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Ricorsi Tributari

lunedì 21 maggio 2012

Contenzioso

Contenzioso

Ricorso contro l’avviso bonario non «imposto» dalla Cassazione

Se il contribuente ritiene, può anche impugnare la successiva cartella di pagamento

/ Lunedì 21 maggio 2012
Pochi giorni fa abbiamo evidenziato come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7344 del 2012, abbia affermato che, sulla base dell’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 19 del DLgs. 546/92, anche gli avvisi bonari siano soggetti a immediata impugnazione, senza la necessità che il contribuente attenda la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento (si veda “Impugnabile l’avviso bonario da 36-bis” del 15 maggio 2012).
Tale nuovo orientamento pone, subito, due importanti quesiti a cui l’interprete deve dare risposta:
- la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso o del reclamo contro l’avviso bonario;
- i nessi tra ricorso/reclamo contro avviso bonario e successiva cartella di pagamento.
In merito al termine per il ricorso o per il reclamo, pochi problemi (almeno in via concettuale) emergono ove l’avviso bonario venga recapitato presso la residenza del contribuente, auspicando che venga utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno: dal giorno in cui il contribuente riceve l’avviso, scattano i sessanta giorni.
Quid iuris nel caso in cui l’avviso, su richiesta espressa del contribuente, seguita dall’accettazione dell’intermediario, venga spedito all’intermediario?
Tecnicamente, non si tratta di elezione di domicilio, quindi il termine non può decorrere dal giorno in cui l’intermediario ha “scaricato” il file dal proprio computer.
A questo punto, come prevede l’art. 2-bis, comma 1, lett. a) del DL 203/2005, il professionista, entro trenta giorni, deve notiziare il contribuente circa l’avvenuta emissione dell’avviso.
Il termine dovrebbe, quindi, decorrere non da quando l’intermediario ha scaricato l’invito ma da quando il contribuente lo ha ricevuto e ciò apre un ulteriore problema: come si può delineare con certezza il momento in cui il contribuente ha preso visione dell’invito, posto che l’intermediario potrebbe semplicemente telefonare al cliente per notiziarlo della ricezione dell’avviso bonario?
Relativamente all’altro problema, si ritiene che tra comunicazione bonaria e cartella di pagamento non sussista alcun rapporto di presupposizione, sicché l’omessa impugnazione della comunicazione non pregiudica in alcun modo il ricorso contro la cartella, che potrà concernere tanto il merito della pretesa quanto i vizi propri della cartella.
Rebus decorrenza dei termini per il ricorso
Non è possibile fare un paragone con il rapporto avviso di accertamento/cartella di pagamento, perché a ciò osta l’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, che impone l’emissione dell’avviso bonario non sempre, ma solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Pertanto, l’omessa notifica dell’avviso bonario non rende di per sé nulla la cartella, salvo il caso delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l’omessa impugnazione del contribuente non causa alcuna preclusione.
Invero, vi è un ulteriore quesito che ha non poco rilievo: il contribuente può chiedere la sospensiva e, se sì, con che effetti? Si ritiene che la domanda di sospensiva al giudice, in tal caso, non possa inibire la formazione del ruolo, siccome per la notifica della cartella di pagamento occorre il rispetto di termini decadenziali, i quali di certo non possono essere sospesi per effetto del ricorso contro l’avviso.
In altre parole, non è corretto, ad avviso di chi scrive, che, per effetto della sospensiva, l’Ufficio ed Equitalia si vedano, in concreto, ristretti i tempi per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento.
 / Alfio CISSELLO
fonte: eutekne

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