Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 12 ottobre 2011

Registro in misura fissa sulle modifiche statutarie

Imposta di registro

Registro in misura fissa sulle modifiche statutarie

La circ. 44 dell’Agenzia ha precisato che l’imposta di 168 euro è dovuta una sola volta se le modifiche non hanno un autonomo contenuto patrimoniale

/ Sabato 08 ottobre 2011
Va pagata una sola imposta fissa di registro per il verbale assembleare che apporta diverse modifiche allo statuto della società, se ciascuna modifica non è dotata di autonomo contenuto patrimoniale. Diversamente, verranno applicate tante imposte fisse quante sono le modifiche. Questo il chiarimento più interessante contenuto nella circ. n. 44 di ieri, 7 ottobre 2011, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull’applicazione dell’imposta di registro nel caso di atti che contengono più disposizioni, esaminando alcune questioni nell’ambito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto istituito, con protocollo d’intesa il 29 ottobre 2010, con il Consiglio nazionale del Notariato.
Innanzitutto, si ricorda che, se un atto contiene più disposizioni: l’imposta di registro si applica distintamente a ciascun atto (c.d. “tassazione plurima”), se i diversi negozi giuridici non sono legati da un vincolo di derivazione necessaria (art. 21, comma 1 del DPR n. 131/86 – TUR); l’imposta si applica una sola volta (c.d. “tassazione unica”), avendo riguardo alla sola disposizione che comporta il regime fiscale maggiormente oneroso per il contribuente, se tra le diverse disposizioni sussiste il vincolo di “derivazione necessaria” (art. 21, comma 2 del DPR n. 131/86).
La giurisprudenza ha chiarito che il nesso di “derivazione necessaria” cui fa riferimento la norma non è desumibile dalla mera intenzione delle parti, ma deve derivare da una concatenazione logica oggettiva, scaturente da un’esigenza obiettiva del negozio giuridico concluso (cfr. Cass. n. 10789 del 7 giugno 2004). Quindi, non possono ritenersi necessariamente legate le disposizioni la cui riunione nello stesso documento sia frutto della sola volontà delle parti. Inoltre, la citata sentenza ha precisato che l’imposta di registro trova applicazione in caso di stipula o formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva: se un documento contiene più atti, ciascuno espressione di capacità contributiva, l’imposta va applicata distintamente a ognuno di essi. Di conseguenza, nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economico, si applica la tassazione plurima, salvo che, tra le singole disposizioni, ricorra un rapporto di derivazione necessaria.
Sulla base di tali premesse, la circ. 44 precisa che l’art. 21 del TUR non si applica se le disposizioni contenute nel medesimo atto non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In base all’art. 11 della Tariffa Parte I allegata al TUR, infatti, tale atto, se formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere assoggettato a un’unica imposta di registro, nella misura di 168 euro. Ciò vale, esemplifica l’Agenzia, nell’ipotesi in cui l’atto contenga sia più procure, sia più rinunce all’eredità di cui all’art. 519 c.c.: nel secondo caso, non hanno contenuto patrimoniale gli atti di rinuncia con i quali si rifiuta la delazione ereditaria, cioè l’offerta dell’eredità.
L’Agenzia ha quindi chiarito che gli stessi principi valgono con riferimento alle singole modifiche statutarie contenute nei verbali assembleari (si vedano anche C.T. Prov. Udine n. 136/2010 e C.T. Prov. Novara n. 55/2009). L’art. 4 della Tariffa Parte I allegata al TUR, che disciplina la tassazione degli atti societari, al comma 1, lett. c) stabilisce infatti l’imposta fissa di 168 euro per le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: con tale previsione normativa di carattere residuale, il legislatore ha inteso stabilire la tassazione degli atti societari che comportano una modifica statutaria, ma non rientrano nelle altre casistiche elencate dal citato art. 4. Secondo l’Agenzia, l’art. 21 del TUR, con tassazione plurima, trova applicazione se ciascuna modifica ha contenuto patrimoniale, potendo essere integrato un indice di capacità contributiva. A titolo d’esempio, la circ. 44 precisa che scontano un’unica imposta fissa i verbali con modifiche statutarie relative alla sede, alla denominazione della società ecc., in quanto non si riscontra un contenuto patrimoniale. In caso, invece, di verbale che contenga una disposizione di contenuto patrimoniale e una disposizione priva di tale requisito, l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che esprime una manifestazione di capacità contributiva. In ogni caso, l’imposta da assolvere non può essere inferiore alla misura fissa (168 euro).
In relazione, invece, ad atti di donazione con più disposizioni per le quali non viene corrisposta l’imposta sulle donazioni – in quanto esenti ai sensi dell’art. 3 del DLgs. n. 346/90 (TUS), ovvero in virtù dell’applicazione delle franchigie definite dall’art. 2, commi 49 e 49-bis del DL n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006) – la circ. 44 “rivede” l’impostazione precedente. La circ. n. 3/2008, infatti, aveva precisato che, in tal caso, era dovuta l’imposta fissa di registro pari a 168 euro. Sulla base del fatto che il TUR non dispone espressamente l’assoggettamento all’imposta degli atti di donazione, la circ. 44 chiarisce che, per le donazioni di beni di valore non eccedente le franchigie contenute nei citati commi 49 e 49-bis non va pagata l’imposta di registro.

Nessun commento:

Posta un commento