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venerdì 11 maggio 2012

accertamento

Sanzione doppia per chi omette gli studi di settore

Il nuovo sistema, così come modificato dal DL 98/2011, prevede una fattispecie sanzionatoria fissa e una proporzionale
/ Venerdì 11 maggio 2012
Le recenti modifiche normative alla disciplina degli studi di settore hanno innovato il quadro delle sanzioni applicabili, introducendo un nuovo sistema basato su due fattispecie sanzionatorie: una fissa e una proporzionale. Come noto, in caso di infedele dichiarazione, si applica ordinariamente la sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle maggiori imposte dovute, ai sensi degli artt. 1 (imposte sul reddito), comma 2, e 5 (IVA), comma 4, del DLgs. 471/1997, nonché, ai fini IRAP, dell’art. 32, comma 2, del DLgs. 446/1997. Dal 1° gennaio 2007, però, è previsto che la misura di tale sanzione sia aumentata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, sempre che il maggior accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quello dichiarato (cfr. artt. 1, comma 2-bis, e 5, comma 4-bis, del DLgs. 471/1997, nonché art. 32, comma 2-bis, del DLgs. 446/1997, introdotti dall’art. 1, commi da 25 a 27, della L. 296/2006).
Il DL 98/2011 è intervenuto su due fronti per le violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore). Da un lato, riguardo alla predetta sanzione ordinaria per infedele dichiarazione annuale, è stato previsto un aumento del 50% in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio, sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quello dichiarato: si applica, in tale ipotesi, la sanzione dal 150% al 300% delle maggiori imposte accertate, ai sensi dei nuovi commi 2-bis1 dell’art. 1 e 4-ter dell’art. 5 del DLgs. 471/1997, nonché del nuovo comma 2-ter dell’art. 32 del DLgs. 446/1997, aggiunti rispettivamente dalle lett. e), f), e g) del comma 28 dell’art. 23 del DL 98/2011.
Dall’altro lato, viene introdotta una nuova sanzione fissa: l’art. 23, comma 28, lettera b), del DL 98/2011, infatti, ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 8, comma 1, del DLgs. 471/1997, relativo alle violazioni comuni in materia di imposte dirette e IVA: si applica la sanzione fissa di 2.065 euro nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia.
Si delinea, così, un sistema sanzionatorio piuttosto complicato, soprattutto nel caso di omessa presentazione del modello recante i dati rilevanti. Nel caso di infedele dichiarazione di tali dati, invece, si rende unicamente applicabile la sanzione dal 110% al 220% solo se il maggior reddito accertato con gli studi di settore corretti è superiore al 10% di quello dichiarato. Tuttavia, l’Ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, lettera d-ter), del DPR 600/1973 se l’infedele dichiarazione dei dati comporta una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi determinati applicando gli studi corretti e quelli stimati sulla base di quanto dichiarato.
L’Agenzia (circ. 8/2011) ha considerato il caso in cui, a seguito di controllo dell’Ufficio, venga rilevata l’omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti. In tale ipotesi, può rendersi applicabile la sanzione, variabile in funzione della gravità della violazione, dal 150% al 300% delle maggiori imposte accertate, sempre che il maggior reddito accertato sulla base dell’applicazione degli studi corretti sia maggiore del 10% di quello dichiarato. Inoltre, se il contribuente non si è ravveduto spontaneamente, trasmettendo il modello, anche a seguito di invito dell’Ufficio, si applica altresì la sanzione fissa di 2.065 euro (che trova applicazione anche qualora l’Ufficio abbia proceduto, poi, ad accertamento con metodo diverso, ad esempio analitico).
Se un contribuente, invece, ha omesso la comunicazione degli anzidetti dati rilevanti, ma, a seguito di invito dell’Ufficio o spontaneamente, vi ha poi provveduto, e dall’applicazione degli studi di settore fondati su tali dati risulta una situazione di congruità tale da “impedire” l’accertamento di un maggior reddito, non sono applicabili né la sanzione fissa né quella proporzionale maggiorata (anche se, invero, si renderebbe applicabile quella per mancata allegazione alla dichiarazione di documenti previsti, ex art. 8, comma 2, del DLgs. 471/1997: da 258 a 2.065 euro). Se, invece, emerge una situazione di non congruità, determinata dall’infedele dichiarazione dei dati rilevanti, tale da comportare l’accertamento di un maggior reddito superiore del 10% rispetto a quello dichiarato, la sanzione irrogabile è quella maggiorata dal 110% al 220% (quella dal 150% al 300% non è applicabile perché è stata sanata l’omissione).

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