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giovedì 17 maggio 2012

ilcasodelgiorno

L’ammortamento dei cespiti accessori dipende dall’autonomia

Il bene accessorio a quello principale va ammortizzato in base al coefficiente proprio, se vi è autonomia tecnico-funzionale
/ Giovedì 17 maggio 2012
Con l’interessante pronuncia n. 4/2012, la C.T. II° grado di Trento ha affrontato il problema della corretta individuazione dell’aliquota di ammortamento dei beni strumentali accessori a quelli principali.
Una società aveva acquistato dei macchinari, che aveva regolarmente sottoposto al processo di ammortamento fiscale di cui all’art. 102 del TUIR, secondo il coefficiente proprio di tali beni. Inoltre, la società aveva acquistato anche delle attrezzature accessorie ai predetti macchinari, necessarie per eseguire i test sui prodotti o sulle materie prime lavorate con i macchinari in oggetto. Poiché tali attrezzature, secondo la società, non erano installate sui macchinari e, quindi, godevano di autonomia funzionale, le stesse erano state ammortizzate con l’aliquota propria, decisamente superiore a quella dei macchinari. Il Fisco, però, contestava l’ammortamento di tali attrezzature, considerandole funzionalmente dipendenti dai macchinari, sui quali, in alcuni casi, erano state installate. Per tale ragione, dunque, avrebbero dovuto essere ammortizzate secondo l’aliquota minore propria dei macchinari.
Secondo i giudici trentini, poiché tali attrezzature completavano il processo produttivo dei macchinari, atteso che servivano ad effettuare i test di collaudo conclusivi e preventivi all’immissione sul mercato dei prodotti risultanti, esse avrebbero dovuto essere ammortizzate con l’aliquota propria dei macchinari, a nulla rilevando la loro allocazione su quest’ultimi o in un laboratorio diverso dal settore produttivo in cui erano siti i macchinari.
Sebbene nella prassi quotidiana siano piuttosto frequenti i casi di beni strumentali accessori ad altri cespiti principali, nella prassi e nella giurisprudenza non si rinvengono molti altri interventi utili a meglio delineare la fattispecie sotto il profilo del trattamento fiscale.
Il documento forse più rilevante dell’Amministrazione finanziaria è costituito da una nota ormai datata, con cui era stato esaminato il caso di un magazzino robotizzato, costituito da più attrezzature (nastri trasportatori, traslatori, torri di accumulo, smistatrice e calcolatore). L’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che, per individuare la corretta aliquota di ammortamento da applicare, occorreva preliminarmente stabilire se il magazzino in parola dovesse essere considerato come un complesso unitario di attrezzature, inscindibile nei suoi componenti costitutivi e, di conseguenza, assoggettabile ad un unico coefficiente di ammortamento, ovvero se lo stesso dovesse essere considerato a seconda delle varie parti di cui si componeva e, pertanto, assoggettabile ad ammortamento in base a percentuali diverse.
Il Fisco aveva stabilito, allora, che le varie componenti del magazzino non possedevano una propria autonomia tecnico-funzionale, configurandosi invece come parti di un unico complesso che, in quanto tale, doveva essere ammortizzato con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento (nota n. 9/1285 del 9 febbraio 1985; allo stesso principio sembrerebbe ispirarsi anche la ris. n. 9/885 del 4 febbraio 1982, relativa alla costruzione di un immobile da adibire a casa del custode e annesso all’opificio industriale, dal quale assimilerebbe l’aliquota di ammortamento).
In relazione ad un impianto di depurazione, invece, la stessa Amministrazione finanziaria aveva stabilito che esso non poteva ritenersi assoggettabile ad un unico coefficiente di ammortamento, atteso che era costituito da una parte immobiliare (le vasche), che andava ammortizzata secondo l’aliquota propria dei fabbricati, e da un’altra parte di attrezzature (parti meccaniche) che, quindi, andavano assoggettate ad ammortamento in base al (più elevato) coefficiente proprio delle attrezzature (nota n. 9/162 del 1° febbraio 1980).
Il principio dell’autonomia tecnico-funzionale delineato dalla prassi, peraltro, è stato avallato, poi, dalla C.T. I° grado di Treviso, che ha stabilito, in relazione all’ammortamento di stampi, che i coefficienti di ammortamento della macchina (stampatrice) e degli stampi (che, di fatto, costituiscono accessori di tali macchina, atteso che si inseriscono in essa per realizzare la stampa finale sul prodotto) sono diversi, atteso che macchina e stampi godono di “autonoma e diversa vita”, sicché ognuno deve essere ammortizzato secondo la propria aliquota prevista (dec. 157 del 18 settembre 1995).
Alla luce di tale rassegna di prassi e giurisprudenziale, potrebbe desumersi il criterio finale per cui il bene accessorio a quello principale vada ammortizzato singolarmente, secondo il coefficiente proprio, ogni qualvolta vi sia un’autonomia tecnico-funzionale, nell’accezione sopra indicata. Qualora, invece, i due beni siano funzionalmente dipendenti, il bene accessorio acquisirebbe l’aliquota propria di quello principale. A ciò farebbe eccezione l’ipotesi in cui i due o più beni strumentali rientrino in categorie profondamente eterogenee (immobili e attrezzature, ad esempio), nel qual caso dovrebbe necessariamente assumersi, per ognuno, lo specifico coefficiente previsto.

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