iva
Per i depositi IVA, svincolo della garanzia con autofattura
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’autofattura va integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili
L’Agenzia delle Dogane, con la nota 5 ottobre 2011, prot. 113881, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei depositi IVA, di cui all’art. 50-bis del DL n. 331/1993, dopo le novità introdotte, in ordine di tempo, dal DL n. 70/2011 e dal DL n. 138/2011.Con quest’ultimo decreto, è stato previsto che l’estrazione dei beni dal deposito, ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata esclusivamente dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla CCIAA, purché dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fino all’adozione del suddetto provvedimento, l’estrazione dal deposito continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali.
Riguardo invece al D.L. n. 70/2011, l’Agenzia delle Dogane, con la nota 7 settembre 2011, prot. 84920, aveva già fornito le prime istruzioni operative con specifico riferimento alla gestione della garanzia che deve essere obbligatoriamente prestata ai fini della disapplicazione dell’imposta dovuta sui beni, di provenienza extracomunitaria, immessi in libera pratica nel territorio italiano con contestuale introduzione nel deposito.
È stato ora precisato che, in conformità alla normativa doganale comunitaria, la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo, salvo – ovviamente – che ricorrano le condizioni di esonero previste a favore, rispettivamente, degli operatori titolari della certificazione “AEO” e delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.
In proposito, ai fini dello svincolo della garanzia, anche i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia, se hanno proceduto all’estrazione dei beni dal deposito, sono tenuti a comunicare al depositario (e all’Ufficio doganale per velocizzare la pratica) i dati relativi alla liquidazione IVA; si tratta, infatti, di una comunicazione prevista non solo ai fini dello svincolo della garanzia, ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario stesso.
Sul punto, ad integrazione delle indicazioni fornite nella citata nota del 7 settembre 2011, è stato chiarito che il soggetto passivo che procede all’estrazione deve produrre:
- copia dell’autofattura, ovvero – in caso di cessione intracomunitaria o all’esportazione – copia della relativa fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili; in alternativa a tale integrazione, la copia dell’autofattura o della fattura deve essere corredata da copia dei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dai quali risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
L’obbligo di garanzia ricorre anche nel caso in cui l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione nel deposito sia effettuata da un soggetto non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972) o per mezzo di un rappresentante fiscale. In tale ipotesi, la garanzia può essere prestata – così come nel caso riconosciuto per i soggetti residenti – da un terzo, mentre l’esonero è ammesso qualora il soggetto estero sia titolare di un certificato AEO rilasciato da un altro Paese membro, ovvero laddove si tratti di un’Amministrazione statale o di un ente pubblico.
Documentazione tramite PEC, in alternativa alla consegna a mano
Infine, riguardo alle modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che i dati relativi all’estrazione sono necessari, come detto, per lo svincolo della garanzia, è evidente la rilevanza che assume sia l’accertamento della loro provenienza, sia la tempestività della relativa trasmissione. Conseguentemente, la documentazione, in alternativa alla consegna a mano, deve essere inviata all’Ufficio doganale tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro canale di comunicazione./ Marco PEIROLO
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