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martedì 4 ottobre 2011

Per le società trasparenti lo scomputo della ritenuta spetta solo ai soci

Ritenute

Per le società trasparenti lo scomputo della ritenuta spetta solo ai soci

L’Agenzia ha chiarito che la possibilità di compensare le eccedenze IRPEF dei soci con i debiti della società vale solo per le società di persone

/ Martedì 04 ottobre 2011
L’Agenzia delle Entrate, a distanza di quasi due anni dalla circolare n. 56 del 23 dicembre 2009, torna ad occuparsi di compensazione delle eccedenze di ritenute da parte di soggetti trasparenti. Questa volta, viene analizzato il caso delle società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.
Con un approccio più restrittivo rispetto al citato documento di prassi di fine 2009, la risoluzione n. 99 diffusa ieri ha escluso la possibilità da parte delle società in questione di trattenere il credito maturato per effetto delle ritenute subite, utilizzandolo in compensazione con propri debiti tributari e contributivi.
A diverse conclusioni era pervenuta la circolare 56/2009 prima richiamata.
In quell’occasione l’Agenzia, valorizzando un approccio evolutivo e sistematico, aveva affermato che i soci o associati possono autorizzare il mantenimento in capo alla società o associazione ex art. 5 del TUIR delle ritenute che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF.
Pertanto, il relativo credito può essere utilizzato dalle medesime società in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi, attraverso il modello F24.
Alla luce di tale impostazione, si era autorevolmente ipotizzato (circolare CNDCEC n. 18/IR del 12 maggio 2010) di estendere i principi affermati chiaramente per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR anche alle società di capitali trasparenti, pur rilevando che dalla modulistica non emergeva alcuna apertura in tal senso.
L’Agenzia esclude tale possibilità, articolando le proprie conclusioni come segue.
In primo luogo, l’art. 115 comma 3 del TUIR dispone che le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi della società partecipata trasparente, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
Proprio sulla base di tale previsione, la circolare n. 49/2004 (§ 2.11) dell’Agenzia delle Entrate aveva ribadito che le ritenute d’acconto subite dalla partecipata e i “relativi” crediti d’imposta (vale a dire i crediti che possono essere utilizzati soltanto in diminuzione delle imposte sul reddito) devono essere obbligatoriamente imputati ai soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili, e sono da questi scomputabili dalle proprie imposte.
Quindi, dal punto di vista letterale, la norma non si presta a interpretazioni diverse rispetto a quella fornita dall’Agenzia nella circolare n. 49/2004 e nella risoluzione n. 99/2011.
In secondo luogo, secondo l’Agenzia, la circolare 56/2009 era diretta ad eliminare un effetto non del tutto razionale prodotto dalla combinazione tra il regime della trasparenza obbligatorio e quello delle ritenute in capo alla società partecipata, effetto risolvibile in molti casi solo con la richiesta di rimborso delle eccedenze.
Nel caso della trasparenza delle società di capitali questo effetto esiste, ma è il frutto di una scelta del contribuente.
È appena il caso di ricordare, infatti, che entro il primo dei tre dei tre periodi di imposta della società partecipata, a decorrere dal quale si intende far valere il regime di trasparenza, deve essere effettuata l’opzione. Pertanto, se si intende esercitare l’opzione per il triennio 2011-2013, il termine scade al 31 dicembre 2011.
Proprio alla luce di tale considerazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, un’eventuale riattribuzione delle ritenute in capo alla società partecipata avrebbe l’effetto di ricondurre il soggetto trasparente all’ordinaria modalità di tassazione IRES, in contrasto con la scelta operata dal contribuente.
Resta fermo che i soci potranno recuperare l’eventuale eccedenza attraverso la richiesta di rimborso, e che rimane valido quanto affermato dalla circolare n. 56/2009 con riferimento ai soci ed associati alle società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.

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