contenzioso
Cartella di pagamento «aggiornata» con il contributo unificato
L’Agenzia delle Entrate ha rettificato le avvertenze al modello di cartella di pagamento, in base alle novità della manovra correttiva
Il contributo unificato “entra” nel modello di cartella di pagamento. Con un provvedimento direttoriale diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello, adattandolo alle novità della manovra correttiva (DL 98/2011, conv. dalla L. 111/2011). Si tratta, in particolare, dei nuovi adempimenti a carico delle parti nei procedimenti giurisdizionali.
La manovra correttiva ha infatti aggiunto il comma 6-quater all’art. 13 del DPR n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), istituendo un contributo unificato per i ricorsi principali e incidentali proposti in Commissione tributaria provinciale o regionale. Tale misura, valida per i ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 98/2011, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011, prevede che il contributo unificato sostituisca l’imposta di bollo.
- 30 euro per le liti di valore fino a 2.582,28 euro;
- 60 euro per quelle di valore superiore a 2.582,28 euro, ma sotto i 5.000 euro;
- 120 euro per quelle di valore compreso fra 5.000 e 25.000 euro;
- 250 euro per quelle di valore compreso fra 25.000 e 75.000 euro;
- 500 euro per quelle di valore compreso fra 75.000 e 200.000 euro;
- 1.500 euro per le liti di valore superiore a 200.000 euro.
Inoltre, il DL 98/2011 ha inserito, all’art. 14 del DPR 115/2002, il nuovo comma 3-bis, che precisa norma e modalità per determinare e dichiarare il valore della controversia. Come è stato ampiamente sottolineato in precedenti articoli di questo quotidiano, la manovra correttiva ha anche sancito l’obbligo di indicare, per ogni atto introduttivo di un giudizio, il codice fiscale dei rappresentanti in giudizio (oltre che della parte), e l’indirizzo di PEC del difensore o delle parti nel ricorso davanti agli organi della giustizia tributaria. In assenza delle predette indicazioni (codice fiscale o PEC), il contributo unificato è aumentato della metà, ai sensi del “nuovo” art. 13, comma 3-bis, del DPR 115/2002.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento di ieri, ha quindi aggiornato gli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 di un precedente provvedimento direttoriale, datato 28 luglio 2010 (si veda “Approvate le avvertenze relative alla nuova cartella di pagamento” del 30 luglio 2010). Si tratta delle cosiddette “avvertenze”, vale a dire indicazioni utili ai contribuenti in presenza della notifica di una cartella di pagamento. Ciascun allegato riguarda una diversa tipologia di ruolo, e chiarisce le modalità per la richiesta di riesame in autotutela, per la presentazione del ricorso, per la costituzione in giudizio e per l’eventuale sospensione (o dilazione) del pagamento.
/ Rossella QUARANTA
La manovra correttiva ha infatti aggiunto il comma 6-quater all’art. 13 del DPR n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), istituendo un contributo unificato per i ricorsi principali e incidentali proposti in Commissione tributaria provinciale o regionale. Tale misura, valida per i ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 98/2011, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011, prevede che il contributo unificato sostituisca l’imposta di bollo.
Contributo unificato da 30 a 1.500 euro, a seconda del valore della lite
Il nuovo comma 6-quater fissa così gli importi:- 30 euro per le liti di valore fino a 2.582,28 euro;
- 60 euro per quelle di valore superiore a 2.582,28 euro, ma sotto i 5.000 euro;
- 120 euro per quelle di valore compreso fra 5.000 e 25.000 euro;
- 250 euro per quelle di valore compreso fra 25.000 e 75.000 euro;
- 500 euro per quelle di valore compreso fra 75.000 e 200.000 euro;
- 1.500 euro per le liti di valore superiore a 200.000 euro.
Inoltre, il DL 98/2011 ha inserito, all’art. 14 del DPR 115/2002, il nuovo comma 3-bis, che precisa norma e modalità per determinare e dichiarare il valore della controversia. Come è stato ampiamente sottolineato in precedenti articoli di questo quotidiano, la manovra correttiva ha anche sancito l’obbligo di indicare, per ogni atto introduttivo di un giudizio, il codice fiscale dei rappresentanti in giudizio (oltre che della parte), e l’indirizzo di PEC del difensore o delle parti nel ricorso davanti agli organi della giustizia tributaria. In assenza delle predette indicazioni (codice fiscale o PEC), il contributo unificato è aumentato della metà, ai sensi del “nuovo” art. 13, comma 3-bis, del DPR 115/2002.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento di ieri, ha quindi aggiornato gli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 di un precedente provvedimento direttoriale, datato 28 luglio 2010 (si veda “Approvate le avvertenze relative alla nuova cartella di pagamento” del 30 luglio 2010). Si tratta delle cosiddette “avvertenze”, vale a dire indicazioni utili ai contribuenti in presenza della notifica di una cartella di pagamento. Ciascun allegato riguarda una diversa tipologia di ruolo, e chiarisce le modalità per la richiesta di riesame in autotutela, per la presentazione del ricorso, per la costituzione in giudizio e per l’eventuale sospensione (o dilazione) del pagamento.
/ Rossella QUARANTA
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