Contenzioso
Valore della lite complicato dal cumulo giuridico delle sanzioni
Attenzione se nell’atto ci sono anche sanzioni «non collegate» al tributo
Il valore della lite utile per fruire del condono 2011 coincide con il limite di 20.000 euro, intendendosi per tale la maggiore imposta contestata dal contribuente nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di interessi e delle sanzioni collegate al tributo. Tuttavia, l’art. 16 della L. 289/2002 è chiaro nell’affermare che rientrano nella definizione anche gli atti irrogativi di sanzioni “non collegate” al tributo.
Tutto ciò complica la vita dei difensori per calcolare la “soglia” di accesso al condono, in quanto non è rara l’ipotesi in cui l’Ufficio abbia irrogato, unitamente all’avviso di accertamento, sia sanzioni “collegate” che “non collegate” al tributo.
Ora, sono di certo “collegate” al maggior tributo richiesto le sanzioni da dichiarazione infedele, quindi, se ci sono solo queste, basta computare il valore escludendole.
La delineazione delle sanzioni “non collegate” al tributo può invece apparire problematica: secondo C.T. Reg. Perugia 31 maggio 2007 n. 31/35/07, sono “quelle non direttamente idonee ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo. Esse colpiscono quegli inadempimenti del contribuente rispetto ad obblighi di procedura e di contenuto formale degli atti impositivi”, ad esempio relativi agli obblighi contabili.
Allora, si pensi al frequente caso in cui nell’accertamento, oltre all’infedele dichiarazione, siano state contestate anche le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di fatturazione e di omessa restituzione dei questionari.
In questi casi, l’Ufficio ha applicato di norma le disposizioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione, determinando, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, una sanzione unica.
Può il contribuente rifare il calcolo delle sanzioni espungendo quella da infedele dichiarazione e riapplicando gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione da solo, al fine di appurare il valore della lite?
Si ritiene di no, in quanto ogni valutazione sul cumulo giuridico e sulla continuazione è rimessa alla discrezionalità degli uffici (sull’impossibilità di applicazione autonoma di tali istituti in occasione del ravvedimento operoso si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate con la circ. 21 giugno 2011 n. 28 § 2.15).
Ricordiamoci che, a differenza del condono del 2002, ove la determinazione del valore della lite era strumentale alla corretta quantificazione dei versamenti (quindi poteva poi essere riconosciuto l’errore scusabile), nel caso del 2011 il valore della lite è un requisito di accesso alla definizione, quindi l’eventuale sua errata quantificazione può condurre al successivo diniego di condono.
/ Alfio CISSELLO
Tutto ciò complica la vita dei difensori per calcolare la “soglia” di accesso al condono, in quanto non è rara l’ipotesi in cui l’Ufficio abbia irrogato, unitamente all’avviso di accertamento, sia sanzioni “collegate” che “non collegate” al tributo.
Ora, sono di certo “collegate” al maggior tributo richiesto le sanzioni da dichiarazione infedele, quindi, se ci sono solo queste, basta computare il valore escludendole.
La delineazione delle sanzioni “non collegate” al tributo può invece apparire problematica: secondo C.T. Reg. Perugia 31 maggio 2007 n. 31/35/07, sono “quelle non direttamente idonee ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo. Esse colpiscono quegli inadempimenti del contribuente rispetto ad obblighi di procedura e di contenuto formale degli atti impositivi”, ad esempio relativi agli obblighi contabili.
Allora, si pensi al frequente caso in cui nell’accertamento, oltre all’infedele dichiarazione, siano state contestate anche le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di fatturazione e di omessa restituzione dei questionari.
In questi casi, l’Ufficio ha applicato di norma le disposizioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione, determinando, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, una sanzione unica.
Può il contribuente rifare il calcolo delle sanzioni espungendo quella da infedele dichiarazione e riapplicando gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione da solo, al fine di appurare il valore della lite?
Si ritiene di no, in quanto ogni valutazione sul cumulo giuridico e sulla continuazione è rimessa alla discrezionalità degli uffici (sull’impossibilità di applicazione autonoma di tali istituti in occasione del ravvedimento operoso si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate con la circ. 21 giugno 2011 n. 28 § 2.15).
Solo gli uffici possono applicare cumulo e continuazione
In assenza di indicazioni ufficiali, in tal caso sarebbe opportuno recarsi presso gli uffici delle Direzioni provinciali, per verificare quale possa essere la modalità corretta per il computo delle somme, e, inoltre, quali tipologie di sanzioni possano ritenersi “non collegate” al tributo.Ricordiamoci che, a differenza del condono del 2002, ove la determinazione del valore della lite era strumentale alla corretta quantificazione dei versamenti (quindi poteva poi essere riconosciuto l’errore scusabile), nel caso del 2011 il valore della lite è un requisito di accesso alla definizione, quindi l’eventuale sua errata quantificazione può condurre al successivo diniego di condono.
/ Alfio CISSELLO
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