società non operative
Società in perdita sistemica alla prova disapplicazione
Se le perdite vengono conseguite nei primi 3 periodi d’imposta, si potrebbe configurare una causa di disapplicazione
La circostanza che le nuove disposizioni in materia di società di comodo debbano essere considerate ai fini del calcolo degli acconti 2012 impone agli operatori una riflessione sulle possibili cause di disapplicazione della norma, con specifico riferimento alla nuova ipotesi di non operatività, introdotta dal DL 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011 e riferita ai soggetti in perdita sistemica.
Come si è più volte evidenziato su questo quotidiano, l’art. 2 comma 36-decies e 36-undecies del citato provvedimento ha esteso la disciplina delle società di comodo:
- alle società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
- alle società ed enti che per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94.
Il DL 138/2011 precisa che restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al summenzionato art. 30 della L. 724/94.
Si tratta delle ipotesi di esclusione individuate dal comma 1 dell’art. 30 (ad esempio, soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta, società con un numero di soci non inferiore a 50) e delle ipotesi di disapplicazione previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, emanato ai sensi dell’art. 30 comma 4-ter della L. 724/94, che consente di evidenziare determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello (ad esempio, soggetti in liquidazione).
Queste ultime ipotesi sono state, tuttavia, individuate in relazione a soggetti che si considerano non operativi sulla base dell’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal Conto economico e confrontati con la somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore di determinati elementi patrimoniali.
La nuova ipotesi introdotta dal DL 138/2011 presenta indubbie specificità in funzione delle quali l’Agenzia delle Entrate ha da tempo annunciato la volontà di ampliare le cause di disapplicazione automatica della disciplina, anche al fine di limitare le istanze di interpello disapplicativo di cui all’art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73.
Al momento, però, tutto tace. L’unico intervento dell’Agenzia (peraltro non ancora recepito in un documento ufficiale) riguarda i soggetti con anzianità inferiore ai 3 periodi d’imposta. In tale circostanza, l’Agenzia ha opportunamente rilevato che le nuove disposizioni in materia di società di comodo presuppongono un “periodo di osservazione di tre anni”.
Pertanto, in tali casi, la normativa sulle società in perdita sistemica non trova applicazione, ferma restando la possibilità di applicare la disciplina ordinaria delle società di comodo se il test dei ricavi non viene superato.
Quindi, in conformità a quanto affermato dall’Agenzia, il soggetto che si è costituito nel 2010 ed è in perdita nel 2010 e nel 2011, nel 2012 non avrà comunque un problema di società di comodo, in quanto occorrerà attendere lo scadere del triennio.
Nella fattispecie in esame, più che di causa di esclusione, si dovrebbe parlare di presupposto applicativo della norma, al pari della presenza, nel triennio di riferimento, dei beni idonei a generare ricavi minimi presunti; in assenza di beni “di comodo” nel triennio, infatti, il prospetto per la determinazione dei ricavi e del reddito minimo in UNICO non deve essere compilato.
Si potrebbe invece ipotizzare, quale causa di disapplicazione automatica, la presenza di perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società, perdite che, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del TUIR, sono riportabili senza limiti di tempo, né di valore.
Tale disposizione ha subìto nel corso degli anni diverse modifiche, ma la ratio originaria è rimasta immutata ed è ben descritta dalla relazione al DLgs. 358/97 che la introdusse. In tale occasione, si affermò che per le imprese di nuova costituzione il conseguimento di perdite negli anni iniziali è, spesso, “un purgatorio imposto dalle regole del mercato”. In questa prospettiva, la nuova disposizione mirava proprio “a rimuovere questo tendenziale svantaggio delle nuove iniziative”, garantendo alle perdite nei primi tre periodi d’imposta la piena riportabilità, senza limiti di tempo.
Proprio in applicazione di tale principio, ricordando che i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta sono comunque esclusi, sembrerebbe ragionevole applicare la nuova disciplina introdotta dal DL 138/2011 a partire dal quarto periodo d’imposta dalla data di costituzione, non conteggiando le perdite dei primi tre periodi d’imposta. Ovviamente ciò a condizione che, come avviene per il riporto delle perdite, queste si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
/ Alessandro COTTO
fonte: eutekne
Come si è più volte evidenziato su questo quotidiano, l’art. 2 comma 36-decies e 36-undecies del citato provvedimento ha esteso la disciplina delle società di comodo:
- alle società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
- alle società ed enti che per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94.
Il DL 138/2011 precisa che restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al summenzionato art. 30 della L. 724/94.
Si tratta delle ipotesi di esclusione individuate dal comma 1 dell’art. 30 (ad esempio, soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta, società con un numero di soci non inferiore a 50) e delle ipotesi di disapplicazione previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, emanato ai sensi dell’art. 30 comma 4-ter della L. 724/94, che consente di evidenziare determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello (ad esempio, soggetti in liquidazione).
Queste ultime ipotesi sono state, tuttavia, individuate in relazione a soggetti che si considerano non operativi sulla base dell’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal Conto economico e confrontati con la somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore di determinati elementi patrimoniali.
La nuova ipotesi introdotta dal DL 138/2011 presenta indubbie specificità in funzione delle quali l’Agenzia delle Entrate ha da tempo annunciato la volontà di ampliare le cause di disapplicazione automatica della disciplina, anche al fine di limitare le istanze di interpello disapplicativo di cui all’art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73.
Al momento, però, tutto tace. L’unico intervento dell’Agenzia (peraltro non ancora recepito in un documento ufficiale) riguarda i soggetti con anzianità inferiore ai 3 periodi d’imposta. In tale circostanza, l’Agenzia ha opportunamente rilevato che le nuove disposizioni in materia di società di comodo presuppongono un “periodo di osservazione di tre anni”.
Pertanto, in tali casi, la normativa sulle società in perdita sistemica non trova applicazione, ferma restando la possibilità di applicare la disciplina ordinaria delle società di comodo se il test dei ricavi non viene superato.
Quindi, in conformità a quanto affermato dall’Agenzia, il soggetto che si è costituito nel 2010 ed è in perdita nel 2010 e nel 2011, nel 2012 non avrà comunque un problema di società di comodo, in quanto occorrerà attendere lo scadere del triennio.
Nella fattispecie in esame, più che di causa di esclusione, si dovrebbe parlare di presupposto applicativo della norma, al pari della presenza, nel triennio di riferimento, dei beni idonei a generare ricavi minimi presunti; in assenza di beni “di comodo” nel triennio, infatti, il prospetto per la determinazione dei ricavi e del reddito minimo in UNICO non deve essere compilato.
Si potrebbe invece ipotizzare, quale causa di disapplicazione automatica, la presenza di perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società, perdite che, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del TUIR, sono riportabili senza limiti di tempo, né di valore.
Tale disposizione ha subìto nel corso degli anni diverse modifiche, ma la ratio originaria è rimasta immutata ed è ben descritta dalla relazione al DLgs. 358/97 che la introdusse. In tale occasione, si affermò che per le imprese di nuova costituzione il conseguimento di perdite negli anni iniziali è, spesso, “un purgatorio imposto dalle regole del mercato”. In questa prospettiva, la nuova disposizione mirava proprio “a rimuovere questo tendenziale svantaggio delle nuove iniziative”, garantendo alle perdite nei primi tre periodi d’imposta la piena riportabilità, senza limiti di tempo.
Proprio in applicazione di tale principio, ricordando che i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta sono comunque esclusi, sembrerebbe ragionevole applicare la nuova disciplina introdotta dal DL 138/2011 a partire dal quarto periodo d’imposta dalla data di costituzione, non conteggiando le perdite dei primi tre periodi d’imposta. Ovviamente ciò a condizione che, come avviene per il riporto delle perdite, queste si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
/ Alessandro COTTO
fonte: eutekne
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