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mercoledì 12 ottobre 2011

Esterovestizione, focus dell’ODCEC di Roma sulle convenzioni internazionali

evasione fiscale

Esterovestizione, focus dell’ODCEC di Roma sulle convenzioni internazionali

Sull’argomento, al centro di un incontro organizzato nella Capitale, le posizioni di commercialisti e Amministrazione finanziaria sono allineate

/ Martedì 11 ottobre 2011
ROMA – “Non è più possibile operare un distinguo di posizioni tra Amministrazione finanziaria e commercialisti quando si parla di esterovestizione e, più in generale, di evasione fiscale”. Con queste parole il Presidente dell’ODCEC di Roma, Gerardo Longobardi, ha aperto il convegno intitolato “Esterovestizione e doppia fiscalità: interpretare le convenzioni internazionali”, che si è tenuto ieri, nella Capitale, nell’ambito del “Festival della diplomazia”.
“È noto – ha continuato Longobardi – che la doppia residenza può portare a casi di doppia tassazione, a cui l’OCSE, con la c.d. procedura amichevole, e l’Unione europea, con la procedura d’arbitrato, hanno cercato di ovviare”. Quanto, invece, all’esterovestizione, intesa come localizzazione fittizia di un soggetto al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale, il Presidente dell’ODCEC capitolino ha menzionato, oltre alle convenzioni internazionali, anche i più recenti provvedimenti adottati dal Legislatore interno. Tra questi, le disposizioni dirette a riqualificare come residenti i soggetti passivi dell’imposta sulle società che hanno la propria sede all’estero; e il trasferimento in capo alle persone fisiche dell’onere di provare l’effettività della residenza all’estero in tutti i casi di trasferimento in Stati diversi da quelli indicati da apposito decreto.
Tema, quello dell’onere della prova, su cui si è soffermato anche Maurizio Leo. “L’esterovestizione – ha spiegato il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria – è un meccanismo di presunzione relativa, quindi il punto decisivo è l’inversione dell’onere della prova, che pone a carico del contribuente la dimostrazione dell’effettiva residenza all’estero. Per le persone fisiche, non basta appurare il luogo della dimora, ma bisogna guardare anche agli interessi familiari; per le società di capitale, invece, bisogna prendere in considerazione tanto la sede quanto l’oggetto”.
Arturo Betunio, Direttore della Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, ha invece parlato del problema della doppia esenzione fiscale di strumenti finanziari quali dividendi, azioni e obbligazioni. Dopo aver tracciato il quadro normativo internazionale, con particolare riferimento al Modello di convenzione OCSE contro la doppia tassazione, Betunio ha poi fatto riferimento alla legislazione interna: “Le disposizioni del Testo Unico – ha spiegato – non prevedono una definizione dei dividendi, ma parlano genericamente di utili da partecipazione in società o enti. E lo stesso vale anche per le obbligazioni. Ecco perché, di fronte a titoli ibridi che, specie nell’ultimo periodo, sono molto diffusi, non abbiamo tutti gli elementi per andare a qualificare lo strumento finanziario. In ogni caso, per i titoli emessi dai soggetti non residenti, la normativa assicura lo stesso trattamento fiscale dei titoli emessi dai residenti, a condizione che la remunerazione che questi titoli assicurano sia indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero del soggetto emittente. In questo modo si cerca di evitare il fenomeno di doppia esenzione”.
Presente al convegno anche Saverio Capolupo. Il comandante interregionale dell’area Sud-Occidentale italiana della Guardia di Finanza ha reso noti alcuni dati relativi alla collaborazione internazionale in tema di esterovestizione: “Nel 2009 – ha spiegato Capolupo – sono state inoltrate 1484 richieste di collaborazione, mentre nel 2010 sono state 1297. Oggi, dobbiamo riscontrare un rallentamento nelle risposte che ci pervengono, ma bisogna fare una differenza tra i Paesi in ambito Ue, con cui la collaborazione è più efficace, e i Paesi extracomunitari”.
C’era, infine, la procedura amichevole al centro dell’intervento di Enrico Martino, Direttore delle relazioni internazionali del Dipartimento delle Finanze: “La procedura amichevole – ha sottolineato – serve per eliminare la doppia imposizione e risolvere questioni interpretative, ma il problema è che, molto spesso, richiede tempi troppo lunghi. In più, i termini previsti dalla legislazione interna possono rendere impossibile la rettifica corrispondente o il rimborso, nel caso in cui tali termini non siano derogati dalla convenzione”.
A margine del convegno, sia Longobardi che Leo si sono soffermati anche sul condono fiscale, che potrebbe arrivare a breve: “Sono totalmente contrario – ha dichiarato il primo –. La fatica che fanno i professionisti e l’Agenzia nel parlare di compliance ed evasione non merita una fine ingloriosa con l’ennesimo condono”. “Tecnicamente, non si può fare – ha aggiunto il secondo – perché verrebbe contestato dall’Ue. La soluzione è quella dell’accertamento con adesione di massa. Fare un modello analogo a quello del 1994, che portò un gettito di circa 9mila miliardi, pagando le imposte senza limitazioni, ma con delle agevolazioni dal punto di vista sanzionatorio e degli interessi”.
/ Savino GALLO

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