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mercoledì 26 ottobre 2011

Società di comodo, credito IVA limitato

iva

Società di comodo, credito IVA limitato

La normativa prevede il divieto di compensazione, rimborso e cessione, e restrizioni anche per la liquidazione di gruppo

/ Mercoledì 26 ottobre 2011
Le società non operative, aventi ricavi effettivi inferiori a quelli presunti derivanti dall’applicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994, sono soggette a particolari vincoli di utilizzo del credito IVA. Il comma 4 della disposizione stabilisce, infatti, che il credito della società non operativa, risultante dalla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, non può essere richiesto a rimborso, né ceduto ovvero utilizzato in compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. n. 241/1997), essendo prospettabile soltanto quella verticale, ovvero a diminuzione oppure estinzione di debiti IVA.
A questo proposito, la normativa in parola dispone, tuttavia, la decadenza dal diritto alla riportabilità del credito IVA – a scomputo del tributo relativo ai periodi d’imposta successivi – in capo alle imprese non operative che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettuino complessivamente operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo almeno equivalente ai ricavi minimi.
I predetti principi possono, inoltre, incidere sulle modalità di liquidazione e versamento dell’IVA di gruppo (art. 73, comma 3, del DPR n. 633/1972) – assolte esclusivamente dalla controllante, per conto di tutte le imprese appartenenti all’aggregazione – alla quale eventualmente partecipi la società non operativa, che rimanga tale anche nel corso del periodo annuale di efficacia dell’opzione. Al ricorrere di tale ipotesi, l’eccedenza detraibile dalla stessa maturata non può essere utilizzata dalla controllante della fiscal unit.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che tale peculiare strumento di determinazione dell’imposta da versare rappresenta, per le società con posizione creditoria, una sostanziale forma di rimborso dell’IVA in tempi più ristretti rispetto ai contribuenti ordinari, come peraltro desumibile dall’art. 6, comma 3, del DM n. 11065/1979 (circ. n. 26/2008). Tale provvedimento aveva stabilito – nel caso di eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale della controllante o della controllata, compensate con somme dovute da altre società del gruppo IVA – l’applicazione del medesimo regime delle garanzie previsto per l’esecuzione dei rimborsi (art. 38-bis del DPR n. 633/1972).
In altri termini, la società appartenente alla fiscal unit che trasferisce alla controllante il proprio credito IVA è obbligata alla prestazione della medesima fideiussione richiestale nelle ordinarie ipotesi di rimborso. Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i limiti e i vincoli all’utilizzazione dell’eccedenza del credito IVA da parte della società di comodo operino anche nell’ipotesi in cui tale impresa si avvalga della procedura di liquidazione di gruppo del tributo: il meccanismo procedurale dell’IVA di gruppo si caratterizza, infatti, per un effetto di sostanziale conservazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle singole società partecipanti alla compensazione. La circostanza che le stesse trasferiscano la propria eccedenza di credito IVA al gruppo non determina alcuna interruzione della medesima eccedenza detraibile con l’impresa che lo ha effettivamente originato, comportando una sostanziale equivalenza tra l’ipotesi dell’istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA e il suo trasferimento ad altre società del gruppo.
Qualora l’impresa titolare dell’eccedenza detraibile sia non operativa, l’importo in parola non può, quindi, essere utilizzato in compensazione dell’IVA dovuta dagli altri componenti della fiscal unit, né essere richiesto a rimborso dalla controllante della stessa. La medesima conclusione deve, inoltre, ritenersi valida qualora la società, successivamente risultata non operativa, abbia trasferito crediti IVA periodici, medio tempore utilizzati in compensazione: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, in sede di liquidazione annuale, la controllante non può tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite, con l’effetto che, nel caso di parziale utilizzo delle stesse, dovrà riversare le somme impiegate, maggiorate dei corrispondenti interessi, senza applicazione, però, delle sanzioni (circ. n. 25/2007).
A questo proposito, un successivo documento dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa, che deve indicarle nella propria dichiarazione annuale IVA (ris. n. 180/2008). In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che, nell’ipotesi di successivo ripristino – nell’ambito del triennio di cui all’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 – dell’operatività della società, il credito in parola potrà essere trasferito alla controllante, in occasione della prima liquidazione IVA, per poter essere utilizzato dal gruppo.

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