agevolazioni
Sanatoria per il modello EAS «omesso»
Con la «remissione in bonis» prevista dal DL 16/2012, è sufficiente inviare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro
/ Venerdì 04 maggio 2012
L’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente, è sanabile grazie all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 convertito.
Si ricorda che l’art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 148, comma 8 del TUIR e dell’art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, e così via).
Nonostante l’assenza di una previsione in tal senso, l’omessa presentazione del modello “EAS” nei termini dovrebbe comportare la decadenza dei benefici fiscali. Infatti, l’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 dispone che per fruire dei benefici fiscali l’ente debba comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo. Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2009 (paragrafo 1.2), gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.
L’art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza (sul punto, si vedano “Bonus fiscali e regimi speciali con adempimenti tardivi” del 5 marzo 2012 e “Regimi opzionali, efficace la comunicazione tardiva” del 30 aprile 2012).
I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
Né la norma né la relazione illustrativa contengono chiarimenti con riferimento alla locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Al riguardo, si ritiene che il Legislatore intendesse fare riferimento al termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.
Nel caso del modello EAS, quindi, i contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO (30 settembre, per i soggetti “solari”) relativo al periodo d’imposta in cui opera la disciplina fiscale di favore. Pertanto, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione dei dati rilevanti entro il 30 settembre 2013, ossia entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, relativo al periodo d’imposta (2012) nel quale opererebbe la disciplina fiscale di favore.
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS “tardivo”, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
Si ricorda che l’art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 148, comma 8 del TUIR e dell’art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, e così via).
Nonostante l’assenza di una previsione in tal senso, l’omessa presentazione del modello “EAS” nei termini dovrebbe comportare la decadenza dei benefici fiscali. Infatti, l’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 dispone che per fruire dei benefici fiscali l’ente debba comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo. Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2009 (paragrafo 1.2), gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.
L’art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza (sul punto, si vedano “Bonus fiscali e regimi speciali con adempimenti tardivi” del 5 marzo 2012 e “Regimi opzionali, efficace la comunicazione tardiva” del 30 aprile 2012).
Regolarizzazione entro la presentazione di UNICO
La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello EAS.I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
Né la norma né la relazione illustrativa contengono chiarimenti con riferimento alla locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Al riguardo, si ritiene che il Legislatore intendesse fare riferimento al termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.
Nel caso del modello EAS, quindi, i contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO (30 settembre, per i soggetti “solari”) relativo al periodo d’imposta in cui opera la disciplina fiscale di favore. Pertanto, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione dei dati rilevanti entro il 30 settembre 2013, ossia entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, relativo al periodo d’imposta (2012) nel quale opererebbe la disciplina fiscale di favore.
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS “tardivo”, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
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