 5 agosto 2011
/ Mercoledì 12 ottobre 2011
Le imprese di noleggio (auto, caravan, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari e altro) non comunicano le operazioni superiori a 3.000 euro, poiché l’adempimento è assorbito dalla specifica comunicazione telematica di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011. In risposta ad una richiesta di chiarimenti di Assilea del 16 settembre scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con nota 22 settembre 2011, n. 2011/134585, ha fornito importanti chiarimenti in materia.
Va premesso, per meglio contestualizzare la problematica, che l’art. 7, comma 12 del DPR n. 605/1973 prevede che, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il direttore dell’Agenzia possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso. Sulla base di questa disposizione, è stato concepito l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini di IVA di importo superiore a 3.000 euro.
Tuttavia, sempre sulla base della stessa norma di legge, l’Agenzia, con provvedimento del 5 agosto 2011, ha istituito uno specifico obbligo riservato alle “società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo” le quali hanno l’obbligo di comunicare “i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”. Lo stesso provvedimento dispone che “l’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78” (comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro).
In risposta ad Assilea, l’Agenzia precisa che: rientrano nell’obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB o in sue sezioni che esercitano leasing bancario e/o operativo, nonché gli operatori commerciali che esercitano attività di noleggio e/o locazione; sono interessati alla comunicazione i contratti di leasing finanziario, operativo, i contratti di locazione e di noleggio, stipulati nei confronti di tutti i clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche; i beni oggetto dei contratti sono autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari e altro; posto che il tracciato telematico della comunicazione richiede l’indicazione delle eventuali garanzie ricevute dalla società di leasing (o società commerciale) a fronte della consegna del bene, per garanzia personale si intende la fideiussione, mentre per garanzia atipica si intende ad esempio, lettera di patronage, patto di riacquisto, impegno al subentro. Tuttavia, l’attuale tracciato telematico non contiene alcuna casella riservata alle garanzie atipiche, dunque entro breve le specifiche tecniche verranno aggiornate.
Un chiarimento di grande rilievo concerne la conferma che i soggetti che hanno l’obbligo di inviare la comunicazione in esame sono esonerati “in toto” dalla comunicazione delle operazioni superiori a 3.000 euro. Ne consegue che, ad esempio, una società che noleggia, vende e ripara camper, nonché vende accessori (bombole del gas, sacchi a pelo, tende, ecc.) non deve fare, salvo che per i noleggi, alcuna comunicazione, di qualsivoglia tipo. Diversamente, se una società vende camper e materiali accessori, ma non noleggia, è soggetta solo alla comunicazione ex art. 21 del DL n. 78/2010.
Ciò detto, sembra di comprendere che l’obbligo di specifica comunicazione sia assai vasto, posto che la nota n. 134585 dell’Agenzia fa riferimento sia ai contratti di locazione sia a quelli di noleggio stipulati nei confronti di tutti i clienti, sia persone fisiche che giuridiche. Inoltre, beni oggetto del contratto “autovetture, autocacaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili”. Sin qui nulla questio, ma  il problema è che a viene ulteriormente detto “beni mobiliari e altro”. La parola “altro” non sembra lasciare dubbi circa il fatto che tutti i contratti di locazione o noleggio di qualsivoglia bene (materiale o immateriale) siano ricompresi, rendendo di fatto pleonastica l’elencazione precedente. Se così è, anche i contratti di noleggio di gru, ponteggi, noleggio di autovetture con conducente, strumentazione musicale (amplificatori, mixer, luce), sono soggetti alla nuova comunicazione ed escludono quella da “spesometro”. Non dovrebbero essere interessati i contratti d’affitto d’azienda, poiché soggetti all’obbligo di registrazione e, dunque, già conosciuti dall’Agenzia.
Sarebbero comunque utili ulteriori chiarimenti in materia
Ulteriore dubbio sorge nel caso di una società che organizza, ad esempio, concerti, ed ha un articolato oggetto sociale in cui sia compreso il noleggio di strumenti musicali, ma solo occasionalmente svolge attività di noleggio: la comunicazione di cui al citato provvedimento scalza in toto quella da spesometro? Sul punto sarebbe utile una conferma.
L’Agenzia chiarisce, infine, che, a regime, la comunicazione deve essere trasmessa, con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2011, entro il 30 giugno 2012). Per il periodo transitorio, invece, le comunicazioni vanno trasmesse entro il 31 dicembre 2011 per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 per: le società di leasing che non sono state destinatarie del questionario di cui all’art. 32 del DPR n. 600/73; le società di leasing che pur destinatarie del predetto questionario non hanno ancora risposto; le società di capitali, non iscritte nell’elenco generale o in sue sezioni del TUB, per i contratti di locazione in essere nelle annualità 2009 e 2010.

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