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lunedì 31 ottobre 2011

IMMOBILI: Proroga dei termini per le agevolazioni «prima casa»

IMMOBILI

Proroga dei termini per le agevolazioni «prima casa»

La Cassazione ribadisce che si applica la proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte

/ Venerdì 28 ottobre 2011
La proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale si applica anche in tema di agevolazioni “prima casa”, qualora il contribuente non si sia avvalso della definizione di cui all’art. 11 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Per la fruizione dei benefici fiscali, il contribuente è tenuto a dimostrare di non rientrare nel regime di tassazione ordinario e, quindi, di trovarsi nelle condizioni di favore. Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto riaffermati dalla Corte di Cassazione (sezione tributaria) che, con ordinanza n. 21533 del 22 settembre 2011, depositata il 18 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso di due coniugi.
La vicenda trae origine dall’acquisto di un’abitazione costituente “prima casa” dei coniugi. Il Fisco, nel recuperare le maggiori imposte dovute (registro, ipotecaria e catastale), aveva notificato un apposito avviso di rettifica e liquidazione, nel quale veniva contestata la misura della superficie utile complessiva ai fini dell’accesso all’agevolazione. Per il Fisco, tale superficie era di 255 metri quadrati, superiore quindi al limite consentito. Infatti, secondo l’art. 6 del DM 2 agosto 1969, recante le “caratteristiche delle abitazioni di lusso”, sono considerate abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, escludendo (perché non vanno computati) i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti auto (compresi i box).
I primi giudici tributari fiorentini hanno respinto le doglianze dei ricorrenti e la decisione è stata confermata dai giudici di appello. In particolare, con sentenza n. 29/16/09, la C.T. Reg. di Firenze, nel respingere l’appello dei contribuenti, ha espressamente negato che i locali che determinavano l’eccedenza della “superficie utile complessiva” potessero essere qualificati come “cantine” e quindi esclusi dal computo, giacché essi sono collocati sul medesimo livello degli altri vani e di questi ultimi hanno la stessa consistenza.
I contribuenti si sono rivolti ai giudici di legittimità, impugnando tempestivamente la citata sentenza n. 29/16/09 con quattro motivi, il primo dei quali riservato alla decadenza dell’azione amministrativa tributaria. A parere dei ricorrenti, la proroga biennale prevista dalla disposizione in materia di concordato fiscale (art. 11, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 289/2002 e sue modificazioni), rispetto al termine ordinario triennale stabilito dall’art. 76, comma 2, del DPR n. 131/1986 (TUR), si applica soltanto in caso di accertamento di maggior valore. In buona sostanza, in virtù della specialità delle disposizioni sul “condono” tributario, l’allungamento dei termini di controllo riguarda solamente la fattispecie di cui al comma 1, con esclusione, quindi, dei casi di agevolazioni tributarie contemplati nel successivo comma 1-bis dello stesso art. 11 della Finanziaria 2003. Con gli altri motivi d’impugnazione, i contribuenti hanno dedotto genericamente una violazione di legge in relazione alla normativa catastale e una violazione del regolamento edilizio comunale, in quanto i locali che determinavano l’eccedenza della superficie utile complessiva erano catastalmente qualificati come “cantine” e queste non sono annoverabili come “vani” abitabili.
Va dimostrato che i locali “eccedenti” non sono abitabili
I giudici del Palazzaccio, nel respingere il ricorso, hanno ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili le altre doglianze, perché nella sentenza impugnata si nega espressamente che i locali possano definirsi cantine, non avendo peraltro i contribuenti assolto in sede di merito la dimostrazione concreta (tramite idonea documentazione tecnica) che i locali in questione non fossero utilizzabili a scopo abitativo (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17450 del 23 luglio 2010). Con riferimento all’infondatezza, gli Ermellini hanno riaffermato il principio dell’applicabilità della proroga biennale anche ai casi di violazione della normativa concernente le “agevolazioni tributarie” in tema di imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 11 della L. n. 289/2002 (conforme, circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 21 febbraio 2003, paragrafo 7.3; Corte di cassazione, sezione tributaria, fra le tante, ordinanze n. 3506 dell’11 febbraio 2011, n. 1672 del 24 gennaio 2011 e n. 12069 del 17 maggio 2010). È  stata infatti rinverdita la tesi secondo cui la previsione del successivo comma 1-bis esprime il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono assimilate alle violazioni concernenti l’enunciazione del valore dei beni immobili, come stabilito dal comma 1.
/ Antonio PICCOLO

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