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lunedì 14 maggio 2012

paradisi fiscali

Comunicazioni «black list» sotto la lente di Assonime

Secondo la circolare n. 11/2012, l’esclusione delle operazioni di importo sino a 500 euro poteva già essere fatta valere nella comunicazione di febbraio
/ Sabato 12 maggio 2012
La circolare Assonime n. 11 dell’11 maggio 2012 esamina, al paragrafo 1.3, le modifiche apportate dal DL 16/2012 agli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali, che ne hanno circoscritto l’operatività alle sole operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.
Assonime ricorda, in via preliminare, che l’intervento del DL ha finalità di semplificazione, consentendo di non includere nelle comunicazioni le operazioni di importo minore.
Viene, altresì, ricordato che più operazioni – normalmente di importo minimo – erano già state escluse in via interpretativa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 28 gennaio 2011 (si pensi, ad esempio, alle spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso, alla maggior parte delle cessioni gratuite, alle cessioni di beni documentate da scontrino o ricevuta fiscale o agli acquisti di carburante all’estero).
Vi sono, tuttavia, nella circolare 11/2012, alcuni spunti di interesse che meritano di essere segnalati. In primo luogo, ad avviso di Assonime, il limite di 500 euro deve essere computato per singola operazione e non cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Riprendendo un esempio a suo tempo proposto (si veda “Comunicazioni «black list» solo oltre i 500 euro” del 5 marzo 2012), si consideri un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro: secondo Assonime, in questo caso non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna delle operazioni è inferiore alla soglia (non occorre, in altre parole, cumulare gli importi delle operazioni con il medesimo cliente o fornitore).
Niente cumulo degli importi con lo stesso cliente o fornitore
La seconda importante indicazione è quella per cui, essendo il DL 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo 2012, la semplificazione avrebbe già dovuto esplicare efficacia nelle comunicazioni relative al mese di febbraio, trasmesse il 2 aprile (si veda “Comunicazioni «black list» al test della scadenza del 2 aprile” del 30 marzo 2012). La decorrenza sarebbe, quindi, legata al termine previsto per l’effettuazione delle comunicazioni (l’esclusione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro sarebbe, in altre parole, prevista per tutte le comunicazioni il cui termine scade a decorrere dal 2 marzo 2012) e non alla data di effettuazione delle operazioni (o, più precisamente, della loro registrazione, data che – quanto meno in prima approssimazione – fa sorgere l’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate in base all’art. 1 del DL 40/2010).
Assonime evidenzia, inoltre, in modo opportuno, che, viste le finalità di semplificazione dell’intervento legislativo, è da escludere l’irrogazione di sanzioni per le imprese che inseriscano nelle comunicazioni anche le operazioni di importo sino a 500 euro; si tratta di una problematica che investe più imprese, soprattutto di medio-grandi dimensioni, che preferiscono indicare tutte le operazioni risultanti dalla contabilità IVA del mese, anziché procedere ad una forse più laboriosa “scrematura” in base all’importo.

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