Contenzioso
Per il nuovo termine «lungo» di 6 mesi conta la notifica del ricorso
Occorre verificare se il ricorso introduttivo è stato notificato sino al 4 luglio 2009, non rileva il suo deposito
La L. 69/2009, modificando l’art. 327 del codice di procedura civile, applicabile anche nel contenzioso tributario, ha ridotto il termine “lungo” per impugnare le sentenze da un anno a sei mesi.I termini per impugnare le pronunce delle Commissioni tributarie sono di due tipi:
- c’è il termine “breve”, che coincide con il decorso di sessanta giorni dalla notifica della sentenza ad opera della controparte,
- e il termine “lungo”, che, dopo la L. 69/2009, coincide con il decorso di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, non avendo quindi rilievo la data di comunicazione del dispositivo.
Ora, l’art. 58 della L. 69/2009 ha stabilito che le modifiche apportate dalla riforma “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (dal 4 luglio 2009). Secondo l’interpretazione dominante, la locuzione “giudizi instaurati” deve essere intesa come giudizi di primo grado, quindi, per gli appelli e le impugnazioni successive relative a cause i cui giudizi sono stati instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009 o al massimo in tale data, opera ancora il vecchio termine annuale.
Nel contenzioso tributario si è posto il problema di individuare il momento in cui il giudizio si intende instaurato, visto che, in tale modello rituale, il ricorso viene prima notificato e poi depositato in Commissione.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, sentenza del 30 giugno 2011 n. 130, sezione XI, ha risolto la questione, tra l’altro in maniera conforme a quanto prospettato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31 marzo 2010 n. 17 § 7.
Nella specie, si controverteva sul diritto di agire in ottemperanza, posto che l’art. 70 del DLgs. 546/92 richiede, per tale fase, la previa formazione del giudicato.
I giudici, richiamando l’art. 20 del decreto 546 del 1992, affermano che il processo tributario è introdotto con la notifica del ricorso, quindi non hanno rilievo i successivi momenti processuali come la costituzione in giudizio.
Attenzione al decorso del termine “lungo”
È infatti con la notifica del ricorso che si realizza la “vocatio in jus” del convenuto (ente impositore), e non può essere accettata la tesi secondo cui, sino a quando non vi sia costituzione in giudizio, il rapporto processuale non può ritenersi instaurato, posto che altresì nel rito civile la litispendenza coincide con il momento di notifica dell’atto di citazione.Invero, si potrebbe giungere ad una diversa conclusione per le ipotesi di processi ove prima si deposita il ricorso presso la cancelleria del giudice, e poi questo viene comunicato alla controparte (in questi casi, “la costituzione in giudizio precede la chiamata in giudizio del convenuto, e non già, la segue, come avviene nel giudizio ordinario e in quello tributario”). A sostegno di ciò, i giudici affermano che “è sempre il primo atto compiuto dall’attore/ricorrente a determinare la pendenza del giudizio”.
Il principio affermato dai giudici è pertanto chiaro: il contenzioso tributario è instaurato con la notifica del ricorso e non con il suo deposito. E allora:
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, il giudicato si forma decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione;
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, il giudicato si forma con il decorso di sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione.
/ Alfio CISSELLO
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